Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
La marca da bollo in fattura deve avere la stessa data della fattura o precedente; mai successiva. Se manca o è tardiva, regolarizza subito con ravvedimento; dopo un avviso scattano sanzioni amministrative.
- Importo e presupposto: 2,00 euro per fatture non soggette a IVA oltre 77,47 euro (Tariffa, Allegato A, art. 13, D.P.R. 642/1972).
- Data valida: marca cartacea con data uguale o precedente la fattura; mai successiva. Per e-fattura il bollo è virtuale e si paga a trimestre.
- Sanzioni e rimedi: ravvedimento con soprattassa ridotta; se interviene l’Agenzia delle Entrate, sanzione da una a cinque volte l’imposta (art. 25, D.P.R. 642/1972).
Cos’è l’imposta di bollo in fattura e quando si applica
L’imposta di bollo è un tributo fisso. Si applica su alcuni atti, come fatture senza IVA oltre 77,47 euro. L’importo è 2,00 euro per singola fattura.
Non si applica se la fattura ha IVA, a prescindere dall’importo. Si applica se la fattura è fuori campo IVA, esente o non imponibile, e l’importo supera 77,47 euro.
Riferimenti normativi: D.P.R. 642/1972 e Tariffa, Allegato A, art. 13 (consultabile su Normattiva). Indicazioni operative: prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Marca da bollo cartacea: regole sulla data e responsabilità
La marca cartacea (contrassegno telematico) riporta la propria data di emissione. Questa data deve essere uguale oppure precedente alla data della fattura. È ammessa l’anticipazione, non il posticipo.
Se applichi una marca con data successiva alla fattura, la marca è come non apposta. L’atto risulta irregolare. Rischi sanzioni e recupero del bollo.
Chi deve pagarla? In via principale chi emette la fattura. Se non lo fa, il destinatario è obbligato in solido. Deve regolarizzare entro 15 giorni dalla ricezione (artt. 19-22 e 25, D.P.R. 642/1972). Fonte: Normattiva.
Fattura elettronica: bollo virtuale e scadenze trimestrali
Sulle fatture elettroniche il bollo è virtuale. Non si applica alcuna marca fisica. Si indica il bollo nel file XML (campo DatiBollo) quando dovuto.
L’Agenzia delle Entrate calcola gli importi dovuti per trimestre. Puoi pagarli sul portale Fatture e Corrispettivi oppure con F24 predisposto. Le scadenze sono:
- Primo trimestre: ultimo giorno del secondo mese successivo (di regola 31 maggio).
- Secondo trimestre: ultimo giorno del terzo mese successivo (di regola 30 settembre).
- Terzo trimestre: ultimo giorno del secondo mese successivo (di regola 30 novembre).
- Quarto trimestre: ultimo giorno del secondo mese successivo (di regola fine febbraio dell’anno dopo).
Hai una soglia di flessibilità. Se l’importo del primo o del secondo trimestre è inferiore a 250 euro, puoi rinviare il pagamento al trimestre successivo. Se dopo il secondo trimestre resti ancora sotto 250 euro, puoi rinviare al terzo. Fonti: D.M. 17 giugno 2014 e D.M. 4 dicembre 2020 del MEF; disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
Errori tipici e come correggerli
Marca cartacea tardiva o mancante
Se ti accorgi dell’errore prima di un controllo, puoi regolarizzare. La legge consente una soprattassa ridotta. In pratica molti usano una “marca ravveduta” da 2,50 euro: 2,00 di bollo + 0,50 di soprattassa pari a un quarto. È una semplificazione pratica, coerente con l’art. 25 del D.P.R. 642/1972 e con il ravvedimento operoso dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Se ricevi una richiesta formale, si applica la sanzione ordinaria. La sanzione va da una a cinque volte il bollo non pagato, oltre all’imposta. Su una fattura, quindi, la sanzione tipica va da 2 a 10 euro, più i 2 euro di imposta. In prassi alcune sedi applicano da 4 a 10 euro; dipende dal caso concreto.
Paghi presso banca, posta o con F24 allegato alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Tieni sempre prova dei pagamenti.
Fattura elettronica con bollo omesso
Non puoi “aggiungere” il bollo a una e-fattura già inviata. Correggi pagando quanto dovuto sul portale Fatture e Corrispettivi. Il sistema stima il bollo per trimestre. Se non paghi, l’Agenzia invia una comunicazione con dettaglio degli importi e delle sanzioni.
Hai una finestra per pagare o per segnalare eventuali errori (ad esempio, bollo indicato per fatture non dovute). La disciplina discende dal D.M. 17 giugno 2014 e successive modifiche, e dalle procedure operative dell’Agenzia delle Entrate.
Nota di variazione
Se hai applicato il bollo ma poi la fattura viene stornata integralmente, valuta una nota di variazione. Non “recuperi” automaticamente il bollo già versato, perché il bollo è un’imposta d’atto. Conserva la documentazione e valuta un’istanza di rimborso nei casi ammessi.
Regola decisionale rapida
- Fattura senza IVA oltre 77,47 euro? Il bollo è dovuto: 2,00 euro.
- Fattura con IVA, qualsiasi importo? Il bollo non è dovuto.
- Fattura cartacea: la marca deve avere data uguale o precedente alla fattura. Se è successiva, la fattura è irregolare.
- Fattura elettronica: nessuna marca fisica. Indichi il bollo in XML e paghi a trimestre.
- Errore rilevato prima di controlli: regolarizza subito. Per cartacee, usa soprattassa ridotta (spesso 0,50 euro oltre il bollo). Per e-fatture, paga sul portale.
- Avviso dell’Agenzia: paga imposta + sanzione da una a cinque volte l’imposta. Se ci sono errori nell’elenco, chiedi correzione nei termini.
- Chi paga se l’emittente non lo fa? Responsabilità solidale. Il destinatario deve regolarizzare entro 15 giorni (D.P.R. 642/1972).
Responsabilità, controlli e documentazione da conservare
Emittente e destinatario sono responsabili in solido del bollo. Questo vale sia per fatture cartacee sia per e-fatture. Per le e-fatture, i controlli avvengono in via automatizzata.
Conserva sempre: copia della fattura, prova dell’applicazione del bollo (marca o DatiBollo), quietanza del pagamento (ricevuta portale o F24), eventuali comunicazioni dell’Agenzia e risposte inviate.
In caso di contestazione, la pronta esibizione dei documenti abbrevia i tempi. Riduce il rischio di sanzioni massime.
Riferimenti normativi e prassi utili
Le basi giuridiche sono il D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo) e la Tariffa, Allegato A, art. 13. Per le procedure di bollo virtuale sulle fatture elettroniche si applica il D.M. 17 giugno 2014 del MEF, come modificato dal D.M. 4 dicembre 2020, con prassi e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per il ravvedimento operoso si applica l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Puoi consultare i testi su Normattiva e le istruzioni sui portali istituzionali del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Cosa fare subito | Scadenze/Tempistiche | Sanzioni/Note operative |
|---|---|---|---|
| Fattura cartacea con marca datata dopo la fattura | Considera la marca come non apposta. Ri-emetti il documento o regolarizza l’imposta presso AE. | Regolarizza senza attendere controlli per accedere a sanzione ridotta. | Applicabile sanzione amministrativa su imposta non assolta (art. 25, D.P.R. 642/1972). |
| Fattura cartacea senza marca; errore scoperto spontaneamente | Applica il bollo e versa soprattassa ridotta (in prassi 0,50 euro oltre i 2,00 euro). | Prima di controlli. Usa ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). | Sanzione ridotta; conserva prova del pagamento e nota interna di regolarizzazione. |
| Fattura cartacea senza marca; arriva comunicazione AE | Paga imposta + sanzione con F24 o presso banca/posta come da avviso. | Nei termini indicati nella comunicazione (di regola 30 giorni). | Sanzione da 1 a 5 volte l’imposta (2–10 euro per fattura) oltre ai 2,00 euro. |
| Fattura elettronica con bollo omesso in XML | Paga gli importi dovuti sul portale Fatture e Corrispettivi o con F24. | Entro le scadenze trimestrali; se avviso AE, entro i termini dell’avviso. | Niente marca fisica. Possibile sanzione se paghi dopo l’avviso. Verifica la lista fatture soggette a bollo. |
| Importo bollo e-fatture del trimestre inferiore a 250 euro | Valuta il rinvio al trimestre successivo consentito dalla norma. | Q1 rinviabile a Q2; se ancora sotto 250 euro, rinviabile a Q3. | Disciplina: D.M. 17/06/2014 come modificato dal D.M. 04/12/2020 (MEF). |
| Emittente non paga; destinatario riceve fattura senza bollo | Il destinatario deve regolarizzare il bollo presso AE. | Entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. | Responsabilità solidale ex artt. 19-22, D.P.R. 642/1972. Meglio avvisare l’emittente e documentare. |
FAQ
La marca da bollo può avere una data diversa da quella della fattura?
Sì, ma solo se è uguale o precedente alla data della fattura. Questo perché la marca cartacea è un contrassegno che prova l’assolvimento del bollo al momento dell’emissione del documento. Se la data della marca è successiva, l’adempimento risulta tardivo. La marca è come non apposta. La fattura è irregolare sotto il profilo dell’imposta di bollo. Per sistemare, devi regolarizzare il bollo con ravvedimento se non hai ricevuto controlli, oppure seguire le indicazioni dell’eventuale comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Fonte: D.P.R. 642/1972 e prassi AE.
Come funziona il bollo sulle fatture elettroniche se non esiste la marca fisica?
Nelle fatture elettroniche, il bollo è virtuale. In fase di emissione, indichi nel file XML che il bollo è dovuto. Non si applica alcun contrassegno. L’Agenzia delle Entrate elabora ogni trimestre l’elenco delle fatture con bollo e quantifica l’importo da versare. Paghi entro i termini trimestrali fissati dal D.M. 17 giugno 2014 (MEF), come modificato dal D.M. 4 dicembre 2020. Se l’importo del primo o del secondo trimestre è inferiore a 250 euro, puoi posticipare al trimestre successivo secondo le regole. Se dimentichi di flaggare il bollo, non puoi modificare il file inviato. Devi pagare comunque l’imposta dovuta dal portale Fatture e Corrispettivi. Se non paghi nei termini, riceverai una comunicazione con importi e sanzioni.
Cos’è la “marca da bollo ravveduta da 2,50 euro” di cui si parla spesso?
È un modo pratico per indicare la regolarizzazione spontanea di una fattura cartacea senza bollo. La logica è semplice: 2,00 euro di imposta + 0,50 euro di soprattassa (pari a un quarto della marca), come previsto dal meccanismo sanzionatorio dell’art. 25 del D.P.R. 642/1972 e dal ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). In pratica si applica un contrassegno ulteriore o si esegue un versamento integrativo che dimostra l’assolvimento tardivo con sanzione ridotta. Non è un taglio ufficiale “da 2,50”. È una prassi operativa che sintetizza imposta + soprattassa ridotta. Conserva sempre la prova della regolarizzazione.
Se il fornitore non mette la marca da bollo, devo pagarla io come cliente?
Sì. La legge prevede responsabilità solidale. Se l’emittente non assolve il bollo, il destinatario della fattura è tenuto a regolarizzare. Deve farlo entro 15 giorni dalla ricezione del documento. Ciò vale soprattutto per fatture cartacee. Per le e-fatture, l’Agenzia delle Entrate individua l’obbligato principale e gestisce il calcolo, ma la responsabilità solidale resta sul piano sostanziale. In ogni caso, conviene avvisare subito il fornitore e documentare la regolarizzazione. Riferimento: artt. 19-22, D.P.R. 642/1972; consultabile su Normattiva.
Quali sono le sanzioni per bollo non applicato o pagato in ritardo e come posso ridurle?
La sanzione ordinaria per irregolarità dell’imposta di bollo va, di norma, da una a cinque volte l’imposta non assolta. Per una fattura con bollo di 2,00 euro, la sanzione teorica varia quindi tra 2 e 10 euro, a cui si aggiunta l’imposta dovuta. Se regolarizzi spontaneamente prima di controlli, puoi accedere al ravvedimento operoso con riduzioni significative. In ambito cartaceo, la prassi riduce la soprattassa a un quarto (0,50 euro oltre ai 2,00). In ambito elettronico, se paghi ai termini trimestrali non ci sono sanzioni; se ricevi una comunicazione e regolarizzi entro i termini, spesso si applicano riduzioni rispetto al massimo edittale. Le basi sono l’art. 25 del D.P.R. 642/1972 e l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Verifica sempre le indicazioni contenute nell’avviso dell’Agenzia delle Entrate.
