Partita IVA Amazon: codice ATECO, come aprire e quanto costa?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per vendere su Amazon apri Partita IVA con ATECO 47.91.10, invia ComUnica e SCIA, iscriviti alla Gestione Commercianti INPS, valuta forfettario e OSS per l’IVA UE. Costi iniziali 200–500 €, più contributi.

  • Codice ATECO tipico: 47.91.10 (commercio al dettaglio via Internet). Serve SCIA di commercio elettronico al SUAP del Comune.
  • Iscrizione INPS Gestione Commercianti: contributi fissi annui più contributi percentuali oltre la soglia di reddito minimale.
  • Fisco: forfettario (imposta 15% o 5%) o ordinario (IRPEF 2026 a scaglioni 23%–33%–43%). Per vendite UE, valuta l’OSS.

Quando serve davvero la Partita IVA per vendere online

Devi aprire la Partita IVA quando l’attività è abituale e organizzata. Vuol dire che compri per rivendere, con continuità e con strumenti minimi (magazzino, listing, pubblicità).

Se vendi oggetti personali in modo saltuario non sei un’impresa. Ma se acquisti merce con l’idea di rivenderla, anche senza grandi volumi, si configura attività d’impresa.

La base normativa è nel DPR 633/1972 (IVA) e nel DPR 917/1986 (TUIR), oltre al D.Lgs. 114/1998 sul commercio al dettaglio. Le vendite online sono “commercio elettronico indiretto”.

Codice ATECO corretto e SCIA: come inquadrarti bene fin dall’inizio

Il codice ATECO per l’e-commerce

Per la vendita al dettaglio su Internet il codice ATECO corretto, di regola, è 47.91.10. Significa “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet”.

Questo codice copre la maggior parte dei casi: rivendita, private label, dropshipping. Evita di indicare codici per negozi fisici di settore: non rispecchiano il canale di vendita online.

Se operi anche fuori dal web (ad esempio con un punto vendita), puoi aggiungere un secondo codice ATECO specifico per il negozio fisico.

SCIA di commercio elettronico al SUAP

Dopo l’apertura, devi inviare la SCIA di commercio elettronico al SUAP del Comune in cui ha sede l’impresa. La SCIA comunica l’avvio dell’attività al dettaglio online.

La SCIA ha effetto immediato. È prevista dal D.Lgs. 114/1998 e dal D.Lgs. 222/2016 che elenca i procedimenti soggetti a SCIA. Trovi i riferimenti su Normattiva e presso il tuo SUAP.

Nella SCIA indichi sede, ATECO, recapiti, piattaforma usata e categorie merceologiche. Il SUAP inoltra ad ASL/Regione se servono ulteriori pareri per merci particolari.

Attenzione ai prodotti “sensibili”

Alimenti e integratori: serve SCIA sanitaria per attività alimentare secondo il Regolamento CE 852/2004 e normativa regionale. Valuta etichettatura e allergeni.

Cosmetici: rispettano il Regolamento CE 1223/2009. Il rivenditore verifica etichettatura e sicurezza. Per il responsabile del prodotto esistono obblighi di notifica al portale europeo (CPNP).

Dispositivi medici e parafarmaco: valgono le regole del Ministero della Salute. In alcuni casi servono autorizzazioni specifiche. Verifica sempre prima di pubblicare i prodotti.

La procedura: ComUnica, Partita IVA, CCIAA e INPS

ComUnica: un’unica pratica per partire

La pratica ComUnica consente in un invio di attivare Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese (CCIAA) e alla Gestione Commercianti INPS. Se assumi personale, include la comunicazione al Ministero del Lavoro.

Si presenta con firma digitale e PEC. La trovi presso la Camera di Commercio o tramite intermediario abilitato. La base giuridica è nel D.L. 7/2007 e nel DM 6/2/2008.

Tempi usuali: da 1 a 5 giorni lavorativi. Costi amministrativi tipici: bolli e diritti camerali nell’ordine di poche centinaia di euro.

SCIA: quando inviarla e cosa allegare

Invia la SCIA subito dopo la protocollazione della ComUnica. In alcuni Comuni è integrata nel flusso digitale. Allega documento d’identità, dichiarazioni, eventuali titoli abilitativi per merce regolamentata.

Ricorda di indicare il dominio o la vetrina online usata, come richiede il D.Lgs. 114/1998 per il commercio elettronico al dettaglio.

La mancata SCIA è sanzionabile dal Comune. Prevedi questa attività nel cronoprogramma di avvio.

Iscrizione alla Gestione Commercianti INPS

Come rivenditore online sei “commerciante” ai fini previdenziali. Ti iscrivi alla Gestione Commercianti INPS. Vale per titolare e, se presenti, collaboratori familiari (coadiuvanti).

Paghi contributi fissi annuali calcolati su un reddito minimale, e contributi percentuali sulla parte di reddito che supera il minimale. L’INPS aggiorna importi e percentuali con circolari annuali.

Nel 2025 i contributi fissi erano pari a 4.611,64 euro su reddito minimale. Le soglie e aliquote per il 2026 sono definite ogni anno dall’INPS. Verifica la circolare INPS dell’anno in corso.

Costi di avvio e di gestione: quanto devi mettere a budget

Avvio

In autonomia, tra bolli e diritti camerali, considera circa 200 euro. Se deleghi a un professionista, aggiungi in media 300 euro per la pratica e l’assistenza.

Se vendi categorie regolamentate (alimenti, cosmetici), considera i costi per SCIA sanitaria, consulenze tecniche ed eventuali adeguamenti documentali.

Prevedi firma digitale e PEC. Sono strumenti oggi indispensabili per l’invio telematico delle pratiche.

Gestione ricorrente

Contributi INPS fissi più eventuali variabili oltre il minimale. Scadenze in quattro rate secondo il calendario INPS. Tieni cassa per tempo.

Imposte: in forfettario paghi l’imposta sostitutiva (15% o 5% start), in ordinario paghi IRPEF per scaglioni. Le addizionali regionali e comunali si sommano alla quota statale.

Commissioni della piattaforma, pubblicità, resi e logistica incidono sul margine. Inseriscile nel business plan con stime realistiche.

Regimi fiscali, IVA e fatturazione: come scegliere e non sbagliare

Regime forfettario: cos’è, requisiti e numeri chiave

Il regime fiscale più adatto per vendere su Amazon è spesso il forfettario, un regime semplificato per piccole attività. Limite ricavi: 85.000 euro annui (Legge 190/2014 e modifiche successive). Se superi 100.000 euro esci dal regime dall’anno stesso.

Tasse: imposta sostitutiva al 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start (assenza di attività simile nei 3 anni precedenti e altre condizioni previste dalla legge).

Reddito imponibile: ricavi moltiplicati per un coefficiente fisso. Per il commercio al dettaglio è il 40%. “Coefficiente” significa la quota dei ricavi considerata utile imponibile. I contributi INPS versati si deducono prima di calcolare l’imposta.

Contributi: puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS (facoltativa). Riduci il costo corrente ma versi meno per la pensione. L’agevolazione è prevista dalla Legge 190/2014 e circolari INPS.

Fatture: sei obbligato alla fattura elettronica se il cliente la chiede o se vendi a soggetti con partita IVA. Per vendite B2C online non devi emettere fattura, salvo richiesta entro 12 giorni.

Regime ordinario semplificato: quando conviene

In ordinario tassi IRPEF 2026 a tre scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre. La base è il TUIR (DPR 917/1986) e le leggi di bilancio annuali.

Deduci i costi reali e detrai l’IVA sugli acquisti. Conviene se hai molti costi, investimenti o rimanenze importanti. Richiede prima nota, registri e liquidazioni IVA periodiche.

Il “principio di cassa” si applica ai forfettari. In ordinario semplificato spesso si usa la cassa mista per IVA e competenza per il reddito. Valuta con il consulente la gestione più efficiente.

IVA per vendite nazionali: cosa emettere

Le vendite online B2C sono “vendite a distanza” di beni. Non c’è obbligo di scontrino o ricevuta fiscale (DPR 696/1996). Devi emettere fattura solo se il cliente la chiede o se è un soggetto IVA.

L’aliquota per abbigliamento, calzature e cosmetici è di norma il 22% (DPR 633/1972). Alcune merci hanno aliquote ridotte. Verifica sempre la corretta classificazione.

Registra i corrispettivi giornalieri nel gestionale o nel registro, se dovuto. Le vendite online non richiedono misuratore fiscale, salvo diverse scelte operative.

Vendite intra-UE B2C: soglia 10.000 euro e OSS

Se vendi a privati di altri Stati UE e superi 10.000 euro annui complessivi, applichi l’IVA del Paese del cliente. Puoi usare l’OSS per versare l’IVA estera in modo centralizzato in Italia.

L’OSS nasce dalla riforma UE dell’e-commerce (Direttiva 2017/2455) recepita con il D.Lgs. 83/2021. L’Agenzia delle Entrate ha disciplinato adesione e versamenti con provvedimenti dedicati.

Sotto soglia puoi restare con IVA italiana, ma attenzione a crescite improvvise. La verifica si fa su base annua e comprende tutte le vendite intra-UE B2C.

Magazzini esteri, FBA e identificazione IVA locale

Se stocchi merce in un altro Stato UE, in genere devi identificarti ai fini IVA in quel Paese, anche se usi l’OSS per le vendite. Ricadono anche obblighi Intrastat per trasferimenti tra depositi.

Questa fattispecie è diversa dalla semplice vendita a distanza. Il deposito estero è assimilato a una stabile organizzazione logistica ai fini IVA locale.

Verifica la normativa del Paese interessato e coordina gli adempimenti con le regole italiane (DPR 633/1972 e disciplina Intrastat dell’Agenzia delle Dogane).

Regola decisionale rapida

Se devi solo iniziare a vendere online in Italia

Scegli ATECO 47.91.10. Invia ComUnica e SCIA. Iscriviti all’INPS Commercianti. Parti in forfettario se prevedi ricavi sotto 85.000 euro e pochi costi. Valuta l’aliquota start al 5%.

Se venderai anche in UE a privati

Stima le vendite extra Italia. Se superi 10.000 euro annui complessivi UE, attiva l’OSS per applicare l’IVA a destinazione. Se resti sotto, puoi iniziare con IVA italiana e monitorare.

Se userai magazzini in altri Stati UE

Prevedi identificazione IVA locale dove stocchi la merce. L’OSS da solo non basta. Inserisci nel budget costi e tempi di consulenza e compliance estera.

Se vendi categorie regolamentate

Prima della messa online, verifica SCIA sanitaria, etichettatura e autorizzazioni di settore. Evita blocchi e sanzioni. Metti a terra procedure di controllo fornitore.

Se punti a volumi e investimenti alti

Valuta il regime ordinario: deduci costi reali, detrai IVA sugli acquisti e sugli investimenti. Fai pianificazione fiscale per flussi e rimanenze.

Errori comuni e sanzioni: come evitarli

Codice ATECO sbagliato

Usare codici da negozio fisico e non 47.91.10 può creare incongruenze in CCIAA e in SUAP. Sistema l’inquadramento subito per non incorrere in rettifiche.

SCIA mancante

Avviare l’attività senza SCIA comporta sanzioni comunali e possibile sospensione. Il D.Lgs. 222/2016 definisce la necessità della segnalazione per commercio elettronico.

Fatturazione e corrispettivi mal gestiti

Non emettere fattura su richiesta del cliente è sanzionabile. Anche registrare tardi i corrispettivi. Le sanzioni sono nel D.Lgs. 471/1997 e successive modifiche.

IVA estera ignorata

Superare la soglia UE senza attivare l’OSS o stoccare merce all’estero senza identificazione IVA porta sanzioni e recuperi d’imposta. Prevedi controlli mensili sui volumi per Paese.

Contributi INPS non pianificati

Dimenticare gli acconti e saldi crea interessi e sanzioni. Le scadenze sono nel calendario INPS. Imposta alert e accantonamenti periodici.

Scenario operativo Requisiti amministrativi IVA e adempimenti Tempistiche e costi indicativi
Vendita solo in Italia (e-commerce indiretto) ATECO 47.91.10; ComUnica; SCIA commercio elettronico; INPS Commercianti IVA 22% (salvo aliquote ridotte); fattura solo su richiesta B2C; corrispettivi; e-fattura B2B 1–5 giorni per attivazione; 200–500 € avvio; contributi INPS fissi annui + variabili
Vendite B2C intra-UE oltre 10.000 € annui Come sopra Attiva OSS; applica IVA del Paese del cliente; versamenti trimestrali OSS; monitor soglia OSS attivabile in pochi giorni; oneri consulenza 200–600 €; gestione trimestrale
Stoccaggio in magazzino UE (logistica estera) Come sopra + eventuale identificazione IVA nel Paese di stoccaggio; Intrastat per trasferimenti Liquidazioni IVA locali per vendite da magazzino estero; OSS per altre vendite a distanza 2–8 settimane per identificazione estera; costi consulenza 600–1.500 € per Paese/anno
Dropshipping da Paesi extra-UE verso consumatori UE ATECO 47.91.10; verifica contratti e responsabilità sul bene Valuta IOSS per spedizioni ≤150 €; dazi/IVA all’import se spedizioni >150 €; regole marketplace “fornitore presunto” in casi specifici IOSS in 1–3 settimane; consulenza 400–900 €; oneri doganali variabili

FAQ

Devo aprire Partita IVA per vendere su Amazon anche se vendo poche unità al mese?

Sì, se acquisti merce con l’intenzione di rivenderla in modo organizzato e continuativo. Non conta solo il volume, ma l’abitualità. L’attività di vendita di beni è attività d’impresa. La normativa IVA (DPR 633/1972) e quella sul commercio (D.Lgs. 114/1998) richiedono l’apertura quando esiste organizzazione e continuità. La vendita occasionale riguarda la dismissione di beni propri senza intento di lucro sistematico. Usare una piattaforma, creare inserzioni, fare campagne e gestire resi è indice di abitualità. In questi casi la Partita IVA è necessaria fin da subito.

Qual è il codice ATECO giusto per chi vende scarpe o cosmetici online?

Per la vendita al dettaglio via Internet il codice ATECO di riferimento è 47.91.10, indipendentemente dal prodotto, salvo casi particolari. Questo codice descrive il canale di vendita (online). I codici settoriali dei negozi fisici (ad esempio calzature o profumeria in sede fissa) non sono corretti se vendi solo online. Se affianchi al canale web un punto vendita fisico, aggiungi anche il codice per l’esercizio specializzato. Ricorda che per cosmetici e articoli regolamentati devi rispettare le norme di settore (Reg. CE 1223/2009 per cosmetici), ma il canale rimane e-commerce e l’ATECO resta 47.91.10.

Come funziona la SCIA di commercio elettronico e cosa rischio se non la presento?

La SCIA si presenta al SUAP del Comune della sede. Serve a dichiarare l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio online. Ha effetto immediato (D.Lgs. 222/2016) e consente agli uffici di verificare i requisiti. Devi indicare sede, recapiti, ATECO, descrizione dell’attività e le categorie merceologiche. Per alcuni prodotti il SUAP coinvolge ASL o uffici competenti. Se non presenti la SCIA, il Comune può applicare sanzioni amministrative e intimare la sospensione dell’attività. Puoi rimediare presentandola in ritardo, ma evita contenziosi: inseriscila tra le prime cose da fare dopo la ComUnica.

Forfettario o ordinario nel 2026: come scegliere in pratica?

Stima ricavi, costi e investimenti. Se prevedi ricavi sotto 85.000 euro e pochi costi deducibili, il forfettario è semplice e spesso conveniente: imponibile pari al 40% dei ricavi (per commercio), imposta 15% o 5% start, contributi INPS deducibili e opzionale riduzione del 35% dei contributi. Se invece hai tanti costi reali (pubblicità, logistica, personale), investimenti con IVA rilevante o rimanenze consistenti, l’ordinario può convenire: deduci i costi effettivi, detrai l’IVA sugli acquisti, sfrutti ammortamenti e crediti d’imposta. In ordinario l’IRPEF 2026 ha tre scaglioni (23%, 33%, 43%). La scelta va testata con simulazioni, considerando anche addizionali e acconti.

Quali sono i contributi INPS 2026 per i commercianti e le possibili riduzioni?

L’INPS fissa ogni anno i contributi minimi e le aliquote per artigiani e commercianti con una circolare dedicata. Il sistema prevede: contributi fissi annui calcolati sul reddito minimale, pagati in quattro rate; contributi percentuali solo sulla parte di reddito che supera il minimale. Nel 2025 i fissi per commercianti erano 4.611,64 euro annui. Gli importi 2026 sono definiti dall’INPS con aggiornamento annuale. Esiste la riduzione del 35% per chi aderisce al regime forfettario, su richiesta. Non esiste una riduzione automatica del 50% per i primi tre anni per i nuovi iscritti: diffida di questa informazione. Trovi i riferimenti nelle circolari INPS e nelle norme richiamate dalla Legge 190/2014. Pianifica con un esperto l’effetto della riduzione sulla pensione futura.

Come gestire l’IVA per vendite UE e cosa cambia con OSS e IOSS?

Per vendite B2C verso altri Stati UE, sotto i 10.000 euro annui complessivi puoi applicare IVA italiana. Superata la soglia devi applicare l’IVA del Paese del cliente. Per semplificare, aderisci all’OSS: versi in Italia l’IVA estera, con rendicontazione trimestrale. Se spedisci beni dall’extra-UE direttamente ai consumatori UE, per spedizioni fino a 150 euro puoi usare l’IOSS per dichiarare e pagare l’IVA all’importazione in modo semplificato. Questi schemi derivano dalla riforma UE recepita in Italia con il D.Lgs. 83/2021 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Se usi magazzini in altri Stati UE, l’OSS non sostituisce l’identificazione IVA locale.

Devo emettere scontrino o ricevuta per le vendite online in Italia?

No, per l’e-commerce indiretto B2C non c’è obbligo di scontrino o ricevuta fiscale (DPR 696/1996). Devi però rilasciare fattura se il cliente la chiede entro 12 giorni dall’operazione o se vendi a soggetti con Partita IVA. In ogni caso devi registrare correttamente i corrispettivi e gestire l’IVA nelle liquidazioni. Se usi il forfettario, l’IVA non si applica ma restano gli obblighi di conservazione dei documenti e di emissione fattura su richiesta. Per B2B e PA la fattura elettronica è obbligatoria.

Quanto costa aprire e mantenere l’attività di vendita online come ditta individuale?

Per l’apertura, metti a budget 200 euro circa tra bolli e diritti camerali. Se ti affidi a un intermediario, aggiungi 300 euro in media. Valuta costi per PEC e firma digitale. In gestione, i principali costi ricorrenti sono: contributi INPS fissi (aggiornati annualmente dall’INPS) e variabili oltre il minimale; imposte (forfettario 15% o 5% start; ordinario con IRPEF a scaglioni); eventuali costi di consulenza; pubblicità e commissioni della piattaforma; logistica, resi e imballaggi. Inserisci un cuscinetto di liquidità per acconti e saldi fiscali, che arrivano con scadenze ravvicinate.

Quali sono le fonti ufficiali da consultare per non sbagliare?

Per il quadro fiscale: DPR 633/1972 (IVA) e DPR 917/1986 (TUIR), consultabili su Normattiva. Per il commercio al dettaglio e la SCIA: D.Lgs. 114/1998 e D.Lgs. 222/2016, oltre alle istruzioni del SUAP del tuo Comune. Per OSS/IOSS: Direttiva UE 2017/2455 recepita con D.Lgs. 83/2021 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per contributi INPS: circolari annuali della Gestione Artigiani e Commercianti, pubblicate dall’INPS sotto il coordinamento del Ministero del Lavoro. Per la parte camerale: modulistica e diritti presso la Camera di Commercio e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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