Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per aprire un e‑commerce: Partita IVA con ATECO 47.91.10, SCIA al SUAP, iscrizione a Registro Imprese e INPS Commercianti, corrispettivi telematici, fatturazione elettronica, e gestione IVA/OSS per vendite UE ed extra‑UE.
- Codice ATECO: per e‑commerce puro si usa 47.91.10 (vendita al dettaglio via Internet). I codici 47.1x valgono per negozi fisici.
- Pratiche uniche: ComUnica per Registro Imprese/REA, SCIA commercio elettronico al SUAP, iscrizione INPS Gestione Commercianti.
- IVA: corrispettivi telematici per B2C Italia, fattura elettronica su richiesta, OSS/IOSS per vendite a distanza intra‑UE/import.
Aprire un e‑commerce: quadro normativo e passaggi operativi
Aprire un negozio online richiede adempimenti precisi. La base normativa è nel D.Lgs. 114/1998 (commercio), nel D.Lgs. 70/2003 (servizi della società dell’informazione), nel D.P.R. 633/1972 (IVA), nel D.Lgs. 83/2021 (Pacchetto IVA e‑commerce), nel Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005, e nelle circolari INPS per la Gestione Commercianti. È utile consultare il portale Normattiva per i testi vigenti e il sito dell’Agenzia delle Entrate per prassi aggiornate.
1) Scelta e apertura della Partita IVA
Per vendere online in modo abituale serve la Partita IVA. Il codice ATECO corretto per l’e‑commerce è 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet”. Questo codice copre sia shop proprietari sia vendite tramite marketplace, quando vendi merce a tuo nome.
Se, invece, gestisci una piattaforma che facilita vendite altrui senza vendere tu stesso, la tua attività può ricadere in codici diversi (ad esempio servizi di portali web 63.12.00). Se abbini e‑commerce e negozio fisico, aggiungi il codice del negozio (es. 47.19.10 per empori) accanto al 47.91.10.
La scelta del regime fiscale è il secondo passo. Il “regime forfettario” è un regime semplice per persone fisiche con ricavi fino a 85.000 euro. Applica un coefficiente fisso sul fatturato per calcolare il reddito (per il commercio il coefficiente è 40%). L’imposta sostitutiva è 15%, che scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start‑up. Il regime ordinario semplificato, invece, è quello “normale” con IVA, costi reali e registri. Il forfettario usa il “principio di cassa”, cioè tassa solo gli incassi effettivi.
2) Iscrizione al Registro Imprese, REA e SCIA
Le imprese commerciali individuali devono iscriversi al Registro delle Imprese e al REA. Si usa la pratica “ComUnica”, che consente di fare, con un invio, apertura IVA, iscrizione Camera di Commercio e INPS. Serve la PEC (domicilio digitale) obbligatoria.
La SCIA per commercio elettronico si presenta al SUAP del Comune dove ha sede l’impresa. La base normativa è l’articolo 18‑bis del D.Lgs. 114/1998 e il D.Lgs. 59/2010. La SCIA ha effetto immediato: puoi iniziare subito, salvo controlli successivi. Se vendi alimenti, integra con i requisiti sanitari (HACCP e SCIA sanitaria all’ASL). Per cosmetici si applica il Regolamento UE 1223/2009 (notifica CPNP e nomina del responsabile del prodotto).
3) Iscrizione INPS, contributi e INAIL
L’e‑commerce al dettaglio rientra nella Gestione Commercianti INPS. I contributi si pagano in parte fissi su un minimale e in parte in percentuale sul reddito eccedente. Ogni anno l’INPS aggiorna importi e aliquote con circolare dedicata. Se aderisci al forfettario, puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi (opzione valida solo per Gestione Commercianti/Artigiani).
L’INAIL non è di norma obbligatorio per il commercio senza lavorazioni manuali, ma diventa necessario se impieghi dipendenti o svolgi attività che rientrano nelle tabelle di rischio. Verifica sempre con il consulente del lavoro in base al tuo magazzino e alle mansioni.
4) Fatture, corrispettivi telematici e fatturazione elettronica
Per e‑commerce “indiretto” (beni fisici) verso privati in Italia, la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente al momento dell’acquisto. Devi però memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri con un Registratore Telematico o server RT. Questo deriva dal D.L. 34/2019 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sui corrispettivi telematici.
La fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio è obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA, inclusi i forfettari dal 2024, secondo il D.Lgs. 127/2015 e i successivi atti attuativi. Per cessioni a consumatori finali italiani puoi emettere fattura elettronica solo se richiesta; in caso contrario bastano i corrispettivi telematici. Per B2B la fattura elettronica è la regola.
5) IVA Italia, intra‑UE e vendite a distanza (OSS/IOSS)
La disciplina IVA base è nel D.P.R. 633/1972. Per le vendite a distanza dal 1° luglio 2021 si applica il Pacchetto IVA e‑commerce, recepito con il D.Lgs. 83/2021. Se vendi a privati in altri Stati UE e superi la soglia unica annua di 10.000 euro complessivi (tra servizi TBE e vendite a distanza), devi applicare l’IVA del paese del cliente. Per semplificare usi l’OSS (One Stop Shop) in Italia, versando l’IVA estera con un’unica dichiarazione trimestrale.
Se vendi beni importati di valore fino a 150 euro a consumatori UE, puoi usare lo IOSS (Import One Stop Shop) per riscuotere l’IVA al checkout e velocizzare la dogana. Per valori oltre 150 euro si paga l’IVA all’importazione. Le piattaforme che “facilitano” alcune vendite possono essere considerate “rivenditori presunti” secondo l’articolo 14‑bis della Direttiva 2006/112/CE: in quei casi cambiano gli obblighi IVA. Valuta sempre i flussi logistici e contrattuali.
Come scegliere il codice ATECO giusto e non sbagliare la SCIA
Per un e‑commerce puro, 47.91.10 è la scelta standard. I codici 47.1x (abbigliamento, profumi, ecc.) descrivono negozi fisici non specializzati. Li usi solo se gestisci anche un punto vendita. Se fai dropshipping, rimani nel 47.91.10 se vendi con tuo nome e rischi d’impresa. Se sei un semplice intermediario che non acquista né rivende, valuta codici dei servizi digitali.
Nella SCIA dichiara con chiarezza: sede legale, eventuali magazzini, modalità di vendita a distanza, categorie merceologiche, requisiti morali (art. 71 D.Lgs. 59/2010) e sanitari se necessari. La SCIA si presenta per via telematica al SUAP. Conserva ricevuta e protocolli.
Regola decisionale rapida
Se vendi beni fisici con negozio online abituale, allora apri Partita IVA con ATECO 47.91.10. Se gestisci anche un punto vendita, allora aggiungi il codice del negozio fisico e integra la SCIA per vendita in sede fissa.
Se vendi a privati solo in Italia e non ti chiedono fattura, allora usa i corrispettivi telematici e fattura solo su richiesta. Se vendi a privati UE oltre 10.000 euro, allora attiva l’OSS e applica l’IVA del paese di destinazione.
Se importi beni fino a 150 euro venduti a privati UE, allora valuta lo IOSS per semplificare l’IVA all’import. Se stocchi merce in altri paesi UE (magazzini esteri), allora quasi sempre ti serve una posizione IVA locale in quei paesi, a prescindere dall’OSS.
Se scegli il regime forfettario e rispetti la soglia 85.000 euro, allora applichi il coefficiente 40% sul fatturato e l’imposta sostitutiva (5% start‑up o 15%). Se superi la soglia, allora passi al regime ordinario dall’anno successivo o immediatamente in caso di superamento “forte” secondo la legge vigente.
Regime forfettario vs ordinario: come calcolare le tasse
Forfettario. Esempio semplice: fatturi 40.000 euro. Coefficiente 40% = reddito imponibile 16.000 euro. Imposta 15% = 2.400 euro. Contributi INPS si calcolano a parte sul minimale e sull’eccedenza, con possibili riduzioni del 35%. Il forfettario non applica IVA in fattura e usa il principio di cassa.
Ordinario semplificato. Registri acquisti, vendite, IVA e costi reali (merci, advertising, logistica, piattaforme, consulenze). L’IVA si versa periodicamente (mensile o trimestrale). Il reddito è la differenza tra ricavi e costi. Questo regime è spesso migliore se hai ricarichi bassi e costi elevati.
Valuta anche gli oneri previdenziali: nel commercio pesano. Il “coadiuvante” è il familiare che aiuta in modo abituale. Se inserisci un coadiuvante, considera l’apertura della posizione previdenziale anche per lui/lei.
Obblighi informativi sul sito, consumatore e privacy
Devi mostrare in modo chiaro: dati dell’impresa (denominazione, sede, Partita IVA), contatti, condizioni di vendita, prezzi totali con imposte incluse, costi di spedizione, tempi di consegna, diritto di recesso di 14 giorni, modulo tipo di recesso, garanzia legale di conformità di 2 anni. Le basi sono nel D.Lgs. 70/2003 e nel D.Lgs. 206/2005.
Dal 2023 il D.Lgs. 26/2023 (attuazione della Direttiva Omnibus) ha rafforzato le regole su recensioni e sconti. Se mostri recensioni, spiega come ne verifichi l’autenticità. Se indichi uno sconto, mostra il prezzo precedente secondo le regole sulla trasparenza del prezzo.
Per la privacy si applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Prepara informativa chiara, cookie banner conforme, base giuridica per marketing e profilazione, registro dei trattamenti e DPIA se necessaria. Per le newsletter usa il consenso esplicito. Conserva le prove del consenso.
Gestione logistica, imballaggi ed EPR
Se usi un tuo magazzino, verifica i requisiti urbanistici e di sicurezza. Se tratti categorie particolari (alimentari, cosmetici, elettronica), rispetta le norme di settore. Per gli imballaggi, in Italia vige la responsabilità estesa del produttore: chi immette imballaggi al consumo è “utilizzatore” e deve iscriversi a CONAI e versare il contributo ambientale, secondo il D.Lgs. 152/2006.
Se vendi in altri paesi UE, informati sulle regole EPR locali per imballaggi, RAEE e pile: in alcuni paesi servono registrazioni nazionali. Le piattaforme logistiche all’estero possono richiedere numeri EPR locali per stoccare e spedire.
| Scenario | Adempimenti fiscali/IVA | Requisiti operativi | Tempistiche e scadenze |
|---|---|---|---|
| Solo Italia, B2C beni fisici | Corrispettivi telematici; fattura elettronica solo su richiesta; IVA italiana | ATECO 47.91.10; ComUnica; SCIA SUAP; INPS Commercianti; RT attivo | Corrispettivi giornalieri; liquidazioni IVA periodiche; imposta e INPS a scadenza |
| Intra‑UE sotto 10.000 euro | IVA italiana su tutte le vendite; monitoraggio soglia unica UE | Procedure Italia come sopra; sistemi per tracciare vendite UE | Verifica soglia durante l’anno; eventuale passaggio a OSS quando superi |
| Intra‑UE oltre 10.000 euro | IVA del paese del cliente con OSS; dichiarazione OSS trimestrale | Registrazione OSS presso AE; check aliquote IVA estere | OSS trimestrale; conservazione registri OSS 10 anni |
| Import UE ≤ 150 € (B2C) | IOSS per riscuotere IVA al checkout; niente IVA in dogana | Registrazione IOSS o tramite intermediario; flussi con corrieri | Dichiarazioni IOSS mensili; archiviazione transazioni 10 anni |
| Stoccaggio in magazzino estero UE | Numero IVA locale nel paese di stoccaggio; eventuale OSS per vendite multi‑paese | Contratto logistica; adempimenti EPR locali dove richiesti | Registrazioni IVA locali prima dello stoccaggio; dichiarazioni periodiche |
| Dropshipping da extra‑UE a B2C UE | IVA all’importazione; possibile IOSS ≤150 €; marketplace talvolta “deemed supplier” | Incoterms chiari; gestione dazi e IVA; responsabilità importatore | Sdoganamento per spedizione; liquidazioni IVA/IOSS secondo regime |
FAQ
Qual è il codice ATECO corretto per un e‑commerce e quando aggiungerne altri?
Per un negozio online che vende al dettaglio, il codice ATECO più usato e corretto è 47.91.10. Copre la vendita via Internet di qualunque prodotto. Non serve specificare il settore merceologico nel codice, perché la specializzazione è già implicita nella modalità di vendita a distanza. I codici 47.1x (abbigliamento, profumeria, ecc.) riguardano esercizi fisici non specializzati. Li aggiungi solo se affianchi all’online un negozio tradizionale aperto al pubblico. Se non vendi beni ma offri servizi di piattaforma o portale, valuta codici dei servizi digitali (come 63.12.00) e un’analisi dei flussi contrattuali per capire se faciliti vendite altrui o vendi in nome proprio. In caso di attività mista (e‑commerce, negozio fisico, dropshipping), puoi indicare più codici, con uno prevalente. La SCIA deve rispecchiare tutte le modalità di vendita esercitate.
Devo sempre presentare la SCIA per commercio elettronico? E se vendo in modo saltuario?
La SCIA è obbligatoria quando inizi un’attività di commercio al dettaglio in modo abituale, anche se svolta solo online. La base è l’art. 18‑bis del D.Lgs. 114/1998, integrato dal D.Lgs. 59/2010. La presenti al SUAP del Comune dove ha sede l’impresa. Ha effetto immediato dalla presentazione. Se vendi in modo realmente occasionale e non organizzato, senza abitualità né mezzi stabilmente dedicati, puoi rientrare nell’ambito del reddito diverso. Tuttavia, l’e‑commerce per sua natura implica organizzazione e continuità (sito, pagamenti, customer care). Quasi sempre richiede Partita IVA, ComUnica, SCIA e INPS. Le regioni possono disciplinare vendite occasionali in mercatini per “hobbisti”, ma non si applica alla vendita online continuativa. Per evitare sanzioni, valuta prima la frequenza delle vendite, l’organizzazione dei mezzi e la promozione commerciale: se ci sono, tratta l’attività come impresa.
Come funziona il regime forfettario per l’e‑commerce? Conviene davvero?
Il regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54‑89, come modificato) si applica alle persone fisiche con ricavi fino a 85.000 euro. Per il commercio usa il coefficiente 40%: si tassa il 40% del fatturato come reddito. L’imposta sostitutiva è 15% o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start‑up (nessuna attività nei 3 anni prima, non mera prosecuzione, ecc.). Non addebiti l’IVA in fattura e usi il principio di cassa: paghi imposte solo sugli incassi. Esempio: 60.000 euro di ricavi, reddito imponibile 24.000 euro, imposta 3.600 euro (al 15%), più contributi INPS. La Gestione Commercianti prevede contributi fissi sul minimale e percentuali sull’eccedenza, aggiornati annualmente. Conviene se i margini sono alti, i costi sono bassi e la soglia di 85.000 euro è sufficiente. Se investi molto in advertising, logistica e commissioni, il regime ordinario può risultare più conveniente perché deduci i costi reali e detrai l’IVA. Fai simulazioni numeriche includendo i contributi, che nel commercio incidono in modo rilevante.
Cosa devo emettere per le vendite online: fattura, scontrino o corrispettivi telematici?
Per beni fisici venduti a privati italiani, non devi emettere fattura salvo richiesta del cliente al momento dell’acquisto. Devi però memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri con un Registratore Telematico. Per clienti con Partita IVA in Italia emetti fattura elettronica via SdI. Per privati esteri in UE, se resti sotto 10.000 euro complessivi applichi l’IVA italiana; oltre soglia, applichi l’IVA del paese del cliente e puoi usare l’OSS. Con l’OSS non emetti fatture obbligatorie ai privati esteri, secondo le regole del paese di consumo, ma devi tenere registri specifici e versare l’IVA trimestralmente tramite il portale nazionale. Per vendite extra‑UE, le cessioni all’esportazione sono non imponibili IVA se l’uscita è documentata in dogana. Ricorda: la fatturazione elettronica è ormai estesa a tutti i contribuenti, inclusi i forfettari, in base al D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi. Conserva digitalmente documenti e registri per i termini di legge.
Vendo all’estero e uso magazzini fuori Italia: OSS basta o mi serve una partita IVA locale?
L’OSS semplifica l’IVA per vendite a distanza B2C tra paesi UE quando spedisci da un solo paese. Se però stocchi merce in un altro Stato membro (magazzino proprio o di terzi), di norma sorge l’obbligo di identificazione IVA in quel paese per i movimenti di merce e per le vendite da quel deposito ai clienti locali. L’OSS non copre gli obblighi legati allo stoccaggio. In questi casi attivi un numero IVA locale e continui a usare l’OSS per le vendite a distanza da ciascun paese di stoccaggio verso altri paesi UE, quando applicabile. Se importi beni da paesi extra‑UE e vendi a privati UE per importi fino a 150 euro, puoi valutare lo IOSS per riscuotere l’IVA al checkout e velocizzare la consegna. Controlla anche le regole EPR imballaggi, RAEE e pile nei paesi in cui vendi, perché alcune piattaforme o operatori logistici richiedono prove di conformità EPR per consentire lo stoccaggio e la spedizione.
Quali informazioni legali devo pubblicare sul sito? E come gestire resi, garanzie e privacy?
Devi pubblicare denominazione, sede, Partita IVA, recapiti, condizioni generali, prezzi finali, costi di spedizione, tempi e modalità di consegna, diritto di recesso di 14 giorni con modulo tipo e istruzioni chiare, e garanzia legale di conformità di 2 anni. Questi obblighi derivano dal D.Lgs. 70/2003 e dal D.Lgs. 206/2005. Dal 2023 il D.Lgs. 26/2023 impone trasparenza su recensioni e riduzioni di prezzo: spiega come verifichi le recensioni e indica il prezzo precedente negli sconti, secondo le regole. Per la privacy, applica il Regolamento UE 2016/679: informativa completa, base giuridica per trattamento, gestione consensi per marketing, cookie banner conforme, registro trattamenti, eventuale DPIA. Assicura i diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione) e nomina eventuali responsabili del trattamento. Archivia i consensi e limita la conservazione dei dati al necessario.
