Regime forfettario al 15 e 5%: quanto dura?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

L’aliquota al 5% nel regime forfettario vale per massimo 5 anni se rispetti i requisiti; dopo si applica il 15%. Se superi 100.000 euro di ricavi, esci subito dal forfettario e applichi l’IVA.

  • 5% per nuove attività: massimo 5 periodi d’imposta, se non hai avuto Partita IVA negli ultimi 3 anni e non prosegui la stessa attività.
  • Soglie: fino a 85.000 euro resti nel forfettario; oltre 100.000 euro esci immediatamente nell’anno di sforamento.
  • Base imponibile “forfettaria”: ricavi incassati x coefficiente di redditività, meno contributi; imposta sostitutiva al 5% o 15%.

Che cos’è il regime forfettario e come funziona l’imposta sostitutiva

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per persone fisiche con Partita IVA. Si applica a professionisti, freelance, artigiani e commercianti.

Paga un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. “Imposta sostitutiva” significa un’unica tassa fissa, più semplice da calcolare e versare.

La base imponibile si calcola in modo forfettario. Si moltiplicano i ricavi incassati (principio di cassa: contano gli incassi, non le fatture emesse) per un coefficiente di redditività stabilito per codice ATECO. Poi si sottraggono i contributi previdenziali versati. Sull’importo che resta applichi il 5% (start-up) o il 15% (aliquota ordinaria del forfettario).

Le regole sono fissate dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), con modifiche successive. Le principali modifiche recenti sono nella Legge 145/2018 e nella Legge 197/2022. Puoi verificare i testi su Normattiva e le interpretazioni nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Requisiti generali di accesso e permanenza

Limiti di ricavi: 85.000 euro e uscita immediata a 100.000 euro

Puoi restare nel forfettario se i ricavi o compensi annui non superano 85.000 euro. Questo è il tetto di permanenza.

Se superi 85.000 ma non oltre 100.000, resti nel forfettario per quell’anno e passi al regime ordinario dall’anno successivo.

Se superi 100.000 euro, perdi il forfettario subito nell’anno dello sforamento. Da quell’operazione devi applicare l’IVA e gli adempimenti del regime ordinario. Questa regola discende dalla Legge 197/2022; trovi chiarimenti anche nelle risposte e circolari dell’Agenzia delle Entrate pubblicate dopo l’introduzione della soglia.

Altri requisiti oggettivi e soggettivi

Non devi aderire a regimi speciali IVA (ad esempio agricoltura speciale o editoria). In forfettario l’IVA non si applica in fattura, salvo uscita per sforamento 100.000.

Non devi partecipare a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari come titolare. Non devi controllare, direttamente o indirettamente, una SRL che svolge attività riconducibile alla tua, salvo i casi ammessi dalla norma. Questi vincoli sono previsti dalla Legge 190/2014.

Residenza: puoi accedere se sei residente in Italia. Se non sei residente, devi risiedere in un Paese UE/SEE che assicura scambio di informazioni e produrre in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Questa condizione è indicata nella Legge 190/2014 e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Lavoro dipendente: se hai anche un lavoro dipendente, puoi restare nel forfettario solo se il reddito da dipendente non supera 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato. Questa soglia discende dalle modifiche introdotte con la Legge 190/2014 e successive precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Obblighi operativi: e-fattura, cassa e ritenute

L’e-fattura è obbligatoria per i forfettari per tutte le operazioni dal 2024 in avanti. Quindi nel 2026 emetti sempre fatture elettroniche, salvo poche esclusioni.

In fattura non applichi l’IVA. Inserisci la dicitura prevista per il regime forfettario. Non subisci ritenuta d’acconto e non la applichi ai tuoi fornitori, salvo casi particolari fuori regime.

Continui a usare il principio di cassa. Incassi e pagamenti determinano il momento fiscale. Conservi i documenti e versi i contributi INPS nei termini ordinari.

Aliquota al 5% per nuove attività: durata e condizioni precise

Durata massima: 5 periodi d’imposta

L’aliquota ridotta al 5% si applica per i primi 5 periodi d’imposta della nuova attività. La base giuridica è l’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014. L’agevolazione mira a favorire l’avvio.

I 5 periodi d’imposta si contano per anni fiscali, non per mesi effettivi di attività. Se apri a novembre, quell’anno conta comunque come primo anno agevolato.

Dal sesto anno, se resti nel forfettario, applichi l’aliquota del 15%. Se nel frattempo perdi i requisiti del forfettario, entri nel regime ordinario.

Requisiti specifici per ottenere il 5%

  • Nessuna Partita IVA nei 3 anni precedenti l’avvio della nuova attività. La norma guarda a qualsiasi attività d’impresa, arte o professione.
  • Nessuna “mera prosecuzione” di attività precedente, specie se da lavoro dipendente o autonomo. “Mera prosecuzione” significa stessa attività, stessi clienti, stesso luogo e stessi strumenti. Conta la sostanza più che la forma. L’Agenzia delle Entrate dettaglia i criteri nella Circolare 10/E del 2016.
  • Se prosegui un’attività altrui (subentro), chi ti ha preceduto non deve aver superato il tetto di ricavi ammesso al forfettario. Le soglie sono quelle vigenti al momento del passaggio (oggi 85.000 euro). Riferimenti: Legge 190/2014 e prassi dell’Agenzia.

Devi anche rispettare tutte le condizioni generali del forfettario viste sopra. Se manca un solo requisito, non puoi applicare il 5% e devi usare il 15% (se resti nel forfettario) o il regime ordinario.

Perdita dell’aliquota 5% e controlli

Perdi il 5% quando scadono i 5 anni o se non rispetti più i requisiti “start-up”. Dal periodo successivo applichi il 15%. Se l’irregolarità riguarda l’anno in corso, potresti dover riliquidare a 15% con sanzioni e interessi. Verifica i casi nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate e su Normattiva.

Dal 5% al 15% e poi al regime ordinario

Aliquota 15%: regola standard del forfettario

Il 15% è l’aliquota ordinaria del regime forfettario. Si applica quando non rientri o non rientri più nel 5%.

La base imponibile resta forfettaria: ricavi x coefficiente, meno contributi. Le addizionali IRPEF e l’IRAP sono sostituite dall’imposta forfettaria.

Versi l’imposta con acconti e saldo. Gli acconti seguono il metodo storico o previsionale, come per l’IRPEF. Le scadenze restano quelle ordinarie.

Superamento dei limiti: cosa succede in pratica

Se incassi tra 85.000 e 100.000 euro, resti nel forfettario fino a fine anno. Dal 1° gennaio successivo passi al regime ordinario. Dovrai applicare l’IVA e la contabilità del regime ordinario.

Se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata. Dalla fattura che fa superare la soglia, devi applicare l’IVA, registrare secondo il regime ordinario e adeguare gli adempimenti. Lo prevedono la Legge 197/2022 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati dopo l’entrata in vigore della norma.

Ricorda: il forfettario usa il principio di cassa. Il controllo delle soglie si fa sugli incassi. Tieni un monitoraggio mensile, così eviti sorprese a fine anno.

IRPEF in regime ordinario: scaglioni e progressività

Se esci dal forfettario, torni all’IRPEF progressiva per scaglioni. Le aliquote e gli scaglioni vengono definite ogni anno con la Legge di Bilancio e i decreti attuativi.

Per il 2026 verifica sempre gli scaglioni in vigore sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e su Normattiva. L’Agenzia delle Entrate pubblica poi le istruzioni operative.

Nel regime ordinario applichi l’IVA, deduci i costi effettivi, tieni registri IVA, e puoi portare in detrazione le spese ammesse secondo le regole generali.

Contributi previdenziali: cosa cambia e come si calcolano

Gestioni INPS e deducibilità

Se sei professionista senza Cassa, versi alla Gestione Separata INPS. Se sei artigiano o commerciante, versi alla Gestione Artigiani e Commercianti. Le Casse ordinistiche (ad esempio Inarcassa, Cassa Forense) seguono regole proprie.

I contributi obbligatori sono sempre deducibili dal reddito imponibile forfettario. Li sottrai prima di applicare il 5% o il 15%. Questo riduce l’imposta sostitutiva dovuta.

Riduzione del 35% per artigiani e commercianti

Artigiani e commercianti in forfettario possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi, con istanza all’INPS. La misura è stata confermata negli anni da circolari INPS. Verifica ogni anno le istruzioni INPS.

La riduzione non vale per i professionisti in Gestione Separata. Anche con lo sconto, i contributi restano deducibili.

Regola decisionale rapida

Decidi in 7 passaggi logici

  • Hai Partita IVA da meno di 5 anni, senza IVA nei 3 anni precedenti? Se sì, vai al punto 2. Se no, 15% (se forfettario) o ordinario.
  • La tua attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo? Se sì, vai al punto 3. Se no, niente 5%: applica 15% o ordinario.
  • Hai incassi previsti sotto 85.000 euro? Se sì, resta nel forfettario. Se tra 85.000 e 100.000, resta per l’anno e poi ordinario.
  • Potresti superare 100.000 euro? Se sì, prepara l’uscita immediata e l’IVA dalla fattura che sfora.
  • Hai partecipazioni vietate o controlli in SRL con attività riconducibile? Se sì, niente forfettario: ordinario.
  • Hai reddito da lavoro dipendente sopra 30.000 euro e rapporto attivo? Se sì, niente forfettario.
  • Se tutti i punti sono ok: applica 5% per i primi 5 anni, poi 15% finché resti nei requisiti.

Errori comuni e come evitarli

Scambiare “nuova attività” con “nuova partita IVA”

Nuova attività non significa solo aprire una partita IVA ex novo. Serve discontinuità sostanziale: clienti, funzioni, mezzi, responsabilità. Se ripeti lo stesso lavoro di prima, il 5% può non spettare.

Non considerare il principio di cassa sulle soglie

Contano gli incassi, non le fatture emesse. Un bonifico ricevuto a gennaio può spostarti di fascia l’anno successivo. Pianifica gli incassi, soprattutto tra dicembre e gennaio.

Ignorare le partecipazioni societarie

Anche una quota di controllo indiretta in una SRL con attività riconducibile può farti uscire. Verifica l’assetto societario e documenta le attività svolte.

Trascurare le prove sulla “non prosecuzione”

Conserva evidenze: nuovo contratto, nuovi clienti, nuovi strumenti, nuovo listino. In caso di controlli, la documentazione aiuta a dimostrare la discontinuità.

Dimenticare l’e-fattura obbligatoria

L’e-fattura vale anche per i forfettari. Prepara il codice destinatario e le procedure interne. Un errore qui può portare a sanzioni e complicazioni.

Riferimenti normativi e di prassi

Fonti da consultare

  • Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89 (regime forfettario e aliquota 5% per nuove attività). Testo su Normattiva.
  • Legge 145/2018 (modifiche ai limiti e alle condizioni del forfettario). Testo su Normattiva.
  • Legge 197/2022 (soglia a 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro). Testo su Normattiva.
  • Agenzia delle Entrate: Circolare 10/E del 2016; Circolare 9/E del 2019; documenti di prassi 2023-2026 sul forfettario e sull’uscita immediata.
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze per scaglioni IRPEF aggiornati e decreti attuativi.
  • INPS: circolari sulla riduzione contributiva del 35% per artigiani e commercianti.
Scenario Requisiti da verificare Decorrenza/Tempistiche Effetti fiscali Azioni operative
Avvio nuova attività con 5% No Partita IVA negli ultimi 3 anni; non mera prosecuzione; subentro con ricavi pregressi sotto soglia; requisiti generali forfettario Dal primo anno di attività; durata massima 5 periodi d’imposta Imposta sostitutiva 5%; niente IVA in fattura; contributi deducibili Apri P.IVA con codice ATECO corretto; attiva e-fattura; monitora requisiti start-up
Passaggio al 15% Scadenza dei 5 anni o mancato rispetto requisiti 5%; permanenza negli 85.000 euro Dal sesto anno o dall’anno successivo alla perdita dei requisiti 5% Imposta sostitutiva 15%; regole forfettarie invariate Aggiorna calcoli acconti; conserva prove requisiti; verifica coefficienti di redditività
Ricavi tra 85.000 e 100.000 Incassi superiori a 85.000 ma pari o inferiori a 100.000 Resti forfettario fino a fine anno; da gennaio successivo ordinario Anno N: imposta sostitutiva; Anno N+1: IRPEF progressiva, IVA, contabilità ordinaria Pianifica transizione; predisponi registri IVA; ricalibra prezzi per IVA
Ricavi oltre 100.000 Incassi che superano 100.000 nell’anno Uscita immediata dall’operazione che fa sforare Applicazione IVA e regime ordinario da subito; riliquidazioni possibili Emetti fattura con IVA da sforamento; aggiorna software e deleghe; informa i clienti
Perdita altri requisiti (partecipazioni, residenza, lavoro dip.) Partecipazioni vietate; controllo SRL riconducibile; non residenti senza 75% redditi in Italia; lavoro dipendente oltre 30.000 con rapporto attivo Dall’anno successivo; salvo violazioni gravi con effetti immediati Uscita dal forfettario; applicazione regime ordinario Rimuovi cause ostative; valuta tempi di reingresso; verifica con consulente

FAQ

Come si calcola, in concreto, l’imposta al 5% o al 15% nel forfettario?

La formula è semplice. Prendi i ricavi incassati nell’anno. Applica il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO. Ottieni il reddito forfettario. Sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva: 5% se hai diritto all’agevolazione start-up; 15% negli altri casi. Esempio: incassi 40.000 euro, coefficiente 78%. Reddito forfettario 31.200 euro. Contributi 4.500 euro. Base imponibile 26.700 euro. Con 5% paghi 1.335 euro; con 15% paghi 4.005 euro. Gli acconti si calcolano normalmente sull’imposta dovuta (metodo storico), salvo usare il previsionale se sai che l’anno dopo incasserai meno.

Quando una nuova attività è “mera prosecuzione” di lavoro dipendente o professionale?

È “mera prosecuzione” quando l’attività nuova replica di fatto quella precedente. Contano indizi concreti: stessi clienti principali, stesso luogo, stessi strumenti, stesse mansioni. Passare da dipendente a autonomo con lo stesso datore come cliente unico è rischio alto. Se invece cambi compiti, ampli i servizi, trovi nuovi clienti e investi in mezzi diversi, riduci il rischio. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/E del 2016 indica che serve valutazione complessiva, caso per caso. Conserva contratti, preventivi, attestazioni di nuovi incarichi e di nuova organizzazione del lavoro. Se sei in dubbio, applica il 15% o chiedi un parere qualificato.

Posso restare nel forfettario se ho anche un lavoro dipendente?

Sì, se il reddito da dipendente non supera 30.000 euro e il rapporto è attivo. Se il rapporto è cessato, la soglia non si applica. Questa regola tutela i casi in cui l’attività autonoma è realmente principale. Verifica la soglia guardando la Certificazione Unica. Attenzione ai bonus e arretrati: possono farti sforare. Se superi la soglia, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se prevedi di superarla, valuta per tempo l’impatto dell’IVA e della contabilità ordinaria. Ricorda che in ordinario deduci i costi reali e puoi detrarre l’IVA sugli acquisti.

Se apro la partita IVA a fine anno, perdo anni di 5%?

Sì. La legge conteggia i periodi d’imposta, non i mesi. Aprire a dicembre fa valere l’intero anno come primo dei 5. Non c’è proroga. Valuta quindi la convenienza: se hai poche fatture da emettere, potresti posticipare l’avvio a gennaio per “salvare” un anno di 5%. Questa scelta però dipende da contratti, bandi e incassi. Controlla anche la soglia 85.000 euro per non concentrare troppi incassi in un solo anno con rischio sforamento.

Cosa succede se possiedo (o ho posseduto) quote in una SRL? Posso entrare o restare nel forfettario?

La partecipazione in sé non è sempre vietata. Il divieto scatta se controlli, direttamente o indirettamente, una SRL che svolge attività riconducibile alla tua, cioè simile o collegata in modo sostanziale. Se hai una quota di minoranza senza controllo e l’attività non è riconducibile, in genere non è ostativa. Se invece la SRL opera nello stesso settore e tu ne hai il controllo, non puoi stare nel forfettario. In caso di recesso o cessione quote, verifica da quando cessa la causa ostativa. La prassi dell’Agenzia delle Entrate richiede attenzione al momento in cui perdi il controllo e alla riconducibilità effettiva delle attività. Tieni verbali, atti notarili e visure aggiornate per dimostrare la situazione.

Quali sono gli adempimenti quando supero i 100.000 euro durante l’anno?

Dal documento che fa superare i 100.000 euro, devi applicare l’IVA. Aggiorna subito la fattura, il software e le diciture. Da quel momento, registri le operazioni secondo il regime ordinario: registri IVA, liquidazioni periodiche e, se necessario, esterometro per operazioni transfrontaliere. Per le operazioni fatte prima dello sforamento restano le regole del forfettario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’uscita è immediata per evitare arbitraggi. A fine anno calcoli IRPEF secondo il regime applicabile alle varie fasi dell’anno. Prepara anche gli acconti IRPEF e IVA dell’anno successivo, ora in ordinario.

Gli scaglioni IRPEF 2026 come si applicano dopo l’uscita dal forfettario?

Gli scaglioni IRPEF sono fissati annualmente dalla Legge di Bilancio e da eventuali decreti attuativi. La progressività si applica al reddito complessivo, al netto delle deduzioni e con le detrazioni spettanti. Se esci dal forfettario, ricalcoli il reddito secondo il principio di competenza per l’attività d’impresa e di cassa per i professionisti in ordinario, applichi gli scaglioni in vigore per il 2026 e versi acconti e saldo. Per conoscere importi e aliquote ufficiali del 2026, consulta i testi su Normattiva e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicate ogni anno.

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