Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva al 15% (5% per start-up) su un reddito calcolato a forfait, con IVA non addebitata ai clienti e adempimenti semplificati, entro 85.000 euro di ricavi annui.
- Soglia: accesso e permanenza fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno (Legge 197/2022).
- Imposta sostitutiva: 15% oppure 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up (Legge 190/2014).
- Calcolo a forfait: ricavi x coefficiente di redditività, meno contributi previdenziali; principio di cassa.
Cos’è il regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per Partite IVA individuali, che ha sostituito nel tempo il precedente regime dei contribuenti minimi. Applica un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali e IRAP. Non addebiti l’IVA in fattura (regime di franchigia IVA).
La base giuridica è nella Legge 190/2014 (articolo 1, commi 54-89) e norme successive. Le principali modifiche recenti sono della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha elevato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000 euro. Fonti istituzionali utili: Normattiva per i testi aggiornati, Agenzia delle Entrate per circolari e risposte, Ministero dell’Economia e delle Finanze per chiarimenti di prassi.
Le aliquote sono due: 15% ordinaria e 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni “start-up”. Il reddito imponibile non è il totale incassato, ma una quota calcolata con un coefficiente di redditività in base al codice ATECO.
Chi può accedere e restare nel 2026
Requisito principale: ricavi o compensi annui non superiori a 85.000 euro. La verifica è su base di cassa, cioè sugli incassi del periodo d’imposta. Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000, scatta l’uscita immediata nell’anno e l’IVA è dovuta dalla fattura che fa sforare (Legge 197/2022).
Residenza: puoi aderire se residente in Italia. Puoi aderire anche se residente in UE/SEE con scambio di informazioni, a condizione che produca in Italia almeno il 75% del reddito (Legge 190/2014).
Incompatibilità tipiche previste dalla Legge 190/2014: utilizzo di regimi IVA speciali; cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi in via prevalente; partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o in SRL “collegate” che svolgono attività riconducibili alla tua; prevalenza di operazioni verso datori di lavoro con cui hai rapporti in corso o avuti nei due anni precedenti, in funzione antielusiva. Verifica sempre il dettaglio delle cause di esclusione su fonti ufficiali come Normattiva e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Aliquote, base imponibile e principio di cassa
Base imponibile: si parte dagli incassi dell’anno (principio di cassa: contano solo i pagamenti ricevuti). Si applica il coefficiente di redditività previsto per il tuo settore economico. Il risultato è il reddito forfettario.
Poi si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. L’imposta sostitutiva si calcola sul residuo. Esempio semplificato: incassi 40.000 euro, coefficiente 78% (professionista), reddito forfettario 31.200; contributi 4.000; imponibile 27.200; imposta 15% = 4.080 euro (oppure 5% se “start-up”).
Non deduci i costi reali (affitto, software, auto), perché il regime applica un costo standard implicito tramite il coefficiente. Non hai detrazioni IRPEF ordinarie sull’imposta sostitutiva, ma puoi dedurre i contributi previdenziali.
IVA, fatture elettroniche e adempimenti 2026
Non addebiti l’IVA in fattura e non la detrai sugli acquisti. In fattura indichi che si tratta di operazione non soggetta a IVA ex Legge 190/2014. Applichi l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro.
La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024 (Decreto-Legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022). Emetti e conservi le fatture via Sistema di Interscambio.
Operazioni estere: invii i dati delle operazioni transfrontaliere tramite SdI con i codici documento dedicati (ad esempio TD17, TD18, TD19). Per acquisti di servizi esteri può operare il reverse charge interno. Per vendite B2C intra-UE (e-commerce), valuta l’OSS per l’IVA negli Stati membri; l’agevolazione IVA italiana non elimina eventuali obblighi IVA esteri. Riferimenti pratici: guide dell’Agenzia delle Entrate e documenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Contributi previdenziali e opzioni
I contributi dipendono dalla gestione previdenziale: Artigiani e Commercianti INPS hanno contributi fissi e variabili, con possibile riduzione del 35% su richiesta per chi è in forfettario (Legge 208/2015 e successive indicazioni INPS). La riduzione diminuisce i versamenti ma incide anche sull’accredito contributivo.
La Gestione Separata INPS applica aliquote percentuali sul reddito forfettario, senza contributi fissi e senza riduzione del 35%. Le Casse professionali hanno regole autonome; controlla il regolamento della tua Cassa.
I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito forfettario. Pagali entro le scadenze di saldo e acconti IRPEF (giugno e novembre) o secondo le regole della tua gestione.
Nuove attività e aliquota 5%
Puoi applicare il 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni previste dalla Legge 190/2014: non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti; l’attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente (salvo pratica obbligatoria); se rilevi un’attività esistente, i ricavi del cedente non devono superare la soglia del forfettario.
La regola del “lavoro dipendente sopra 30.000 euro” non è un requisito generale del forfettario nel 2026. Conta invece evitare la mera prosecuzione dell’attività svolta come dipendente verso lo stesso datore di lavoro, per il perimetro antiabuso. Verifica sempre la tua situazione concreta con la normativa e con i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Usa questi nessi logici per capire in pochi secondi se il forfettario è adatto:
- Se prevedi incassi annui fino a 85.000 euro e non hai cause di esclusione, allora il forfettario è possibile.
- Se pensi di superare 85.000 ma restare entro 100.000, allora resterai forfettario per l’anno e uscirai dall’anno successivo.
- Se rischi di oltrepassare 100.000 in corso d’anno, allora preparati all’uscita immediata e a emettere fatture con IVA da quell’operazione.
- Se sei una nuova attività e non prosegui un rapporto di lavoro o un’attività preesistente, allora puoi puntare al 5% per 5 anni.
- Se possiedi quote in SRL che svolgono attività riconducibili alla tua, allora il forfettario è escluso.
- Se operi con l’estero (B2B/B2C), allora verifica obblighi OSS, reverse charge e invii tramite SdI per evitare sanzioni.
Calcolo pratico: come si determina l’imposta
Passaggi essenziali, da replicare ogni anno:
- Somma gli incassi dell’anno (bonifici, contanti, POS). Contano le date di incasso, non le date fattura.
- Applica il coefficiente di redditività del tuo ATECO. Esempi indicativi: professionisti spesso 78%, commercio 40-54%, manifattura 67% (verifica tabelle aggiornate dell’Agenzia delle Entrate).
- Sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno.
- Applica il 15% o il 5%. Calcola poi gli acconti per l’anno successivo con metodo storico o previsionale.
Ricorda la marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro. La imposti correttamente nel tracciato fattura elettronica e versi il bollo secondo il calendario dell’Agenzia delle Entrate.
Fatture, ritenute e certificazioni
Non subisci ritenuta d’acconto. Inserisci in fattura la dicitura che esclude la ritenuta ai sensi della Legge 190/2014. Il cliente non trattiene nulla.
Riceverai Certificazioni Uniche solo se hai percepito compensi con ritenuta in periodi antecedenti o per altre tipologie di reddito. Confronta i dati CU con i tuoi incassi solo se coerenti con attività fuori forfettario.
Controlli e documentazione
Conserva estratti conto, fatture, ricevute bolli, F24 e quietanze contributive. Il principio di cassa richiede prova degli incassi e dei versamenti.
In caso di verifica, cita le fonti normative: Legge 190/2014 per i requisiti, Legge 197/2022 per soglie ed uscita immediata, DL 36/2022 per e-fattura, oltre alle circolari dell’Agenzia delle Entrate. La consultazione su Normattiva garantisce il testo vigente.
| Scenario | Requisiti da verificare | Adempimenti e note operative | Tempistiche e scadenze |
|---|---|---|---|
| Nuovo professionista (codice ATECO servizi) | Nessuna attività pregressa ultimi 3 anni; non mera prosecuzione da lavoro dipendente; ricavi attesi ≤ 85.000 | Aliquota 5% per 5 anni se rispetti le condizioni; coefficiente di redditività tipico 78%; e-fattura obbligatoria | AP04 apertura P.IVA; fatturazione da subito; imposta sostitutiva saldo/acconti giugno-novembre; bollo trimestrale |
| Commerciante al dettaglio | Soglia 85.000; nessun regime IVA speciale; niente quote in società di persone/SRL “collegate” | Coefficiente di redditività 40-54% a seconda dell’ATECO; possibile riduzione INPS 35% (su richiesta) | INPS artigiani/commercianti con rate trimestrali; liquidazione bollo; dichiarazione dei redditi entro scadenze |
| Pluriattivo: dipendente + freelance | Nessuna esclusione automatica per livello di RAL; attenzione all’antiabuso verso datore attuale/ultimi 2 anni | Niente ritenute; indicazione in fattura della non assoggettabilità; verifica posizione previdenziale corretta | Monitoraggio ricavi durante l’anno; eventuale passaggio a ordinario dall’anno successivo se >85.000 |
| Superamento soglia oltre 100.000 | Incassi che eccedono 100.000 nell’anno | Uscita immediata: IVA dovuta dalla fattura dello sforamento; regime ordinario per il periodo | Adegua fatture subito; gestisci registri IVA; ricalcolo acconti e saldo imposte con regole ordinarie |
| Prestazioni verso estero (UE/extra-UE) | Inquadramento B2B/B2C; iscrizione VIES se necessario | Invio documenti tramite SdI (TD17-TD19); possibile OSS per e-commerce B2C UE; niente IVA italiana in fattura | Comunicazioni entro il 15 del mese successivo all’operazione; versamenti OSS secondo calendario UE |
| Partecipazioni societarie | Verifica assenza di partecipazioni in società di persone/associazioni; attenzione a SRL con attività riconducibili | Se presente causa di esclusione, opta per regime ordinario; valuta cessione quote prima dell’accesso | Allineamento prima dell’apertura P.IVA o dell’anno d’imposta |
FAQ
1) Come si calcola esattamente il reddito imponibile in regime forfettario?
Si parte dagli incassi dell’anno, secondo il principio di cassa. Somma quanto hai effettivamente ricevuto su conto, cassa o POS. Non contano le fatture emesse e non incassate. Applica poi il coefficiente di redditività legato al tuo codice ATECO; questo coefficiente rappresenta i costi “forfettari” che l’ordinamento presume tu sostenga. Il risultato è il reddito lordo forfettario. Da questo importo sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nello stesso anno. La base residua è l’imponibile su cui calcoli l’imposta sostitutiva: 15% ordinario, oppure 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up previsti dalla Legge 190/2014. Se versi acconti e saldo con F24, ricorda che gli acconti per l’anno successivo si calcolano con metodo storico (100% dell’imposta dell’anno) o previsionale (sulla tua stima aggiornata). Conserva le ricevute dei versamenti perché sono deducibili dal reddito forfettario e servono in caso di controllo.
2) Posso dedurre spese o detrarre oneri come nel regime ordinario?
No, il regime forfettario non consente di dedurre i costi effettivi dell’attività (affitti, attrezzature, auto, marketing). Quei costi sono “impliciti” nel coefficiente di redditività. Puoi però dedurre i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno. Le classiche detrazioni IRPEF per oneri personali (ad esempio detrazioni per figli, interessi mutuo, spese mediche) non si sottraggono all’imposta sostitutiva, perché questa sostituisce IRPEF e addizionali. Quelle detrazioni potranno rilevare solo se, oltre al reddito forfettario, dichiari anche altri redditi assoggettati a IRPEF ordinaria (per esempio redditi da locazione in regime IRPEF o reddito da lavoro dipendente). In quel caso, le detrazioni si applicano su quell’IRPEF, non sull’imposta sostitutiva del forfettario.
3) Come funziona l’emissione delle fatture e il bollo nel 2026?
La fattura è elettronica per tutti i forfettari, tramite Sistema di Interscambio, come stabilito dal Decreto-Legge 36/2022 convertito in Legge 79/2022. Nel documento indichi che l’operazione non è soggetta a IVA ai sensi della Legge 190/2014. Se l’imponibile supera 77,47 euro, applichi la marca da bollo da 2 euro. L’assolvimento del bollo avviene virtualmente, con addebito e versamento trimestrale secondo il calendario dell’Agenzia delle Entrate. Se sbagli l’inquadramento IVA (ad esempio fattura estera senza corretta natura), puoi emettere una nota di variazione e inviare un documento integrativo tramite SdI. Conserva le fatture in modalità elettronica a norma. Verifica anche gli obblighi per le operazioni estere: per acquisti di servizi UE/extra-UE opera l’integrazione o autofattura elettronica; per vendite B2C in UE, se superi le soglie, valuta l’OSS per versare l’IVA nei Paesi di consumo.
4) Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro di incassi?
Se gli incassi superano 85.000 ma restano entro 100.000 euro, mantieni il forfettario per l’anno in corso e uscirai dal regime dall’anno successivo, adottando il regime ordinario con IVA e IRPEF. Se superi 100.000 euro nel corso dell’anno, la Legge 197/2022 prevede la cessazione immediata del regime: da quella specifica operazione scatterà l’IVA e dovrai comportarti da contribuente in regime ordinario per il periodo restante. Ai fini delle imposte dirette, la cessazione comporta l’applicazione delle regole ordinarie per il periodo, con ricalcolo di acconti e saldo secondo IRPEF e addizionali. In pratica, è fondamentale monitorare gli incassi mese per mese e predisporre un piano di transizione (codici IVA, registri, gestione corrispettivi) per evitare errori di fatturazione e sanzioni. Consulta sempre i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per i dettagli applicativi e gli esempi di calcolo.
5) Sono soggetto a ritenuta d’acconto? Come mi comporto con i clienti e le CU?
No, i forfettari non subiscono ritenuta d’acconto sui compensi. Inserisci in fattura la clausola che esclude la ritenuta in base alla Legge 190/2014. Se un cliente applica la ritenuta per errore, puoi chiedere la restituzione o, in alternativa, scomputarla nei limiti e con le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate nelle sue risposte di prassi. In generale, evita l’errore comunicando in anticipo il tuo status e fornendo una copia della dichiarazione di adesione al regime, se richiesta. Le Certificazioni Uniche che riportano ritenute ti riguardano solo per redditi diversi dal tuo reddito forfettario. Verifica sempre che i dati comunicati dal cliente coincidano con quanto hai effettivamente incassato, ricordando che il tuo regime segue il principio di cassa e non la competenza.
