Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Non esiste una Partita IVA “più conveniente” in assoluto: sotto 85.000 euro valuti forfettario o ordinario in base ai costi; sopra 85.000 euro, salvo eccezioni, si applica il regime ordinario.
- Soglia forfettario: ricavi/compensi fino a 85.000 euro; oltre 100.000 euro scatta l’uscita immediata nello stesso anno. Fonte normativa: Legge 190/2014 e Legge 197/2022 (consultabili su Normattiva).
- Forfettario: imponibile calcolato col coefficiente di redditività del codice ATECO; imposta sostitutiva 15% o 5% start-up. Niente IVA e semplificazioni contabili.
- Ordinario: deduci tutti i costi reali, detrai l’IVA, applichi IRPEF progressiva. Niente IRAP per persone fisiche dal 2022. Fonti: DPR 633/1972, DPR 917/1986, Legge 234/2021.
Quale Partita IVA conviene davvero: basi tecniche e quadro normativo
La convenienza fiscale dipende da tre fattori: ricavi previsti, struttura dei costi e gestione dei contributi. Non esiste un “regime migliore” valido per tutti.
La soglia attuale per il regime forfettario è 85.000 euro di ricavi/compensi annui. È fissata dalla Legge 190/2014, come modificata da successive Leggi di Bilancio, tra cui la Legge 197/2022. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito dal forfettario.
La scelta corretta si fa sempre prima di emettere la prima fattura. Serve un budget previsionale con stima prudente dei ricavi e dei costi. Valuta anche i contributi previdenziali, che sono deducibili e cambiano l’aliquota effettiva.
Cos’è il regime forfettario e come funziona
Il forfettario è un regime agevolato per persone fisiche. Si applica fino a 85.000 euro di ricavi/compensi. Ha una base imponibile “forfettaria”: non deduci i costi reali, ma applichi un coefficiente di redditività legato al tuo codice ATECO. Coefficiente di redditività significa percentuale del fatturato che il fisco presume sia “utile” prima dei contributi.
L’imposta è “sostitutiva” dell’IRPEF e delle addizionali. È il 15% in via ordinaria. Può scendere al 5% per i primi cinque anni se rispetti le condizioni “start-up”: non aver esercitato attività simili nei tre anni precedenti, non proseguire attività già svolta come dipendente o autonomo (salvo pratica obbligatoria), e rispettare gli altri requisiti previsti dalla Legge 190/2014. Verifica i dettagli sul portale Normattiva o nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
Nel forfettario non applichi l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. La contabilità è semplificata. Valgono il principio di cassa (tassi le somme incassate) e la deducibilità integrale dei contributi previdenziali versati nell’anno.
Cos’è il regime ordinario
L’ordinario è il regime “standard”. Deduci i costi effettivi documentati e detrai l’IVA sugli acquisti. Applichi l’IRPEF progressiva, cioè a scaglioni, sul reddito imponibile. L’IRPEF è disciplinata dal TUIR, DPR 917/1986. L’IVA è disciplinata dal DPR 633/1972.
Per professionisti in ordinario vale, di norma, il principio di cassa. Per imprese individuali vale il principio di competenza (ricavi e costi contano quando maturano). Dal 2022 non paghi IRAP se sei una persona fisica che esercita arti e professioni o attività commerciali. Fonte: Legge 234/2021.
In ordinario aumentano gli adempimenti: registri IVA, liquidazioni periodiche, esterometro quando serve, dichiarazioni più complesse. In cambio puoi “scaricare” tutti i costi inerenti e detrarre l’IVA.
Contributi previdenziali: il terzo pilastro della scelta
I contributi contano quanto le imposte. Sono deducibili dal reddito e cambiano la tua aliquota effettiva. Tre casi tipici:
– Gestione Separata INPS: per professionisti senza Cassa. L’aliquota viene fissata ogni anno da circolari INPS. Di solito è intorno al 26%. Calcoli i contributi sul reddito imponibile.
– Artigiani e Commercianti INPS: pagano contributi fissi minimi più una parte percentuale oltre il minimale. Anche qui i valori esatti variano per anno, con circolari dedicate.
– Casse professionali private: albi come avvocati, ingegneri, medici, altri. Ogni Cassa ha regole, aliquote e scadenze proprie. Consulta il sito della tua Cassa e le delibere aggiornate.
I contributi si deducono sempre dal reddito (art. 10 TUIR). Nel forfettario li sottrai alla base imponibile prima di calcolare l’imposta sostitutiva. In ordinario riducono il reddito soggetto a IRPEF.
Regola decisionale rapida
Il criterio pratico costi vs coefficiente di redditività
Definizioni semplici:
– Coefficiente di redditività: quota di fatturato che il fisco considera utile nel forfettario. Il resto è “costo presunto”.
– Costi effettivi: spese reali dell’attività, documentate e inerenti.
Regola di massima:
- Se i costi effettivi sono minori o uguali ai “costi presunti” del tuo coefficiente, il forfettario tende a convenire.
- Se i costi effettivi superano i “costi presunti”, l’ordinario tende a convenire.
Come calcolare i “costi presunti”: Ricavi x (1 − coefficiente). Esempio: coefficiente 67% significa costi presunti 33% del fatturato.
Esempio pratico 1 (forfettario): ricavi 15.000 euro, coefficiente 67%. Costi presunti 4.950 euro. Se i tuoi costi reali sono 4.950 euro o meno, sei dalla parte del forfettario. Pagherai l’imposta sostitutiva sul 67% dei ricavi, al netto dei contributi.
Esempio pratico 2 (ordinario): stessi ricavi e costi reali 6.324 euro. Qui i costi reali superano i costi presunti (6.324 > 4.950). L’ordinario, che deduce tutti i costi reali e detrae l’IVA, diventa in genere più efficiente.
Attenzione alla soglia: se prevedi ricavi oltre 85.000 euro, il forfettario non è applicabile. Oltre 100.000 euro in corso d’anno, la fuoriuscita è immediata. Questa regola è nella Legge 197/2022, confermata dalle guide dell’Agenzia delle Entrate.
Esempi numerici commentati
Forfettario con coefficiente 67% e ricavi 15.000 euro
– Ricavi: 15.000
– Imponibile lordo forfettario: 15.000 x 67% = 10.050
– Contributi (ipotetici Gestione Separata): calcolati su 10.050. Dedotti dall’imponibile prima dell’imposta.
– Imposta sostitutiva: 15% (o 5% se start-up e requisiti presenti). Applichi l’aliquota sulla base dopo i contributi.
Risultato: tassazione semplice, ma non deduci costi reali né detrai IVA.
Ordinario con ricavi 15.000 euro e costi reali 6.324 euro
– Ricavi: 15.000
– Costi deducibili: 6.324
– Reddito imponibile: 8.676 (principio di cassa/competenza a seconda del caso)
– Contributi: calcolati sul reddito. Deduci i contributi. Applichi l’IRPEF a scaglioni sul reddito residuo.
Risultato: più contabilità, ma deduci costi reali e detrai l’IVA sulle spese inerenti.
Confronto sintetico dell’esempio
Nei due scenari sopra, con quegli importi, l’esito può risultare molto vicino. Se i costi salissero anche di poco oltre i “costi presunti”, l’ordinario tende a prevalere. Se scendessero sotto, il forfettario tende a vincere. Devi sempre rifare i conti con le tue variabili: tipo di contributi, eventuali detrazioni personali, detrazione IVA sugli investimenti e sui costi ricorrenti.
Requisiti, esclusioni e uscite dal regime
Requisiti forfettario e cause di esclusione
Requisito base: ricavi/compensi dell’anno non superiori a 85.000 euro. Fonti: Legge 190/2014 e successive modifiche. Altre cause tipiche di esclusione: utilizzo di regimi IVA speciali, residenza fuori UE/SEE salvo condizioni, partecipazione in società di persone o associazioni, controllo di SRL che svolge attività riconducibile alla tua. Verifica i dettagli aggiornati su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Superamento soglie: oltre 85.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, esci subito nello stesso anno e applichi l’IVA da quel momento. Queste regole di fuoriuscita sono state introdotte e chiarite con la Legge 197/2022 e documenti di prassi.
Ordinario: chi ci finisce e quando
Rientri in ordinario se non hai i requisiti per il forfettario o se lo scegli per convenienza. Resti in ordinario finché non eserciti l’opzione per un regime diverso e possiedi i requisiti. L’opzione vincola di norma per almeno un triennio, salvo casi particolari. Fonti: DPR 442/1997 e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti e scadenze operative
Apertura Partita IVA e scelta del regime
Apri la Partita IVA con modello AA9/12 (persone fisiche). Indichi il codice ATECO e il regime prescelto. Devi comunicare l’iscrizione previdenziale: INPS Gestione Separata, Artigiani/Commercianti o Cassa professionale.
Fatturazione elettronica: oggi è obbligatoria per tutti, inclusi i forfettari. È stata estesa gradualmente dal 2022. Conferme e scadenze nelle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia.
Scadenze: acconti e saldi imposte e contributi seguono il calendario fiscale annuale. INPS e Casse pubblicano i piani di versamento ogni anno. Consulta INPS e la tua Cassa professionale.
Cambio regime e tempistiche
Cambio verso forfettario: se rispetti i requisiti al 31 dicembre, entri dal 1° gennaio successivo. Cambio verso ordinario: puoi optare dall’inizio dell’anno. Se superi 100.000 euro in forfettario, esci subito e applichi IVA e adempimenti ordinari dal momento del superamento. Riflessi operativi su fatture, registri e liquidazioni IVA.
| Scenario | Requisiti principali | Adempimenti e imposte | Tempistiche / Note operative |
|---|---|---|---|
| Ricavi previsti 40.000 euro, costi bassi, coefficiente ATECO alto (es. 67%-78%) | Forfettario con soglia 85.000 euro rispettata; nessuna causa di esclusione | Niente IVA; base imponibile forfettaria; imposta sostitutiva 15% (o 5% start-up); contributi deducibili | Valuta accesso dal 1° gennaio; controlla requisiti entro fine anno precedente; conserva documenti per eventuali controlli |
| Ricavi previsti 40.000 euro, costi elevati (attrezzature, subappalti, viaggi) | Requisiti forfettario ok ma costi reali superano i “costi presunti” | Regime ordinario: deduzione costi effettivi, detrazione IVA; IRPEF progressiva; più obblighi contabili | Opzione da inizio anno; vincolo triennale delle opzioni fiscali; pianifica la liquidità IVA |
| Ricavi 90.000 euro | Superata soglia 85.000 euro | Regime ordinario obbligatorio; IVA, IRPEF, addizionali; niente IRAP per persone fisiche | Entri o resti in ordinario per l’anno; verifica acconti e saldi; prudenza su investimenti per cassa/competenza |
| Ricavi in corso d’anno oltre 100.000 euro | Uscita immediata da forfettario | Da quel momento applichi IVA e adempimenti ordinari; ricalcoli pro quota | Regola introdotta con Legge 197/2022; attenzione a fatture emesse dopo il superamento |
| Professionista con Cassa dedicata (es. ingegnere) | Verifica regole e aliquote della tua Cassa | Forfettario o ordinario a scelta; contributi secondo statuto di Cassa; deduzione integrale | Consulta sito della Cassa e del Ministero del Lavoro per circolari e scadenze |
FAQ: domande frequenti sulla scelta tra forfettario e ordinario
Q: Come faccio a stimare il coefficiente di redditività corretto per il mio ATECO? R: Il coefficiente di redditività è stabilito dalla Legge 190/2014 e dalle sue tabelle allegate, aggiornate nel tempo. Non lo scegli tu: dipende dalla categoria del tuo codice ATECO. Per trovarlo, consulta la documentazione dell’Agenzia delle Entrate, le istruzioni alla dichiarazione dei redditi persone fisiche e le tabelle riepilogative riportate nelle guide ufficiali. Se svolgi più attività con codici diversi, devi considerare l’attività prevalente, cioè quella che genera la quota maggiore di ricavi. In caso di dubbio, usa un criterio prudente: stima i ricavi per ciascuna attività e verifica quale sarà prevalente nell’anno. Ricorda che il coefficiente incide direttamente sull’imponibile in forfettario, quindi la corretta classificazione ATECO è cruciale anche per la convenienza del regime.
Q: In ordinario pago per forza più tasse perché le aliquote IRPEF sono progressive? R: Non necessariamente. L’IRPEF è progressiva, ma in ordinario deduci tutti i costi effettivi e detrai l’IVA. Se hai spese importanti e strutturali (attrezzature, canoni, subappalti, viaggi, formazione, assicurazioni), l’imponibile può ridursi molto. Anche i contributi previdenziali sono deducibili e abbassano la base imponibile. Per questo, con un profilo di costi alto, l’ordinario può risultare più leggero del forfettario, nonostante l’IRPEF a scaglioni. Il risultato dipende dal tuo mix di costi, aliquote contributive e detrazioni personali. La regola pratica è sempre: simulazione numerica su dati realistici e aggiornati.
Q: Ho appena aperto: posso applicare il 5% start-up in forfettario? R: Sì, se rispetti le condizioni dell’articolo 1, commi 64-73, della Legge 190/2014. In sintesi: non devi aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o d’impresa uguale o simile; l’attività non deve costituire mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo svolto in passato (fanno eccezione i periodi di pratica obbligatoria); e, se prosegui un’attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non devono superare i limiti previsti. Conserva la documentazione che prova i requisiti. Se li perdi in corso d’opera, dal periodo successivo torni all’aliquota ordinaria del 15%.
Q: Se sono in forfettario, posso comunque scaricare alcune spese o detrarre l’IVA su un grande investimento? R: In forfettario non detrai l’IVA sugli acquisti e non deduci i costi analitici. L’unica deduzione “piena” è quella dei contributi previdenziali. Alcune spese possono rilevare solo per calcoli specifici (ad esempio, per verificare la soglia del lavoro accessorio o per contributi alla Cassa, se previsti), ma non riducono l’imposta sostitutiva come nell’ordinario. Se prevedi investimenti con molta IVA detraibile o costi di avviamento elevati, valuta l’ordinario almeno per i primi anni. Le fonti di riferimento sono il DPR 633/1972 per l’IVA e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.
Q: Cosa succede operativamente se in corso d’anno supero i 100.000 euro in forfettario? R: Scatta l’uscita immediata dal regime nello stesso anno, come previsto dalla Legge 197/2022. Dalla fattura che fa superare la soglia, devi iniziare ad applicare l’IVA e adempiere agli obblighi dell’ordinario. Questo comporta: numerazione e contenuto delle fatture con IVA, registri IVA, liquidazioni periodiche, e gestione delle detrazioni. Le fatture emesse prima del superamento restano valide senza IVA. Serve attenzione alla data di emissione e di incasso, e un controllo serrato dei ricavi cumulati. In dubbio, emetti la fattura correttamente con IVA fin da subito per evitare sanzioni. Consulta le risposte dell’Agenzia delle Entrate e le istruzioni operative aggiornate.
