Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Sì: se il pagamento di una fattura è in ritardo puoi inviare un sollecito, anche verso una Pubblica Amministrazione. Verifica la scadenza, usa PEC o raccomandata, e indica interessi e indennizzo ex D.lgs. 231/2002.
- Termini standard: 30 giorni (PA e B2B), 60 giorni per enti sanitari o se oggettivamente giustificato e pattuito. Riferimento: D.lgs. 231/2002 e D.lgs. 192/2012 (Normattiva).
- Sollecito tramite PEC o raccomandata A/R. Inserisci dati fattura, scadenza, giorni di ritardo, interessi maturati, indennizzo fisso 40 euro.
- Interessi moratori automatici dal giorno dopo la scadenza. Tasso: riferimento BCE semestrale + 8 punti, pubblicato dal MEF. Applicabile anche verso la PA.
Quando scatta il ritardo e quali termini si applicano
Il ritardo scatta il giorno dopo la scadenza della fattura. Se in fattura indichi 30 giorni data ricezione, dal trentunesimo maturano interessi. Vale tra imprese (B2B) e verso la PA.
La norma base è il D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, che recepisce la Direttiva 2011/7/UE. Trovi i testi su Normattiva. La PA rientra nella disciplina come committente.
La regola generale fissa 30 giorni di pagamento. È possibile arrivare a 60 giorni solo se è oggettivamente giustificato e previsto contrattualmente. Per aziende sanitarie ed enti pubblici che erogano assistenza sanitaria il termine è 60 giorni.
Decorrenza dei termini: cosa conta davvero
Di solito il conteggio parte dalla data di ricezione della fattura. Nelle forniture con collaudo o verifica di conformità, il termine parte dalla verifica, che deve chiudersi di norma entro 30 giorni.
Con fattura elettronica verso PA (FatturaPA), la ricezione coincide con l’avvenuta consegna tramite Sistema di Interscambio. Conserva la ricevuta SdI. È la tua prova ufficiale di decorrenza.
Se il contratto prevede acconti o Stati di Avanzamento Lavori (SAL), per ogni fattura vale il proprio termine. Tratta ogni scadenza come autonoma.
Come redigere e inviare il sollecito
Il “sollecito” è una richiesta scritta e tracciabile di pagamento. Serve a ricordare la scadenza e a fissare interessi e indennizzo. Si invia con PEC o raccomandata A/R per creare prova certa.
La PEC è la Posta Elettronica Certificata. È come una raccomandata digitale. Fornisce ricevuta di invio e di consegna. Valgono come prova legale.
Primo sollecito bonario: cosa scrivere
Nel primo sollecito usa toni collaborativi. Indica gli elementi chiave:
- Dati del fornitore e del cliente, con riferimenti fiscali.
- Numero, data e importo della fattura. Scadenza pattuita.
- Giorni di ritardo maturati alla data del sollecito.
- Richiamo a D.lgs. 231/2002 per interessi moratori e indennizzo fisso 40 euro.
- Nuovo termine breve per il pagamento (es. 7 giorni) e IBAN.
Allega la copia della fattura e la prova di consegna (ricevuta SdI o ricevuta fattura elettronica). Questo evita obiezioni sulla decorrenza.
Secondo sollecito e messa in mora
Se il primo sollecito non basta, invia un secondo sollecito formale con “messa in mora” ai sensi dell’art. 1219 del Codice Civile (testo su Normattiva). La messa in mora è la diffida formale a pagare.
Specifica importo capitale, interessi maturati alla data, indennizzo fisso, e diffida ad adempiere entro un termine perentorio (es. 7-10 giorni). Anticipa le azioni successive: recupero crediti o decreto ingiuntivo.
In assenza di contestazioni serie sulla prestazione, gli interessi maturano automaticamente. Non serve provare il danno. Lo prevede il D.lgs. 231/2002.
Calcolo degli interessi moratori e indennizzi
Il tasso degli interessi di mora si calcola così: tasso di riferimento BCE del semestre + 8 punti percentuali. Il MEF pubblica i tassi per i semestri di riferimento. Indicalo nel sollecito.
Esempio semplice. Fattura 5.000 euro, scadenza 30 giorni, ritardo 45 giorni. Ipotesi tasso BCE 4,25%, mora = 12,25% annuo. Interessi = 5.000 x 12,25% x (45/365) ≈ 75,41 euro. Aggiungi indennizzo fisso 40 euro.
Oltre ai 40 euro, puoi chiedere il maggior danno per i costi di recupero eccedenti, se documentati (es. spese legali, visure). Indicali e allega giustificativi.
Quando il tasso contrattuale prevale
In B2B potete pattuire un tasso diverso, ma non inferiore al tasso legale previsto dalla disciplina europea recepita. Clausole inique possono essere nulle.
Con la PA il margine è molto più stretto. Non si possono inserire patti che eludono la disciplina, salvo i 60 giorni oggettivamente giustificati e previsti in contratto.
Caso specifico: Pubbliche Amministrazioni
La fatturazione alla PA è elettronica obbligatoria. Le basi: Legge 244/2007, art. 1, commi 209-214 e Decreto MEF 55/2013 che definisce FatturaPA. Trovi riferimenti su Normattiva e sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Per monitorare lo stato dei pagamenti usa la Piattaforma per i Crediti Commerciali (PCC) del MEF – Ragioneria Generale dello Stato. La PCC nasce da norme come il Decreto MEF 22 maggio 2012 e i successivi interventi (es. D.L. 35/2013, L. 64/2013; D.L. 66/2014).
Puoi: verificare registrazione della fattura, stato di liquidazione, inserire solleciti, e chiedere la certificazione del credito. La certificazione consente anche cessione o anticipazione bancaria con condizioni migliori.
A chi inviare il sollecito nella PA
Individua sempre l’ufficio competente ai pagamenti (Ufficio Ragioneria o Economato) e il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Invia il sollecito alla PEC dell’ente e, in copia, ai referenti di progetto e al RUP.
Se è previsto collaudo o verifica di conformità, verifica che sia stato chiuso. In caso contrario, sollecita anche la chiusura del collaudo. Il pagamento non parte senza esito di verifica.
Se l’ente contesta la prestazione, chiedi contestazione scritta e dettagliata. Senza contestazione motivata, maturano interessi in automatico.
Gestione delle contestazioni e sospensione dei termini
Se il cliente contesta, rispondi puntuale e per iscritto. Allegati tecnici, prove di consegna, rapportini firmati e verbali di collaudo risolvono molte controversie.
La contestazione non blocca automaticamente gli interessi. Serve una causa oggettiva, come prestazione non conforme. In PA, la verifica formale deve concludersi in tempi certi. Evita che il collaudo diventi un “parcheggio”.
Se la contestazione riguarda solo una parte, chiedi il pagamento della quota non contestata. È una prassi corretta e spesso accettata.
Regola decisionale rapida
Sequenza operativa in 6 mosse
- Verifica la scadenza: controlla fattura, contratto e ricevuta SdI (se PA). Se sono trascorsi 30/60 giorni, c’è ritardo.
- Controlla eventuali collaudi o verifiche: se pendenti, sollecita la chiusura. Se chiusi, passa al sollecito.
- Calcola interessi e indennizzo: applica tasso BCE del semestre +8 punti, più 40 euro.
- Invia primo sollecito bonario via PEC o raccomandata: tono collaborativo, 7 giorni di tempo.
- Se nessun riscontro: seconda PEC con messa in mora (art. 1219 c.c.) e termine perentorio 7-10 giorni.
- Niente pagamento: valuta decreto ingiuntivo o certificazione/cessione del credito (se PA), anche con supporto di un legale o consulente.
Errori comuni da evitare
Termini e tassi sbagliati
Non usare il tasso legale civile al posto del tasso di mora commerciale. Verifica il semestre corretto. Indica il riferimento MEF nel testo.
Non applicare 60 giorni se non è previsto in contratto o non è oggettivamente giustificato. Con la PA sanitaria vale 60 giorni per legge.
Prove carenti
Evita solleciti senza allegare fattura e prova di ricezione. Conserva sempre ricevute PEC e i log di consegna SdI.
Nei servizi continuativi, allega i rapportini o i timesheet firmati. Anticipano e disinnescano contestazioni.
Fonti normative e istituzionali di riferimento
D.lgs. 231/2002 e D.lgs. 192/2012 (Normattiva) su termini, interessi e indennizzi nelle transazioni commerciali. Codice Civile, art. 1219 (messa in mora) e art. 1454 (diffida ad adempiere) su Normattiva.
Legge 244/2007, art. 1, commi 209-214 e Decreto MEF 55/2013 per la FatturaPA (Normattiva e Agenzia per l’Italia Digitale). Pubblicazioni MEF sui tassi semestrali degli interessi di mora e gestione PCC presso il MEF – Ragioneria Generale dello Stato.
| Scenario | Termine di pagamento applicabile | Azione di sollecito consigliata | Interessi/Indennizzo | Tempistiche ed escalation |
|---|---|---|---|---|
| Fornitura a impresa privata (B2B), nessun termine in contratto | 30 giorni dalla ricezione fattura (D.lgs. 231/2002) | PEC bonaria con 7 giorni; poi messa in mora | Tasso BCE semestre +8 pp; indennizzo 40 euro | Sollecito a T+1 giorno; messa in mora a T+8; ingiuntivo a T+20/30 |
| Fornitura a PA non sanitaria, FatturaPA consegnata via SdI | 30 giorni da avvenuta consegna; salvo verifica/collaudo | PEC a Ufficio pagamenti e RUP; verifica PCC; poi messa in mora | Interessi automatici; 40 euro; ulteriori costi documentati | Sollecito a T+1; certificazione credito se utile; eventuale legale a T+30/60 |
| Fornitura a PA sanitaria (ASL, AO) | 60 giorni per legge | PEC a Ufficio Ragioneria e RUP; controllo PCC; messa in mora se necessario | BCE +8 pp; 40 euro; possibili costi aggiuntivi | Sollecito a T+1; certificazione/cessione credito; valutare recupero giudiziale |
| Contratto con collaudo/verifica di conformità | 30 o 60 giorni dalla chiusura verifica (entro 30 giorni) | Sollecito chiusura collaudo + sollecito pagamento | Decorrenza interessi dal giorno successivo alla scadenza effettiva | Prima chiudi il collaudo; poi avvia solleciti e messa in mora |
| Fattura con acconto e SAL successivi | Termine autonomo per ogni SAL | Solleciti separati per ogni fattura | Calcolo interessi per singolo SAL; 40 euro per ciascuna fattura | Gestione parallela delle scadenze; evita cumuli indistinti |
| Contestazione parziale della prestazione | Pagabile la quota non contestata | PEC con proposta di pagamento parziale immediato | Interessi su quota certa e liquida | Definisci subito parte certa; tratta separatamente la contestazione |
FAQ
Devo inviare un sollecito prima di chiedere gli interessi moratori?
No. Gli interessi moratori maturano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, per effetto del D.lgs. 231/2002. Non serve mettere in mora per farli nascere. Tuttavia, il sollecito è utile. Precisa i conteggi, indica il tasso applicabile e l’indennizzo di 40 euro. Crea una traccia formale che spesso sblocca il pagamento senza conflitti. In caso di azioni successive (ingiunzione, mediazione o causa), il sollecito dimostra la tua diligenza e quantifica il credito accessorio. Quindi, anche se non è condizione di legge, invialo sempre.
Qual è il canale migliore per il sollecito: PEC o raccomandata A/R?
PEC, quando possibile. La PEC garantisce i tempi più rapidi, costa meno e dà ricevute con valore probatorio. Per clienti senza PEC, usa raccomandata A/R. Con la PA, la PEC è lo standard. Verifica l’indirizzo PEC dell’ente e invia in copia al RUP e all’ufficio pagamenti. Conserva le ricevute di accettazione e consegna, insieme agli allegati. Se temi che la PEC non venga letta, puoi fare doppio invio: PEC e raccomandata. La ridondanza rafforza la tua posizione.
Come si calcolano esattamente gli interessi di mora e quale tasso usare?
Si usa il tasso di riferimento BCE del semestre di competenza, aumentato di 8 punti percentuali. Il MEF pubblica i tassi ufficiali per ogni semestre. Identifica il semestre in cui cade il periodo di ritardo, applica il tasso corrispondente in regime di interesse semplice. Formula pratica: interessi = capitale x (tasso annuo/100) x (giorni di ritardo/365). Se il ritardo attraversa più semestri con tassi diversi, spezza il periodo e somma gli interessi di ciascun tratto. Ricorda di aggiungere l’indennizzo fisso di 40 euro per fattura e gli eventuali costi ulteriori di recupero, se documentati.
Con la Pubblica Amministrazione posso pretendere i 60 giorni come regola?
No. La regola standard resta 30 giorni. I 60 giorni sono ammessi per legge in casi specifici, in primis per enti che erogano assistenza sanitaria. In altri casi, si possono pattuire 60 giorni solo se oggettivamente giustificati e previsti in contratto in modo espresso. Diversamente, si applicano i 30 giorni. La PA non può introdurre patti iniqui che allungano i tempi senza giustificazione. Se il contratto prevede collaudo o verifica, la decorrenza parte dalla chiusura della verifica, che deve concludersi entro termini ragionevoli (di regola 30 giorni). Trascorsi i termini, gli interessi maturano automaticamente.
Se il cliente contesta la fattura, devo fermare il sollecito?
Dipende. Se la contestazione è generica o tardiva, prosegui con i solleciti. Chiedi una motivazione puntuale e documentata. Se la contestazione è specifica e riguarda parte della prestazione, proponi il pagamento immediato della quota non contestata e affronta separatamente la parte oggetto di rilievo. Allegare prove di consegna, rapportini, verbali e corrispondenza tecnica riduce i tempi. Con la PA, sollecita anche la chiusura di eventuali verifiche in sospeso. In ogni caso, gli interessi continuano a maturare sulla parte certa e liquida. Se lo stallo persiste, valuta la messa in mora e, come ultima ratio, il decreto ingiuntivo o la certificazione e cessione del credito (per PA).
