Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA. Restano esclusi i sanitari per le prestazioni rese a privati, con invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Verso la PA è sempre obbligatoria.
- Forfettari inclusi nell’obbligo e-fattura dal 2024, con formato XML FatturaPA via Sistema di Interscambio (SdI) e marca da bollo da 2 euro oltre 77,47 euro.
- Professionisti sanitari: niente e-fattura per prestazioni sanitarie a privati; inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) secondo i decreti MEF.
- Fatture verso la Pubblica Amministrazione sempre elettroniche, con codice ufficio IPA e specifiche FatturaPA dell’Agenzia delle Entrate.
Obblighi 2024-2026: chi deve emettere la fattura elettronica
Forfettari e altri contribuenti minori
Il regime forfettario è un regime agevolato. Applica un’imposta sostitutiva e non espone IVA in fattura. Dal 1° gennaio 2024 anche i forfettari emettono solo fatture elettroniche.
La base normativa è nel Decreto Legislativo 127/2015 e nella Legge 205/2017. Il Decreto-Legge 36/2022 ha esteso l’obbligo ai forfettari in modo graduale fino al 2024. Puoi verificare i testi su Normattiva e sui documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Professionisti del settore sanitario e Sistema Tessera Sanitaria
I professionisti sanitari non emettono e-fattura per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Per queste usano la fattura cartacea o un documento analogico equivalente e trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
La regola nasce dal Decreto-Legge 119/2018, articolo 10-bis, dai decreti del MEF sul STS e dai provvedimenti del Garante Privacy. La finalità è proteggere i dati sanitari sensibili. Le proroghe hanno confermato l’esclusione anche per il 2026.
Fatture verso la Pubblica Amministrazione (PA)
Le fatture verso PA sono sempre elettroniche, per tutti. Si usa il formato FatturaPA e il canale SdI. Serve il codice ufficio IPA dell’ente destinatario.
Anche i forfettari emettono e-fatture verso PA senza IVA. Indicano la marca da bollo se dovuta e rispettano le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Come si emette correttamente una e-fattura nel regime forfettario
Dati obbligatori e codici da conoscere
La fattura elettronica usa il formato XML FatturaPA. Contiene i dati previsti dall’articolo 21 del DPR 633/1972: data, numero, cedente, cessionario, descrizione, imponibile o corrispettivo, regime fiscale, bollo se dovuto.
Elementi pratici essenziali:
- Regime fiscale RF19 (forfettario) nel tracciato.
- Codice Natura dell’operazione N2.2 (operazioni non soggette) o come previsto dalle specifiche AE per regimi senza IVA.
- Tipo documento: TD01 (fattura), TD02 (acconto), TD04 (nota di credito), TD24/TD25 per reverse charge se ricorrono.
- Codice destinatario a 7 caratteri o PEC del cliente; per PA usa codice ufficio IPA.
Definizione utile: Natura IVA indica perché non applichi l’IVA. Nel forfettario non applichi l’IVA per legge. Lo indichi in modo chiaro nel file.
Tempistiche: immediata e differita
Fattura immediata: emetti entro 12 giorni dalla data dell’operazione. Trasmetti il file allo SdI entro lo stesso termine.
Fattura differita: se consegni beni con DDT, puoi fatturare entro il 15 del mese successivo. Indica i riferimenti dei DDT.
La data di emissione è la data del file trasmesso allo SdI che risulta accettato. Conserva la ricevuta SdI.
Marca da bollo sulle e-fatture
Nel forfettario applichi bollo da 2 euro per fatture senza IVA sopra 77,47 euro. Indichi “SI” nel campo bollo del file XML e addebiti 2 euro al cliente se vuoi.
Il versamento è trimestrale in modalità virtuale. L’Agenzia delle Entrate pubblica l’importo nel cassetto fiscale. Paghi con addebito o F24 entro le scadenze. Il riferimento è nel DM 17 giugno 2014 e nei provvedimenti AE sull’imposta di bollo digitale.
Sanzioni, errori e correzioni: cosa rischi e come rimediare
Ho sbagliato la fattura: come la correggo
Una e-fattura trasmessa non si modifica. Se l’errore incide su importi o descrizione, emetti una nota di credito elettronica (TD04) e, se serve, una nuova fattura corretta.
Se hai solo sbagliato un dato non fiscale del cliente, valuta una nota di variazione descrittiva o un annullo con nota di credito e riemissione. Agisci in tempi brevi per allineare la contabilità.
Ritardi e sanzioni
Per emissione tardiva si applicano le sanzioni del Decreto Legislativo 471/1997. Se l’errore non incide su IVA (tipico del forfettario), la sanzione va da 250 a 2.000 euro.
Per bollo non versato si applica la sanzione pari al 30% del tributo, ridotta al 10% se versi entro 90 giorni, con ravvedimento operoso. Le regole sono nel D.Lgs. 471/1997 e nei provvedimenti AE sull’imposta di bollo.
Conservazione elettronica
Conservi le fatture per 10 anni. La base è l’articolo 2220 del Codice civile e il DM 17 giugno 2014. Puoi usare il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate o un conservatore accreditato.
La conservazione a norma garantisce integrità, autenticità e reperibilità. Conserva anche ricevute SdI e notifiche di esito.
Regola decisionale rapida
Decidi in 30 secondi cosa emettere e come inviare
- Il tuo cliente è una Pubblica Amministrazione? Emetti sempre e-fattura FatturaPA via SdI con codice ufficio IPA.
- Il tuo cliente è un privato consumatore e tu sei un sanitario che presta servizi sanitari? Non emettere e-fattura. Emetti documento analogico e invia i dati al STS.
- Il tuo cliente è un soggetto con partita IVA? Emetti e-fattura via SdI. Se sei forfettario, non indicare IVA e inserisci bollo se dovuto.
- Hai consegnato beni con DDT nel mese? Puoi emettere fattura differita entro il 15 del mese successivo.
- Hai sbagliato una fattura già inviata? Emetti nota di credito elettronica e, se serve, una nuova fattura corretta.
Casi particolari e prassi operative 2026
Prestazioni miste del professionista sanitario
Se il sanitario svolge anche attività non sanitarie (per esempio perizie, consulenze non cliniche), può emettere e-fattura per queste prestazioni. Per le prestazioni sanitarie a privati resta il divieto di e-fattura e l’obbligo di invio al STS.
Se fatturi ad aziende o assicurazioni per prestazioni sanitarie, verifica se i dati non rientrano nell’invio STS. In molti casi puoi o devi emettere e-fattura. Consulta i decreti MEF sul STS e le FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
Operazioni con l’estero e reverse charge
Per acquisti esteri puoi trasmettere l’autofattura elettronica (tipo documento TD17-TD19) quando previsto. Per cessioni a clienti esteri extra-SdI, valuta l’emissione di e-fattura con codice destinatario “XXXXXXX” e indicazione del canale alternativo.
Se applichi il reverse charge interno, usa i codici tipo documento e natura corretti previsti dalle specifiche tecniche AE. Conserva la documentazione di supporto.
Corrispettivi e scontrino elettronico
Se emetti corrispettivi telematici, non devi anche emettere fattura, salvo richiesta del cliente entro i termini. In caso di richiesta, emetti e-fattura.
Ricorda che i corrispettivi confluiscono nel registratore telematico. Le regole derivano dal D.Lgs. 127/2015 e dai provvedimenti AE sui corrispettivi telematici.
Fonti normative e tecniche da consultare
Per le basi di legge consulta i testi su Normattiva: Decreto Legislativo 127/2015, Legge 205/2017 (commi 909-916), Decreto-Legge 36/2022, Decreto-Legge 119/2018 articolo 10-bis, DPR 633/1972 articolo 21, Decreto Legislativo 471/1997, Codice civile articolo 2220.
Per le specifiche operative consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate: specifiche tecniche FatturaPA, provvedimenti su imposta di bollo digitale, servizi SdI e conservazione. Per l’ambito sanitario consulta i decreti MEF sul Sistema Tessera Sanitaria e i provvedimenti del Garante Privacy.
| Scenario | Documento da emettere | Canale/Standard | Termine emissione/trasmissione | Note fiscali, bollo e sanzioni |
|---|---|---|---|---|
| Forfettario verso cliente con partita IVA (B2B) | Fattura elettronica TD01, regime RF19, Natura coerente (es. N2.2) | XML FatturaPA via SdI, codice destinatario o PEC | Entro 12 giorni dall’operazione (immediata) o entro il 15 del mese successivo (differita) | Niente IVA; bollo 2 euro oltre 77,47 euro; sanzione 250-2.000 euro per tardiva/irregolare se senza IVA |
| Forfettario verso privato consumatore (B2C) | Fattura elettronica su richiesta o se previsto; altrimenti corrispettivo telematico | XML FatturaPA via SdI o RT per corrispettivi | Fattura entro 12 giorni; corrispettivi secondo provvedimenti AE | Bollo se dovuto; conserva RT giornalieri; sanzioni D.Lgs. 471/1997 |
| Professionista sanitario verso privato per prestazione sanitaria | Fattura analogica/cartacea o documento equivalente; invio dati STS | Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria secondo decreti MEF | Secondo cadenze STS; fattura consegnata al paziente al momento del pagamento | Divieto e-fattura per privacy; verifica esenzioni e codifiche spesa STS |
| Professionista sanitario verso PA | Fattura elettronica TD01 | XML FatturaPA via SdI con codice ufficio IPA | Entro 12 giorni o secondo contratto se differita | Niente IVA se in regime senza IVA; bollo se dovuto; rispetto campi CIG/CUP quando richiesti |
| Qualsiasi contribuente verso PA (non sanitario) | Fattura elettronica TD01 | XML FatturaPA via SdI | Entro 12 giorni | IVA secondo regime; split payment se applicabile; bollo su operazioni esenti |
| Operazione in reverse charge interno | Fattura elettronica con natura e TD previsti (o autofattura TD16-TD19) | XML FatturaPA via SdI | Nei termini dell’operazione/integrazione | Compilazione tecnica cruciale; sanzioni per errata applicazione inversa |
FAQ sulla fatturazione elettronica per forfettari e sanitari (2026)
1) Sono in regime forfettario: devo emettere sempre la fattura elettronica anche se il cliente è un privato?
Sì, dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica vale per tutti i titolari di partita IVA, inclusi i forfettari. Se vendi a privati, in molti casi puoi emettere il corrispettivo telematico invece della fattura. Ma se il cliente chiede fattura, la devi emettere in formato elettronico via SdI. Ricorda due regole semplici: non applichi IVA, ma applichi la marca da bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro. La base è nel D.Lgs. 127/2015, nella L. 205/2017 e nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Conserva sempre la ricevuta di consegna SdI e verifica che il codice destinatario o la PEC del cliente siano corretti.
2) Sono un medico/odontoiatra/fisioterapista: posso fare e-fattura ai pazienti che pagano di tasca propria?
No. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, resta il divieto di fattura elettronica per motivi di tutela dei dati sanitari. Devi rilasciare un documento analogico al paziente e trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria nei tempi e con le modalità previste dai decreti del MEF e dai provvedimenti attuativi. Questa deroga deriva dal Decreto-Legge 119/2018, articolo 10-bis, ed è stata confermata con successive proroghe fino al 2026. Se invece fatturi prestazioni non sanitarie, oppure fatturi a soggetti diversi dalle persone fisiche quando la prestazione non confluisce nello STS, puoi emettere e-fattura nel rispetto delle specifiche AE. In caso di dubbio, verifica se la prestazione rientra nelle tipologie codificate dal STS.
3) Ho inviato una e-fattura sbagliata allo SdI: posso “modificarla” o devo fare una nota di credito?
Non puoi modificare una e-fattura già trasmessa e accettata dallo SdI. Se hai sbagliato importo, IVA, descrizione o riferimenti economici, devi emettere una nota di credito elettronica (tipo documento TD04) per stornare, in tutto o in parte, la fattura errata. Se necessario, emetti poi una nuova fattura corretta. Se l’errore è solo anagrafico e non incide su elementi fiscali, puoi valutare una rettifica con documento integrativo o, in alternativa, nota di credito e riemissione per allineare i dati. Agisci tempestivamente: il Decreto Legislativo 471/1997 prevede sanzioni per irregolarità e ritardi, seppure nel forfettario non ci sia impatto IVA. Conserva sempre le ricevute SdI e la sequenza dei documenti emessi.
4) Quando scatta la marca da bollo nelle e-fatture dei forfettari e come si paga nel 2026?
Scatta quando la singola fattura senza IVA supera 77,47 euro. Imposti il campo “bollo” a “SI” nel file XML e puoi addebitare i 2 euro al cliente. Il versamento avviene in modo virtuale: l’Agenzia delle Entrate calcola trimestralmente il totale dovuto in base alle e-fatture transitate dallo SdI con bollo. Paghi con addebito diretto sul conto o con F24 entro le scadenze pubblicate dall’Agenzia. Il quadro normativo di riferimento comprende il DM 17 giugno 2014 e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo digitale. Se paghi in ritardo, si applica la sanzione del 30% riducibile al 10% se regolarizzi entro 90 giorni, con possibilità di ravvedimento operoso.
5) Devo conservare le e-fatture per 10 anni anche se l’Agenzia delle Entrate le ha già nello SdI?
Sì. L’obbligo di conservazione grava sul contribuente per 10 anni, come prevede l’articolo 2220 del Codice civile e il DM 17 giugno 2014. Lo SdI è un canale di transito, non un archivio sostitutivo permanente. Puoi aderire al servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate oppure usare un conservatore accreditato. La conservazione a norma garantisce integrità, autenticità e leggibilità nel tempo. Archivia insieme alle fatture anche le ricevute SdI, le notifiche di scarto o consegna e eventuali note di variazione collegate. In caso di controllo, questi documenti dimostrano la corretta emissione e trasmissione secondo il DPR 633/1972 e le regole tecniche vigenti.
