Regime forfettario start up: cos’è e chi può accedere?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Puoi accedere al regime forfettario “startup” (imposta al 5% per i primi 5 anni) se rispetti i requisiti base del forfettario e le tre condizioni aggiuntive su continuità, precedenti attività e prosecuzione di attività altrui.

  • Imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni, poi 15% se resti nei requisiti.
  • Soglia di ricavi/compensi fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 nell’anno.
  • Divieti su continuità con ex datore/committente, partecipazioni societarie e redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro.

Cos’è il regime forfettario “startup” e su quali norme si fonda

Il regime forfettario è un regime agevolato per persone fisiche titolari di Partita IVA. Sostituisce IRPEF, addizionali e IVA con una sola imposta proporzionale.

La versione “startup” applica un’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 periodi d’imposta. Poi si passa all’aliquota ordinaria del 15%, se restano rispettati i requisiti.

La base normativa è nella Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, come modificata. La Legge 197/2022 ha fissato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata se si superano 100.000 euro nell’anno. La causa di esclusione per redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro deriva dalla Legge 160/2019. Le regole operative sono chiarite dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 10/E del 2016 e 9/E del 2019. Puoi verificare i testi su Normattiva e nelle pubblicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Requisiti generali del forfettario nel 2026

Soglie, esclusioni e limiti operativi

Puoi entrare o restare nel forfettario se i ricavi/compensi dell’anno precedente non superano 85.000 euro. Se durante l’anno superi 100.000 euro, esci subito dal regime dal mese successivo e applichi l’IVA solo sulle operazioni successive. Questa regola viene dalla Legge 197/2022.

Non puoi aderire se applichi regimi speciali IVA (come agenzie di viaggio o tabacchi). Non puoi avere partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Non puoi controllare, direttamente o indirettamente, una SRL che svolge attività riconducibile alla tua Partita IVA. Questa è una causa tipica di esclusione indicata dalla Legge 190/2014 e chiarita dall’Agenzia delle Entrate.

La soglia dei redditi da lavoro dipendente e assimilati resta 30.000 euro. Se nell’anno precedente li superi, non puoi usare il forfettario, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato. Al 2026 non risultano modifiche che elevino la soglia a 35.000 euro. Il riferimento è la Legge 160/2019.

Rapporti con ex datore di lavoro e principio di “prevalenza”

Se fatturi in via prevalente al tuo ex datore di lavoro (degli ultimi due anni) o a soggetti a lui collegati, non puoi usare il forfettario. L’eccezione riguarda il praticantato obbligatorio. Per prevalente si intende la quota più alta dei compensi nello stesso anno. Le regole sono nella Legge 190/2014 e nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il principio di cassa guida il calcolo dei ricavi/compensi: contano gli incassi effettivi nell’anno. Significa che imponi le somme quando le incassi, non quando emetti la fattura.

Requisiti aggiuntivi specifici per l’aliquota al 5% (startup)

Le tre condizioni chiave

Per applicare il 5% per 5 anni devi rispettare tre condizioni, oltre ai requisiti generali del forfettario, come previsto dalla Legge 190/2014:

1) La nuova attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro precedente. Non devi trasformare un lavoro dipendente o autonomo, svolto per lo stesso committente, nella tua Partita IVA. Fa eccezione il praticantato obbligatorio (avvocati, notai, medici e professioni con tirocinio).

2) Nei tre anni precedenti non devi aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa con Partita IVA individuale. Se avevi una Partita IVA mai usata (nessun incasso, nessuna attività), la prassi considera in genere rispettata la condizione, ma valuta la tua posizione con attenzione.

3) Se prosegui un’attività di un altro soggetto, i suoi ricavi/compensi non devono aver superato 85.000 euro nell’anno precedente. La ratio è evitare che si “spacchetti” un’attività più grande per sfruttare l’aliquota ridotta.

Come aprire la Partita IVA: professionista o ditta individuale

Libero professionista (attività intellettuali)

Compila il modello AA9/12 e presentalo all’Agenzia delle Entrate. Indica il codice ATECO coerente con i servizi offerti. Il codice ATECO è la classificazione dell’attività economica.

Iscriviti alla previdenza. Se non hai una cassa professionale, apri la Gestione Separata INPS. La Gestione Separata è il fondo pensione pubblico per professionisti senza cassa ordinistica.

Definisci se applichi la ritenuta d’acconto. Nel forfettario non subisci ritenute. Inserisci in fattura la dicitura di esclusione da ritenuta secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Ditta individuale (artigiani o commercianti)

Invia la pratica ComUnica per via telematica. Con un’unica procedura apri Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese, posizione INPS artigiani/commercianti e, se necessario, iscrizione INAIL. ComUnica e SUAP sono disciplinati dal DPR 160/2010.

Presenta la SCIA al Comune, quando richiesta. La SCIA è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e attesta che possiedi i requisiti per operare subito.

Attiva PEC e firma digitale. La PEC è la posta elettronica certificata, equivalente legale alla raccomandata. La firma digitale ti serve per firmare pratiche online e invii camerali.

Fisco e contributi: come si calcola quanto paghi

Reddito imponibile, coefficienti e imposta sostitutiva

Il reddito imponibile si calcola con un coefficiente di redditività applicato ai ricavi/compensi incassati. Il coefficiente dipende dal codice ATECO. Rappresenta la quota considerata “utile” per il fisco.

Dal reddito imponibile puoi dedurre i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno. Paghi l’imposta sostitutiva sul reddito al netto dei contributi.

L’imposta è al 5% per i primi 5 anni, se rispetti le tre condizioni “startup”. Dal sesto anno, o se perdi le condizioni, l’aliquota torna al 15%. Gli acconti e i saldi seguono le regole ordinarie delle imposte sui redditi.

Nel forfettario non addebiti l’IVA e non la detrai sugli acquisti. Applichi il principio di cassa. Non subisci ritenute d’acconto e non versi IRAP.

Contributi previdenziali: Gestione Separata e Artigiani/Commercianti

I professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata INPS. L’aliquota è fissata annualmente da INPS. Le circolari INPS di inizio anno comunicano percentuali e minimali.

Artigiani e commercianti versano alla gestione INPS dedicata, con contributi fissi su minimali e contributi variabili sul reddito eccedente. Esiste una riduzione del 35% dei contributi per chi è nel forfettario, su domanda all’INPS. La riduzione è prevista dalla normativa sul forfettario e disciplinata dalle circolari INPS.

I contributi sono deducibili dal reddito imponibile forfettario. Questo riduce sia l’imposta sostitutiva sia il carico totale.

Regola decisionale rapida

Dal dubbio alla risposta in 6 passi logici

1) Ricavi/compensi previsti o dell’anno precedente entro 85.000 euro? Se no, niente forfettario. Se sì, vai al passo 2.

2) Hai redditi da lavoro dipendente o assimilati oltre 30.000 euro l’anno precedente e il rapporto continua? Se sì, niente forfettario. Se no, vai al passo 3.

3) Hai partecipazioni in società di persone o controlli una SRL con attività simile alla tua? Se sì, niente forfettario. Se no, vai al passo 4.

4) Fatturerai in via prevalente al tuo ex datore/committente degli ultimi due anni (no praticantato)? Se sì, niente forfettario. Se no, vai al passo 5.

5) Per il 5% “startup”: non hai esercitato attività con Partita IVA negli ultimi 3 anni, non prosegui la stessa attività come dipendente/autonomo, oppure sei in praticantato obbligatorio? Se sì, vai al passo 6.

6) Prosegui un’attività di un terzo? Verifica che i suoi ricavi dell’anno precedente fossero sotto 85.000 euro. Se sì, puoi applicare il 5%; altrimenti solo il 15%.

Errori frequenti e casi particolari

Praticantato e “mera prosecuzione”

Se hai svolto praticantato obbligatorio, l’avvio come indipendente non è considerato mera prosecuzione. Puoi accedere al 5% se soddisfi gli altri requisiti. Questo principio è riconosciuto dalla Legge 190/2014 e dai documenti dell’Agenzia delle Entrate.

Superamento di 100.000 euro a metà anno

Se superi 100.000 euro di incassi nel corso dell’anno, esci subito dal forfettario. Da quel momento applichi l’IVA sulle fatture successive. L’anno dopo resti fuori dal forfettario. Questa regola è nella Legge 197/2022.

Partita IVA “dormiente” pregressa

Se avevi una Partita IVA senza attività effettiva, la condizione dei 3 anni può essere considerata rispettata. Documenta bene assenza di fatture, incassi e costi. Valuta il caso con un professionista, perché ogni posizione ha sfumature.

Soci in SRL “inattiva” o con codice ATECO diverso

Anche se la SRL è inattiva o ha ATECO diverso, la causa di esclusione può scattare se l’oggetto sociale consente attività riconducibile alla tua. Conta la potenziale sovrapposizione e il controllo sulla società.

Subentro in attività familiare

Se prosegui l’attività di un familiare, verifica i ricavi dell’anno precedente. Se oltre 85.000 euro, niente 5% ma potresti restare nel 15% se rispetti i requisiti generali.

Documentazione e fonti ufficiali da consultare

Riferimenti normativi essenziali

Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89: disciplina del regime forfettario e riduzione al 5% per startup. Consulta il testo su Normattiva.

Legge 145/2018: modifiche ai requisiti e coefficienti; prime estensioni del regime.

Legge 160/2019: reintroduzione della causa di esclusione per redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro.

Legge 197/2022: soglia 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro.

Agenzia delle Entrate, Circolari 10/E del 2016 e 9/E del 2019: interpretazioni su cause di esclusione, ex datore di lavoro e coefficienti.

DPR 160/2010: regole su ComUnica e SUAP per aperture, modifiche e SCIA.

Scenario Requisiti specifici Documenti/pratiche Tempistiche e note
Nuovo professionista senza precedenti attività Ricavi entro 85.000 euro; niente redditi dipendenti >30.000 euro; 3 anni senza P.IVA attiva AA9/12 all’Agenzia Entrate; iscrizione INPS Gestione Separata o cassa Apertura in 1-3 giorni; 5% se non mera prosecuzione e niente ex datore prevalente
Ditta individuale artigiana o commerciale Ricavi entro 85.000 euro; niente regimi speciali IVA; niente partecipazioni vietate ComUnica (P.IVA, Registro Imprese, INPS, INAIL); SCIA; PEC; firma digitale 5-10 giorni medi; riduzione INPS 35% su richiesta; 5% se condizioni startup
Prosecuzione attività di terzi Ricavi del precedente titolare sotto 85.000 euro; rispetto requisiti generali Atto di cessione/subentro; AA9/12 o ComUnica; eventuale SCIA 5% applicabile; se superava 85.000, solo 15% (se restano i requisiti)
Ex dipendente che fattura allo stesso datore Nessuna prevalenza verso ex datore negli ultimi 2 anni, salvo praticantato AA9/12 o ComUnica; valutazione contrattuale dei nuovi committenti Se prevale l’ex datore, niente forfettario; valuta nuovi clienti prima di aprire

FAQ

Quali sono esattamente le tre condizioni per il 5% startup e come le dimostro in pratica?

Le tre condizioni sono: 1) niente mera prosecuzione di un lavoro precedente sotto forma di nuova Partita IVA verso lo stesso committente; 2) nessuna attività esercitata con Partita IVA individuale nei 3 anni precedenti; 3) se subentri a un altro soggetto, i suoi ricavi/compensi dell’anno precedente devono essere sotto 85.000 euro. Per dimostrarle, conserva: contratti e CUD/Certificazioni Uniche che mostrino la cessazione del rapporto di lavoro; un’autodichiarazione sul mancato esercizio di attività con Partita IVA negli ultimi 3 anni; la documentazione del cedente (dichiarazioni dei redditi, estratti contabili) per provare i ricavi sotto soglia. Queste regole derivano dalla Legge 190/2014 e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Se ho avuto una Partita IVA “aperta ma senza fatture”, posso accedere al 5% startup?

In linea di principio, la condizione vieta l’esercizio di attività nei 3 anni precedenti. Se la Partita IVA era inattiva di fatto (nessuna fattura emessa, nessun incasso, nessun costo riconducibile all’attività), molte interpretazioni ammettono l’accesso al 5%. Devi però documentare bene l’assenza di attività effettiva. L’Agenzia delle Entrate, nelle sue circolari, guarda alla sostanza economica più che alla sola presenza formale della Partita IVA. Valuta caso per caso, perché basta anche un solo compenso per far scattare l’esclusione.

Come funziona l’uscita immediata oltre 100.000 euro e cosa succede alle fatture emesse prima?

Se superi 100.000 euro di incassi in corso d’anno, cessi subito di applicare il forfettario. Dalla fattura successiva devi applicare l’IVA e adempiere agli obblighi del regime ordinario (registri, liquidazioni, fatturazione elettronica con IVA). Le fatture emesse prima del superamento restano valide senza IVA, perché erano corrette al momento dell’emissione. L’anno seguente non potrai rientrare nel forfettario. La base legale è nella Legge 197/2022.

Posso avere una quota in una SRL e restare nel forfettario se la SRL fa un’attività diversa?

Il problema non è solo l’ATECO diverso. Conta se eserciti “controllo” e se l’attività della SRL è riconducibile alla tua. Se controlli la SRL (anche indirettamente) e questa svolge attività simile o collegata alla tua Partita IVA, scatta la causa di esclusione. Anche un oggetto sociale ampio può essere rischioso, perché abilita attività potenzialmente sovrapponibili. Se non hai controllo e l’attività è realmente non riconducibile, il forfettario può restare applicabile. La fonte è la Legge 190/2014 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Come calcolo l’imposta nel forfettario startup e quando pago acconti e saldi?

Calcoli il reddito imponibile moltiplicando i ricavi/compensi incassati per il tuo coefficiente di redditività. Sottrai i contributi previdenziali pagati nell’anno. Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “startup”, poi 15%. Paghi saldo e primo acconto con le scadenze imposte (giugno/luglio, con eventuale rateizzazione), e il secondo acconto a novembre. Gli acconti seguono le regole generali delle imposte sui redditi. Le istruzioni aggiornate sono fornite ogni anno dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

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