Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
I 12 giorni decorrono dalla data di effettuazione dell’operazione indicata in fattura (art. 21 D.P.R. 633/1972). Se superi il termine, scattano sanzioni (art. 6 D.lgs. 471/1997), riducibili con ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. 472/1997).
- I 12 giorni sono di calendario e partono dal giorno successivo all’operazione. Per fattura differita vale il 15 del mese successivo.
- Se il SdI scarta la fattura, è come non emessa: ri-spedisci il file corretto entro 5 giorni dalla notifica.
- Sanzioni: operazioni con IVA 90%-180% dell’imposta (minimo 500 euro); operazioni senza IVA 250-2.000 euro. Possibile ravvedimento.
Quando partono i 12 giorni per inviare la fattura elettronica
La regola è nell’art. 21 del D.P.R. 633/1972: per la fattura “immediata” hai 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. La modifica a 12 giorni è stata introdotta dal D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019. Le norme sono consultabili su Normattiva.
Cosa significa “data di effettuazione dell’operazione”? Lo dice l’art. 6 del D.P.R. 633/1972:
- Cessioni di beni mobili: al momento della consegna o spedizione. Il documento di trasporto (DDT) prova la consegna.
- Prestazioni di servizi: al pagamento del corrispettivo. Se emetti fattura o incassi un acconto prima, l’operazione si considera effettuata per l’importo fatturato o incassato.
- Anticipi: l’incasso dell’anticipo fa scattare l’obbligo di fattura entro 12 giorni per l’importo incassato.
I 12 giorni sono di calendario. Si conta dal giorno successivo all’operazione. Esempio: operazione il 1° novembre. Il termine scade il 13 novembre. Se il termine cade in giorno festivo, in via generale gli adempimenti tributari slittano al primo giorno lavorativo successivo secondo i principi dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Fattura immediata e fattura differita: cosa cambia
Fattura immediata
È la fattura emessa a ridosso dell’operazione. Devi trasmetterla al Sistema di Interscambio (SdI) entro 12 giorni dalla data operazione, che deve essere riportata in fattura nel campo “Data”. La trasmissione al SdI equivale all’emissione.
Fattura differita
Puoi emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo quando:
- Consegni beni con DDT o documento equipollente (art. 21, comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972).
- Rendi servizi documentati in modo certo e puntuale (rapportino, ordini, contratti, documenti firmati), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E del 2019.
La fattura differita riepiloga più consegne o servizi dello stesso mese verso lo stesso cliente, con riferimento ai DDT o ai documenti dei servizi.
Come contare bene i 12 giorni, con esempi pratici
Regola semplice: il giorno dell’operazione non si conta. Parti dal giorno successivo e aggiungi 12 giorni di calendario.
- Operazione il 1°: ultimo giorno utile il 13.
- Operazione il 20: ultimo giorno utile il 2 del mese successivo (attenzione ai mesi di 30/31 giorni).
- Se il 13 cade di domenica, in via generale puoi trasmettere il lunedì senza sanzioni.
Per la fattura differita, dimentica i 12 giorni. Vale il 15 del mese successivo. Se il 15 cade festivo, vale la regola generale di slittamento.
Gestione SdI: consegna, scarto, mancata consegna
Consegna e ricevuta
Quando il SdI accetta la fattura, ne attesta l’emissione. La ricevuta SdI fa fede. Conserva sempre le ricevute. Sono il tuo “paracadute” in caso di controlli.
Scarto del SdI
Se il SdI scarta la fattura, è come mai emessa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento n. 89757/2018 e nelle FAQ ufficiali. Devi correggere e ri-trasmettere entro 5 giorni dalla notifica di scarto per mantenere numero e data originari.
Se superi i 5 giorni, emetti un nuovo documento con nuova data e nuovo numero. Valuta il ravvedimento per evitare sanzioni piene.
Mancata consegna
Se il SdI non consegna al cliente (casella PEC piena o canale non attivo), la fattura resta valida e considerata emessa. Devi avvisare il cliente e fornirgli copia di cortesia. La ricevuta SdI tutela te.
Sanzioni in caso di invio in ritardo o mancata emissione
Operazioni con IVA
L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 471/1997 prevede una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’operazione, con minimo 500 euro. Se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo, si può applicare la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro secondo l’ultimo periodo dello stesso comma, a discrezione dell’Ufficio.
Operazioni senza IVA
Per operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in regime forfettario (niente addebito IVA al cliente), la sanzione è da 250 a 2.000 euro (art. 6, comma 2, D.lgs. 471/1997). L’entità dipende dalla gravità e dalla recidiva.
Ravvedimento operoso
Puoi ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. 472/1997), pagando una frazione del minimo:
- 1/10 del minimo se regolarizzi entro 30 giorni.
- 1/9 entro 90 giorni.
- 1/8 entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.
- 1/7 entro la dichiarazione IVA dell’anno successivo.
- 1/6 oltre quel termine, finché non ricevi atti di accertamento.
- 1/5 dopo processo verbale di constatazione, se ammesso dalla norma e prima dell’atto impositivo.
La regolarizzazione richiede: emissione e invio della fattura mancante, versamento della sanzione ridotta e, se dovuta, dell’IVA con interessi legali. Le basi legislative sono consultabili su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Se devi emettere una fattura oggi, chiediti questo
- L’operazione è avvenuta quando? Se entro 12 giorni, emetti “immediata”. Se oltre, valuta differita o ravvedimento.
- Hai DDT o documenti idonei per differita? Se sì, puoi emettere entro il 15 del mese successivo.
- Hai ricevuto uno scarto SdI? Correggi ed invia entro 5 giorni per salvare numero e data.
- L’operazione ha IVA? Se sì, il rischio sanzione è percentuale con minimo 500 euro. Senza IVA, sanzione fissa 250-2.000 euro.
- Puoi accedere al ravvedimento? Se sì, scegli lo “scaglione” giusto in base ai giorni di ritardo e paga la frazione del minimo.
Casi particolari e aggiornamenti 2026
Regime forfettario
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. Anche qui vale la regola dei 12 giorni per l’immediata e del 15 del mese successivo per la differita. Le sanzioni sono quelle per operazioni senza IVA.
Operazioni transfrontaliere
Per acquisti di servizi dall’estero o acquisti intracomunitari soggetti a reverse charge esterno, devi trasmettere al SdI un documento di integrazione/autofattura (tipi documento TD17, TD18, TD19). Di norma il termine è il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura estera o all’effettuazione dell’operazione. Consulta le specifiche tecniche e le FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
Acconti e SAL
Se incassi un acconto, devi fatturarlo entro 12 giorni dall’incasso. Per i lavori a stati di avanzamento (SAL), ogni SAL pagato fa scattare l’obbligo di fattura entro 12 giorni, per l’importo incassato.
Conservazione e controlli
Conserva le ricevute SdI e gli eventuali documenti a supporto (DDT, rapportini). In caso di controllo, sono le prove della tempestività e della corretta emissione. Le basi normative da citare al funzionario: art. 21 e 6 del D.P.R. 633/1972; D.L. 34/2019; D.lgs. 471/1997; D.lgs. 472/1997; Provvedimento AE 89757/2018; Circolare 14/E/2019.
| Scenario | Termine di emissione/invio | Da quando decorre | Documenti da indicare/riferire | Sanzione se in ritardo | Note operative |
|---|---|---|---|---|---|
| Fattura immediata per cessione di beni in Italia | Entro 12 giorni | Dal giorno successivo a consegna/spedizione (art. 6) | Data operazione; natura, qualità, quantità beni | 90%-180% IVA, minimo 500 euro; ravvedimento possibile | Se scade festivo, applica slittamento generale; conserva ricevuta SdI |
| Fattura differita per beni con DDT | Entro il 15 del mese successivo | Dalla data delle consegne del mese | Riferimenti DDT e date consegna | 250-2.000 euro se senza IVA; con IVA 90%-180% se oltre il 15 | Riepiloga più DDT stesso cliente; verifica corrispondenze |
| Prestazioni di servizi con documentazione idonea | Entro il 15 del mese successivo | Dalle prestazioni rese nel mese | Riferimenti a rapportini, ordini, contratti firmati | Come sopra; valuta ravvedimento | Conserva prova certa della resa del servizio (Circolare 14/E/2019) |
| Regime forfettario (senza IVA) | 12 giorni (immediata) o 15 del mese successivo (differita) | Art. 6 per beni e servizi | Indicazione “regime forfettario – operazione senza IVA” | 250-2.000 euro | Obbligo e-fattura generalizzato dal 2024 |
| Fattura scartata dal SdI | Ri-invio entro 5 giorni dalla notifica di scarto | Dalla data di notifica di scarto | Stesso numero e data se entro 5 giorni | Se oltre 5 giorni: nuova data/numero e possibile ravvedimento | Controlla errori formali, codici destinatario, XML |
| Reverse charge esterno (TD17/TD18/TD19) | Entro il 15 del mese successivo | Dalla ricezione fattura estera o effettuazione | Tipo documento corretto; dati controparte estera | Sanzioni per omessa integrazione/auto-fattura | Vedi specifiche tecniche e istruzioni AE |
FAQ
Da quando si contano esattamente i 12 giorni per l’invio? Vale la data fattura o la data dell’operazione?
I 12 giorni si contano dalla data di effettuazione dell’operazione, che devi riportare in fattura. La legge è l’art. 21 del D.P.R. 633/1972, letto insieme all’art. 6 per capire quando l’operazione si considera effettuata. Non contare il giorno dell’operazione. Parti dal giorno successivo. La trasmissione al SdI entro il dodicesimo giorno chiude l’adempimento. La “data fattura” deve coincidere con la data dell’operazione per le immediate. Per le differite, la data fattura sarà entro il 15 del mese successivo con riferimenti ai DDT o ai documenti del servizio.
Se sbaglio e il SdI scarta la fattura al dodicesimo giorno, sono comunque in ritardo?
Lo scarto significa che la fattura non è mai stata emessa. Hai 5 giorni dalla notifica di scarto per correggere e ri-spedire lo stesso documento con identico numero e data. Se rientri in questi 5 giorni, l’Agenzia delle Entrate considera la fattura tempestiva rispetto alla data originaria, perché il vizio era solo tecnico. Se superi i 5 giorni, devi emettere una nuova fattura con nuova data e numero. In tal caso potresti risultare oltre il termine. Per limitare i rischi, usa subito il ravvedimento operoso se necessario. La base è nel Provvedimento AE n. 89757/2018 e nelle FAQ istituzionali.
Se presto un servizio e incasso dopo un mese, quando devo fatturare? E se emetto una parcella prima dell’incasso?
Per i servizi, l’operazione si considera effettuata al pagamento. Quindi, in linea generale, i 12 giorni decorrono dall’incasso. Se però emetti la fattura prima dell’incasso, la legge considera effettuata l’operazione per l’importo fatturato in anticipo. In quel caso i 12 giorni decorrono dalla data della fattura stessa. Se ricevi un acconto, devi fatturare l’acconto entro 12 giorni dall’incasso. Poi, a saldo, emetterai un’ulteriore fattura o una fattura finale che conguaglia quanto già fatturato. I riferimenti sono nell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 e nella prassi dell’Agenzia.
Qual è la differenza pratica tra fattura immediata e differita? Come decido quale usare senza errori?
La fattura immediata si usa quando vuoi documentare subito l’operazione. Hai 12 giorni dalla data dell’operazione. La fattura differita serve a riepilogare più consegne o servizi dello stesso mese verso lo stesso cliente. Devi avere documenti che provano ogni consegna o servizio (DDT per beni; rapportini o documenti idonei per servizi, come indicato dalla Circolare 14/E del 2019). Con la differita, emetti entro il 15 del mese successivo, inserendo riferimenti ai documenti. Scegli la differita se fai molte consegne o interventi nello stesso mese. Scegli l’immediata se l’operazione è unica o se non hai documenti idonei per la differita. In caso di dubbio, usa l’immediata: è la soluzione più prudente.
Come si calcolano e si riducono le sanzioni per invio in ritardo? Puoi fare un esempio numerico chiaro?
Base giuridica: art. 6 del D.lgs. 471/1997 per le sanzioni; art. 13 del D.lgs. 472/1997 per il ravvedimento. Se l’operazione ha IVA, la sanzione è dal 90% al 180% dell’imposta, con minimo 500 euro. Se l’operazione è senza IVA (esente, non imponibile, forfettario), la sanzione è tra 250 e 2.000 euro. Con il ravvedimento paghi una frazione del minimo, che dipende dal ritardo. Esempio 1, operazione con IVA: imponibile 1.000 euro, IVA 22% pari a 220 euro. Minimo edittale 90% dell’IVA è 198 euro, ma vale il minimo assoluto 500 euro. Se regolarizzi entro 30 giorni, versi 1/10 di 500, quindi 50 euro, più eventuali interessi sull’IVA se dovuta. Esempio 2, forfettario: sanzione edittale 250-2.000 euro. Col ravvedimento entro 30 giorni versi 1/10 del minimo, quindi 25 euro. Se vai oltre 30 ma entro 90 giorni, versi 1/9 del minimo: 27,78 euro. Ricorda di emettere e inviare la fattura mancante, oltre al pagamento della sanzione. Conserva le ricevute. Le norme sono consultabili su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
