Fatturazione elettronica in giorni festivi: come funziona?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Hai 12 giorni di calendario dalla data dell’operazione per emettere la fattura elettronica. L’emissione avviene quando invii il file al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

  • Il termine dei 12 giorni decorre dalla data dell’operazione (vendita o prestazione). Rileva il calendario, festivi inclusi. Fonte: art. 21, DPR 633/1972, come modificato dal DL 119/2018.
  • La fattura è “emessa” con la trasmissione al SdI. Se scartata, è come non emessa e va rinviata corretta. Fonte: Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 e specifiche tecniche SdI.
  • Sanzioni per invio tardivo secondo il D.Lgs. 471/1997, con riduzioni tramite ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997. Regole particolari per operazioni transfrontaliere ex D.Lgs. 127/2015.

Che cosa significa “emettere” entro 12 giorni

La regola dei 12 giorni nasce dal DL 119/2018, che ha aggiornato l’art. 21 del DPR 633/1972. Devi trasmettere la fattura elettronica al SdI entro 12 giorni dalla data dell’operazione.

L’operazione è la cessione del bene o l’effettuazione del servizio. Nel servizio, spesso coincide con il completamento della prestazione. Se incassi prima, l’anticipo fa scattare l’IVA e richiede fattura per l’anticipo.

La trasmissione al SdI rende la fattura “emessa”. La data documento resta quella che inserisci nel file XML. Può essere anteriore alla trasmissione, ma non oltre i 12 giorni.

Data documento e data di trasmissione: come coordinarle

La data documento è la data operazione. La data di trasmissione è il giorno in cui invii al SdI. Esempio: operazione 27/09, puoi trasmettere fino al 09/10. Nel file, inserisci come data documento 27/09.

La numerazione deve restare progressiva per anno. Se invii più fatture lo stesso giorno, mantieni la progressione. La data documento non può essere futura rispetto alla trasmissione.

Se il SdI scarta, la fattura non esiste ai fini fiscali. Devi correggere e rinviare. Per mantenere la corretta collocazione temporale, agisci subito.

Festivi e domeniche contano

I 12 giorni sono di calendario. Festivi compresi. Se il dodicesimo è domenica o festivo, non c’è proroga al primo giorno lavorativo successivo.

Pianifica l’invio prima della scadenza. Usa canali automatizzati se lavori nel weekend o in periodi di chiusura.

Per evitare errori dell’ultimo minuto, imposta promemoria e verifica gli esiti del SdI (consegna, impossibilità di recapito, scarto) il giorno stesso.

Quando puoi emettere la fattura differita e quando no

La fattura differita consente di fatturare entro il 15 del mese successivo più consegne o prestazioni del mese precedente. Devi indicare i riferimenti ai DDT o ai documenti equipollenti.

Usa il tipo documento TD24 per la differita. È comune nelle cessioni con consegna scaglionata. Per i servizi, serve un documento idoneo a provare l’esecuzione (es. rapportino firmato).

Se non hai DDT o prova dell’esecuzione, resta la fattura immediata (TD01) entro 12 giorni dall’operazione. Non confondere la differita con il semplice ritardo: la differita ha presupposti precisi previsti dall’art. 21 e 23 del DPR 633/1972.

Operazioni con l’estero: integrazioni e termini

Per le operazioni transfrontaliere si applicano regole specifiche di trasmissione dati al SdI ai sensi del D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis. L’esterometro è stato sostituito dall’invio via SdI di e-fatture o documenti integrazione/autofattura.

Vendite a soggetti esteri: emetti e-fattura verso il cliente estero con codice destinatario 0000000. Rispetta i termini dell’immediata (12 giorni) o, se applicabile, della differita (15 del mese successivo).

Acquisti da estero: integra o autofattura via SdI con codici TD17 (servizi UE/extra-UE), TD18 (acquisti intracomunitari di beni), TD19 (acquisti in reverse charge per beni ex art. 17). Trasmetti entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura o effettuazione dell’operazione, in base ai casi previsti dall’Agenzia delle Entrate.

Per particolari regimi (esportazioni, triangolazioni, dichiarazioni d’intento) rispetta anche le regole IVA sostanziali. Consulta sempre le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate e le norme su Normattiva.

Sanzioni per invio tardivo e come ridurle

Se invii oltre i 12 giorni (o oltre il 15 del mese per la differita), scatta la sanzione del D.Lgs. 471/1997. Se l’errore incide sulla corretta liquidazione IVA, la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta, con minimo 500 euro.

Se la violazione non incide sull’IVA (ad esempio solo tardiva emissione senza effetti sul debito/credito), la sanzione va da 250 a 2.000 euro. Valuta sempre l’impatto sulla liquidazione periodica e sulla dichiarazione annuale.

Puoi attenuare con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Paghi una frazione del minimo, più interessi legali, se ti autodenunci prima dei controlli. Le riduzioni tipiche sono: 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro il termine della dichiarazione IVA, 1/7 entro il termine della dichiarazione successiva, 1/6 oltre tale termine, 1/5 dopo la constatazione (nei limiti ammessi).

Esempio numerico di ravvedimento

Operazione imponibile 1.000 euro con IVA 22% (imposta 220). Fattura emessa con 20 giorni di ritardo e incide sulla liquidazione.

Minimo edittale 90% su 220 = 198 euro. Con ravvedimento entro 30 giorni: 1/10 del minimo = 19,80 euro, più interessi legali giorno per giorno e imposta eventualmente dovuta con differenza sanzionatoria.

Se regolarizzi entro 90 giorni, paghi 198/9 = 22 euro (arrotondamenti esclusi), oltre interessi. Conserva F24 e documentazione di ravvedimento per eventuali controlli.

Chi è obbligato alla e-fattura nel 2026 ed eccezioni sanitarie

Dal 2019 la e-fattura è obbligatoria tra privati residenti o stabiliti (B2B e B2C) e verso la PA. L’obbligo è stato esteso ai contribuenti in regime forfettario e ai minimi: dal 01/07/2022 sopra 25.000 euro di ricavi, e dal 01/01/2024 per tutti, a prescindere dai ricavi. Fonti: D.Lgs. 127/2015; DL 36/2022 e successive norme attuative.

Eccezione sanitaria: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non emettono e-fattura tramite SdI per le fatture verso persone fisiche relative a prestazioni sanitarie, per ragioni di privacy. La deroga è stata più volte prorogata dal MEF. Al 2026 la limitazione è confermata per tali prestazioni verso privati.

Attenzione: gli stessi professionisti sanitari devono emettere e-fattura per operazioni verso imprese/professionisti e verso la PA, dove l’esclusione non si applica.

Regola decisionale rapida

Se hai effettuato una singola cessione o prestazione e non hai DDT/rapportino, allora emetti fattura immediata (TD01) e trasmetti al SdI entro 12 giorni dalla data dell’operazione.

Se hai più consegne nello stesso mese, ciascuna con DDT, allora puoi emettere una fattura differita (TD24) entro il 15 del mese successivo, richiamando i DDT.

Se hai ricevuto un anticipo prima di consegna o prestazione, allora emetti subito fattura per l’anticipo; al saldo, fattura con storno/integrazione.

Se vendi a cliente estero, allora emetti e-fattura con codice 0000000 entro i termini ordinari; per acquisti esteri, trasmetti integrazione/autofattura (TD17, TD18, TD19) entro il 15 del mese successivo.

Se la prestazione è sanitaria verso persona fisica con obbligo di invio al Sistema TS, allora non usare e-fattura SdI per quella fattura; emetti documento alternativo conforme e invia i dati al Sistema TS.

Come inviare e come conservare le fatture elettroniche

Puoi inviare tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, tramite software gestionali accreditati o tramite intermediario (canali SdICoop/SDIFTP/PEC). Verifica sempre l’esito: consegna, impossibilità di recapito, o scarto.

In caso di impossibilità di recapito, il SdI deposita la fattura nell’area riservata del cliente. Devi comunque informare il cliente e consegnare una copia di cortesia. L’emissione resta valida alla data di accettazione del SdI.

Conserva elettronicamente le fatture per 10 anni, nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e del DM 17 giugno 2014. Il pacchetto di conservazione deve garantire integrità, leggibilità e reperibilità nel tempo.

Scenario Tipo documento (TD) Termine di trasmissione al SdI Riferimenti e note operative
Vendita/servizio interno singolo TD01 (fattura immediata) Entro 12 giorni dalla data dell’operazione Art. 21 DPR 633/1972; DL 119/2018. Giorni di calendario, festivi inclusi.
Fattura differita con DDT/rapportini TD24 (fattura differita) Entro il 15 del mese successivo Richiamare i DDT/rapportini. Art. 21 e 23 DPR 633/1972. Riepiloga consegne del mese precedente.
Acconto su futura fornitura TD01 (per l’anticipo) Al momento dell’incasso dell’anticipo L’IVA diventa esigibile con l’anticipo. Al saldo, fattura con storno/integrazione.
Vendita a cliente estero TD01/TD24 (a seconda dei casi) 12 giorni (immediata) o 15 del mese successivo (differita) Indicare codice destinatario 0000000. Dati trasmessi al SdI ex D.Lgs. 127/2015.
Servizi ricevuti da estero TD17 (integrazione/autofattura) Entro il 15 del mese successivo a ricezione/operazione Reverse charge. Registrazione acquisti e vendite ai fini IVA.
Acquisto intracomunitario beni TD18 (integrazione) Entro il 15 del mese successivo a ricezione Indicare numero e data fattura fornitore UE. Reverse charge.
Acquisti in reverse charge interno TD16 (integrazione interna) Secondo termini registrazione operazione Operazioni art. 17 DPR 633/1972. Tempistiche interne all’esigibilità.
Prestazioni sanitarie verso persone fisiche (Sistema TS) Documento non via SdI Secondo prassi e termini TS Esclusione dall’e-fattura SdI per privacy. Deroga MEF confermata al 2026.
Fattura scartata dal SdI Nuovo invio corretto Rinvia appena possibile (best practice entro 5 giorni dallo scarto) Lo scarto equivale a non emissione. Conservare ricevute di scarto e nuovo invio.

FAQ

Se il SdI scarta la fattura dopo la scadenza dei 12 giorni, sono comunque in ritardo?

Sì. Una fattura scartata è come non emessa. Se il primo invio avviene oltre i 12 giorni e il file viene scartato, la violazione di tardiva emissione sussiste. Devi correggere e rinviare appena possibile. Allegare la ricevuta di scarto al fascicolo e utilizzare il ravvedimento operoso per ridurre la sanzione. In pratica: ricalcola l’imposta eventualmente omessa nella liquidazione interessata, versa la sanzione ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, più interessi legali. Se la tardività non ha impattato la liquidazione IVA, la violazione rientra nell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (sanzione da 250 a 2.000 euro), sempre ravvedibile. Verifica anche la corretta data documento: deve riflettere la data dell’operazione, non la data di nuovo invio.

Come si calcolano i 12 giorni con un esempio pratico, inclusi i festivi?

Poniamo che la prestazione sia stata effettuata il 27 settembre. Il giorno 1 è il 27 settembre. Conti 12 giorni di calendario: arrivi al 8 ottobre come giorno 12? No, conta correttamente: 27 (1), 28 (2), 29 (3), 30 (4), 1 ottobre (5), 2 (6), 3 (7), 4 (8), 5 (9), 6 (10), 7 (11), 8 (12). Quindi il termine è l’8 ottobre incluso. Se il 12° giorno è domenica, devi comunque trasmettere entro la domenica. Non è prevista la proroga al lunedì. Per prudenza, invia entro il venerdì. Se operi con fattura differita (TD24) riferita a DDT di settembre, hai tempo fino al 15 ottobre, sempre con giorni di calendario.

Per i forfettari nel 2026 ci sono differenze operative nell’emissione della e-fattura?

La procedura di emissione è la stessa degli altri contribuenti: fattura in formato XML conforme, trasmissione al SdI, verifica esito. Cambiano i contenuti fiscali. Nel regime forfettario si applica imposta sostitutiva sul reddito e non si espone IVA in fattura. Inserisci l’annotazione che attesti l’operazione in regime forfettario e la non applicazione dell’IVA ai sensi della legge di riferimento (ad esempio legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 e successive modifiche). Restano fermi i termini: 12 giorni per l’immediata, 15 del mese successivo per la differita. Anche i forfettari sono tenuti alla conservazione digitale per 10 anni. Per le operazioni con l’estero, applicano le stesse regole documentali di trasmissione dati via SdI, pur senza IVA da assolvere in fattura attiva.

Qual è la differenza tra data operazione, data documento e data registrazione ai fini IVA?

La data operazione è il momento impositivo: consegna del bene o ultimazione del servizio; anticipi possono anticipare l’imposizione. La data documento è il campo della fattura elettronica che deve riflettere la data operazione (per la fattura immediata) o la data di fine mese/riepilogo per la differita (con riferimento ai DDT). La data registrazione è quando annoti la fattura nei registri IVA (se dovuti). Per la fattura immediata, trasmetti entro 12 giorni dalla data operazione; per la differita, entro il 15 del mese successivo. La registrazione deve rispettare i termini dell’art. 23 del DPR 633/1972 e assicurare la corretta imputazione nella liquidazione periodica. La coerenza tra queste tre date è essenziale per evitare rilievi: data documento sbagliata può far emergere disallineamenti e sanzioni formali o sostanziali.

Come comportarsi per le operazioni transfrontaliere: quali codici TD usare e quali scadenze valgono?

Per le vendite a clienti esteri emetti e-fattura TD01 (immediata) o TD24 (differita) e usi il codice destinatario 0000000. Rispetti i termini ordinari: 12 giorni o 15 del mese successivo. Per acquisti dall’estero non ricevi una e-fattura SdI; devi trasmettere al SdI i documenti di integrazione/autofattura: TD17 per servizi da estero, TD18 per acquisti intracomunitari di beni, TD19 per acquisti soggetti a reverse charge interno particolari. La scadenza è, in linea generale, entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura estera o al momento di effettuazione dell’operazione, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate. Questi invii sostituiscono l’esterometro ed evitano sanzioni per omessa comunicazione. Conserva sempre le pezze giustificative (fatture estere, CMR/DDT, contratti) e richiama la norma applicabile (D.Lgs. 127/2015; art. 17 e 46-47 del DL 331/1993, dove rilevanti).

Fonti normative e istituzionali citate nel testo: DPR 633/1972 (Normattiva); DL 119/2018 convertito in L. 136/2018 (Normattiva); D.Lgs. 127/2015 (Normattiva); D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 (Normattiva); Provvedimenti e specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate; disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul Sistema Tessera Sanitaria.

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