Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Aggiungere un codice ATECO è gratuito per i professionisti; costa solo se serve Camera di Commercio o SCIA. Si usa il modello AA9/12 o la ComUnica. Nel forfettario conta il coefficiente dell’attività prevalente. Tempi: immediato o ~7–10 giorni.
- Adempimenti: modello AA9/12 per professionisti; Comunicazione Unica al Registro Imprese e, se previsto, SCIA al SUAP per ditte individuali/società.
- Costi: variazione al Registro Imprese e diritti SUAP variabili; tipicamente 80–150 euro, oltre a eventuali bolli. Nessun costo verso l’Agenzia delle Entrate.
- Forfettario: si applica un solo coefficiente di redditività, quello dell’attività prevalente, come da Istruzioni Modello Redditi PF 2026 (Quadro LM).
Cos’è il codice ATECO e quando va aggiunto
Il codice ATECO è una sigla numerica che identifica l’attività economica. La usa il Fisco per inquadrare IVA, studi statistici e contributi. È definita dall’ISTAT con la classificazione ATECO 2007 (aggiornata periodicamente).
Aggiungi un codice ATECO quando ampli l’attività con nuove prestazioni non coperte dal codice principale. Non serve una nuova Partita IVA. Comunichi solo la variazione del quadro attività.
La legge impone di aggiornare i dati entro 30 giorni dalla variazione (fonte normativa: art. 35, DPR 633/1972, consultabile su Normattiva). Per imprese iscritte al Registro Imprese si usa la Comunicazione Unica.
Come aggiungere un nuovo codice ATECO: procedura pratica
Professionisti non iscritti al Registro Imprese
Se sei un lavoratore autonomo “professionista” senza impresa (es. consulente, formatore), compili il modello AA9/12. È il modulo anagrafico per ditte individuali e professionisti verso l’Agenzia delle Entrate.
Indichi il nuovo codice come attività secondaria. La trasmissione è telematica o presso un ufficio. L’aggiornamento è immediato. Non paghi diritti o bolli per l’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti: art. 35 DPR 633/1972; provvedimenti e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sui modelli AA9/12 (fonte: portale dell’Agenzia delle Entrate e Normattiva).
Ditte individuali e società (Registro Imprese e SUAP)
Se sei impresa (artigiano, commerciante, ditta individuale, società), effettui la variazione tramite Comunicazione Unica. Questa comunica in un colpo solo a Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL.
La ComUnica nasce con il D.L. 7/2007, convertito in L. 40/2007, e il DPCM 6/5/2009. La trasmetti online alla Camera di Commercio competente.
Se la nuova attività è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), invii la SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune prima di iniziare. Riferimenti: art. 19 L. 241/1990 e D.Lgs 222/2016 (“SCIA 2”); DPR 160/2010 (SUAP).
Tempi e decorrenza
Professionisti: l’aggiunta via AA9/12 decorre subito. Puoi fatturare dal momento in cui eserciti la nuova attività, rispettando il termine di 30 giorni per comunicare la variazione.
Imprese: l’aggiornamento del Registro Imprese richiede in media 7–10 giorni lavorativi. Se c’è SCIA, inizi dalla data di invio, salvo casi di atti autorizzativi espressi.
Molti Comuni rilasciano una ricevuta SUAP con decorrenza immediata. I tempi pratici dipendono dal Comune e dalla Camera di Commercio.
Sanzioni per ritardo
Per la tardiva o omessa comunicazione anagrafica si applicano le sanzioni dell’art. 11 D.Lgs 471/1997 (violazioni di dati rilevanti ai fini IVA). È possibile il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs 472/1997).
Se inizi un’attività soggetta a SCIA senza inviarla, rischi sanzioni amministrative e sospensione. La base è la L. 241/1990, art. 19 e i regolamenti comunali.
Costi: quando paghi e quando no
Agenzia delle Entrate
L’aggiunta del codice ATECO all’Agenzia delle Entrate non costa nulla. Non ci sono imposte o bolli per la sola variazione anagrafica dei professionisti.
Camera di Commercio e SUAP
Se sei iscritto al Registro Imprese, la variazione comporta diritti e, in genere, un’imposta di bollo. Gli importi variano per provincia e per tipologia di pratica.
Nella prassi 2026, una variazione attività costa in media tra 80 e 150 euro, sommando diritti di segreteria camerali e bollo. La SCIA può prevedere diritti SUAP aggiuntivi variabili (spesso 30–100 euro), stabiliti dal Comune.
Se devi iscriverti ex novo al Registro Imprese per poter svolgere la nuova attività (ad esempio, passi da professionista a impresa individuale commerciale), sostieni i costi di prima iscrizione. Questi includono diritti, bolli e oneri SUAP.
Diritto camerale annuale
Il diritto camerale annuale è dovuto da chi è iscritto al Registro Imprese al 1° gennaio. L’importo dipende dallo scaglione e dalle delibere camerali (fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sistema camerale).
Aggiungere un codice ATECO non fa aumentare il diritto camerale nell’anno in corso. Ma se comporta una nuova iscrizione al Registro Imprese, dal periodo successivo sarai tenuto al pagamento.
Effetti fiscali: IVA, imposte e regime forfettario
Regimi IVA e contabilità
Con più attività puoi avere aliquote IVA diverse in base al tipo di operazione. La liquidazione IVA rimane unica. Devi mappare correttamente le aliquote e le esenzioni.
Nel regime semplificato o ordinario la contabilità deve distinguere i ricavi per attività solo se richiesto da regole specifiche (ad esempio per studi o comunicazioni di settore). In generale, i registri restano unici.
Base normativa: DPR 633/1972 (IVA) e DPR 600/1973 (accertamento imposte dirette). Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono la gestione di aliquote e natura operazioni.
Regime forfettario: coefficiente e attività multiple
Nel regime forfettario si determina il reddito applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Il coefficiente varia per settore ATECO (fonte: L. 190/2014, commi 54–89; DM 17/12/2015).
Se svolgi più attività con codici ATECO diversi, si applica un solo coefficiente: quello dell’attività prevalente, ossia quella con ricavi/compensi maggiori. Questo è indicato nelle Istruzioni Modello Redditi PF 2026, Quadro LM.
Esempio: se consulenza (coefficiente 78%) genera 70% dei compensi e e-commerce (coefficiente 40%) il 30%, userai il 78% su tutto il totale annuo. Verifica annualmente quale attività è prevalente.
Ricorda i limiti di accesso e permanenza nel forfettario (es. soglia di ricavi, cause ostative) indicati dalla L. 190/2014 e aggiornamenti successivi in Leggi di Bilancio. Controlla ogni anno le istruzioni ufficiali dell’Agenzia.
Previdenza e tutela assicurativa: INPS e INAIL
Gestione previdenziale
La contribuzione dipende dalla natura dell’attività. Imprese artigiane o commerciali versano alla Gestione Artigiani e Commercianti (fonte: L. 662/1996, art. 1, comma 203). Professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata (fonte: L. 335/1995, art. 2, comma 26).
Con più attività si guarda alla prevalenza per classificazioni interne. Tuttavia, in presenza di attività soggette a gestioni obbligatorie diverse, può scattare la doppia contribuzione. È il caso tipico di attività commerciale in ditta individuale e attività professionale con propria cassa ordinistica.
La prassi INPS e la giurisprudenza prevedono l’iscrizione a ciascuna gestione quando le attività sono autonome e organizzate (cfr. circolari INPS e orientamenti consolidati). Verifica con l’INPS competente per evitare omissioni.
INAIL
L’INAIL tutela gli infortuni per attività a rischio. Se aggiungi un’attività soggetta, devi aprire o aggiornare la posizione assicurativa territoriale. Lo richiedi tramite ComUnica/INAIL o con pratica dedicata.
La classificazione del rischio dipende dai processi produttivi e non solo dal codice ATECO. Consulta le tabelle tariffarie INAIL e il tuo consulente per l’inquadramento corretto.
Regola decisionale rapida
Decidi in 6 passaggi logici
1) Sei un professionista non iscritto al Registro Imprese? Sì: compila AA9/12 entro 30 giorni. Nessun costo verso AdE. No: vai al punto 2.
2) Sei una ditta individuale o società già iscritta al Registro Imprese? Sì: invia ComUnica di variazione. Prevedi diritti/bolli camerali. No: vai al punto 3.
3) La nuova attività è soggetta a SCIA/autorizzazione? Sì: invia SCIA al SUAP prima di iniziare. Possibili diritti SUAP aggiuntivi. No: procedi con sola ComUnica/AA9/12.
4) La nuova attività richiede INAIL? Sì: apri/aggiorna posizione INAIL nella stessa pratica. Calcola il premio secondo tariffa. No: nessun adempimento INAIL.
5) Sei in forfettario e hai più attività? Applica il coefficiente dell’attività prevalente a tutti i ricavi. Individua la prevalente in base agli incassi annui.
6) Scadenze: comunica la variazione entro 30 giorni (art. 35 DPR 633/1972). Per SCIA, invia prima di iniziare (art. 19 L. 241/1990).
Errori frequenti e come evitarli
Scelta del codice sbagliato
Errore: usare un codice “simile” ma non pertinente. Rischio: errata aliquota IVA, studi incoerenti, problemi INPS/INAIL. Soluzione: descrivi l’attività per processi e risultato e mappa con la classificazione ISTAT.
Ignorare la SCIA
Molte attività commerciali, artigiane o ricettive richiedono SCIA. Iniziare senza SCIA espone a sanzioni. Controlla la tabella del D.Lgs 222/2016 e il regolamento comunale.
Forfettario: coefficienti multipli
Nel forfettario non si sommano coefficienti diversi per attività diverse. Si usa quello dell’attività prevalente, come da Quadro LM 2026. Verifica ogni anno quale attività pesa di più.
Mancata valutazione INPS/INAIL
Aggiungere attività pratiche o produttive può aprire obblighi INPS Art/Com e INAIL. Fai un check preventivo con le norme e con l’ente.
Fonti e riferimenti normativi utili
– DPR 633/1972, art. 35 (dichiarazioni di inizio e variazione attività ai fini IVA) – consultabile su Normattiva.
– D.L. 7/2007, conv. L. 40/2007 e DPCM 6/5/2009 (Comunicazione Unica); DPR 160/2010 (SUAP).
– L. 241/1990, art. 19 e D.Lgs 222/2016 (SCIA e regimi amministrativi).
– L. 190/2014, commi 54–89 e DM 17/12/2015 (regime forfettario e coefficienti di redditività); Istruzioni Modello Redditi PF 2026, Quadro LM.
– L. 662/1996, art. 1, comma 203 (Gestione Artigiani e Commercianti); L. 335/1995, art. 2, comma 26 (Gestione Separata INPS); circolari INPS di prassi.
– D.Lgs 471/1997, art. 11 (sanzioni anagrafiche); D.Lgs 472/1997, art. 13 (ravvedimento).
| Scenario | Adempimenti | Costi tipici (2026) | Tempi e note |
|---|---|---|---|
| Professionista che aggiunge attività di consulenza affine | Modello AA9/12 con indicazione del nuovo ATECO secondario | Nessun costo verso Agenzia Entrate | Aggiornamento immediato; comunica entro 30 giorni (art. 35 DPR 633/1972) |
| Ditta individuale che aggiunge vendita online non soggetta a SCIA | ComUnica di variazione al Registro Imprese; aggiornamento INPS se cambia gestione | Diritti e bollo CCIAA 80–150 euro | 7–10 giorni medi per protocollazione; decorrenza dalla data di presentazione |
| Ditta individuale che aggiunge attività soggetta a SCIA (es. somministrazione) | SCIA al SUAP prima dell’avvio + ComUnica; valutazione INAIL | Diritti SUAP 30–100 euro + 80–150 euro CCIAA | Avvio dalla data di SCIA; controlli successivi del Comune (L. 241/1990, art. 19) |
| Professionista in forfettario che aggiunge attività con coefficiente diverso | AA9/12; individuazione attività prevalente per Quadro LM | Nessun costo; solo pianificazione fiscale | Si applica il coefficiente dell’attività prevalente a tutto il reddito annuo |
| Aggiunta di attività con obbligo INAIL (lavorazioni manuali) | ComUnica con apertura/variazione posizione INAIL | Premio INAIL calcolato a parte secondo tariffa | Decorrenza dalla data di inizio lavorazioni; classificazione per voce di rischio |
FAQ: domande frequenti e casi pratici
Devo chiudere e riaprire la Partita IVA per aggiungere un nuovo codice ATECO?
No. La chiusura e riapertura non serve. Devi solo comunicare la variazione dell’attività. Per i professionisti si usa il modello AA9/12. Per le imprese la Comunicazione Unica al Registro Imprese. La base giuridica è l’art. 35 del DPR 633/1972, che disciplina le dichiarazioni di variazione. Ricorda la scadenza: 30 giorni dall’avvio effettivo della nuova attività. Se sfori, si applicano le sanzioni dell’art. 11 del D.Lgs 471/1997, riducibili con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs 472/1997). In caso di attività sottoposta a SCIA o ad autorizzazione, la variazione amministrativa va fatta prima di iniziare: se parti senza SCIA rischi sanzioni comunali e il blocco dell’attività, indipendentemente dall’aggiornamento fiscale.
Posso emettere fatture subito dopo aver iniziato la nuova attività o devo aspettare l’aggiornamento?
Dipende dal tipo di attività. Se sei professionista e l’attività non richiede SCIA o altre abilitazioni, puoi operare e fatturare da subito, purché invii l’AA9/12 entro 30 giorni. L’IVA, se sei nel regime ordinario, va applicata correttamente in base alla natura dell’operazione. Se invece l’attività necessita di SCIA o autorizzazioni (tipicamente commercio, somministrazione, artigianato con locali), devi inviare la SCIA al SUAP prima di iniziare. Solo dopo puoi fatturare. La Comunicazione Unica al Registro Imprese si coordina con la SCIA. Tieni conto che alcuni Comuni richiedono allegati tecnici (planimetrie, autocertificazioni, requisiti professionali). Prepara la documentazione per evitare sospensioni o richieste di integrazione.
Come scelgo il codice ATECO per una nuova attività digitale senza un codice “dedicato”?
Descrivi in modo concreto cosa vendi o che servizio offri. Identifica il risultato per il cliente e il processo con cui lo eroghi. Poi cerca il codice che meglio rappresenta l’attività prevalente tra quelli disponibili nella classificazione ATECO 2007. Ad esempio: gestione campagne pubblicitarie online ricade generalmente nel gruppo “pubblicità” e non in “programmazione informatica”, a meno che il core sia lo sviluppo software. Se svolgi servizi misti, puoi aggiungere più codici: uno principale e uno o più secondari. Verifica però gli effetti su INPS (Gestione Separata vs Artigiani/Commercianti) e su eventuale INAIL. In caso di dubbio, consulta le note esplicative ISTAT e le prassi dell’Agenzia delle Entrate. Il riferimento autorevole per le norme resta il portale Normattiva, mentre per gli inquadramenti previdenziali puoi consultare l’INPS e il Ministero del Lavoro.
Nel regime forfettario, con due attività in settori diversi, come applico il coefficiente di redditività?
Applichi un solo coefficiente: quello dell’attività prevalente, cioè quella con ricavi/compensi maggiori nell’anno. Lo prevede la modulistica e le Istruzioni del Modello Redditi PF 2026 per il Quadro LM, che richiede l’indicazione del solo coefficiente associato al codice ATECO prevalente. Esempio: attività A (coefficiente 67%) ricavi 40.000 euro; attività B (coefficiente 78%) ricavi 20.000 euro: prevale A; applichi il 67% su 60.000 euro. Se l’anno dopo prevale B, userai il 78%. Ricorda: i massimali di ricavi e le cause ostative (come partecipazioni in società o redditi da lavoro dipendente oltre soglie) restano uniche sul totale. Le fonti sono la L. 190/2014 e il DM 17/12/2015, oltre alle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.
Se svolgo due attività diverse, devo iscrivermi a due gestioni INPS? E l’INAIL cambia?
La regola pratica è: contribuisci alla gestione obbligatoria prevista per ciascuna attività quando l’obbligo esiste in modo autonomo. Se svolgi attività commerciale o artigiana in ditta individuale, scatta la Gestione Artigiani/Commercianti (L. 662/1996). Se svolgi attività professionale senza cassa, scatta la Gestione Separata (L. 335/1995). Se fai entrambe in modo distinto e organizzato, può esserci doppia iscrizione. Non esiste sempre una “gestione unica per prevalenza”, salvo specifici casi interni alla medesima impresa. Per l’INAIL, se la nuova attività comporta rischi tutelati, devi aprire o aggiornare la posizione assicurativa, con premio calcolato sulla voce di rischio. La valutazione va fatta prima di iniziare l’attività, anche tramite SUAP o con pratica INAIL dedicata. In caso di incertezze, è consigliabile un interpello o un confronto con la sede INPS/INAIL competente per territorio.
