Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Sulle fatture cartacee senza IVA superiori a 77,47 euro va applicata un’imposta di bollo di 2 euro, con marca cartacea o in modo virtuale, datata non oltre l’emissione e indicata con apposita dicitura.
- La marca da bollo da 2 euro è dovuta su fatture senza IVA con importo totale superiore a 77,47 euro (DPR 642/1972, Tariffa Allegato A, Parte I, art. 13).
- Cartaceo: contrassegno adesivo sull’originale o autorizzazione al bollo virtuale; elettronico: assolvimento e versamento trimestrale secondo DM 17/06/2014 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
- Sanzioni dal 200% al 500% dell’imposta non assolta, con ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997; conservazione documenti per 10 anni (art. 2220 c.c.).
Cos’è l’imposta di bollo in fattura e quando si applica
L’imposta di bollo è un tributo fisso che colpisce alcuni atti e documenti. Tra questi ci sono fatture, note e ricevute sopra soglia senza IVA. La base giuridica è il DPR 642/1972 e la relativa Tariffa allegata.
In pratica: se emetti una fattura senza IVA, e il totale supera 77,47 euro, devi aggiungere 2 euro di bollo. La regola vale sia per fatture cartacee sia elettroniche. Il presupposto non cambia con il formato.
Le operazioni senza IVA includono, ad esempio, prestazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972, operazioni non imponibili ex art. 8, 8-bis e 9, e le fatture dei contribuenti in regime forfettario. In tutti questi casi, oltre soglia, si applica il bollo.
Quando non si applica il bollo
Se la fattura reca addebito di IVA, il bollo non è dovuto, anche se l’importo supera 77,47 euro. L’IVA “assorbe” il bollo. Se la fattura contiene anche una sola riga con IVA, nella prassi il bollo non si applica.
Attenzione ai documenti non qualificabili come fattura (ad esempio preventivi o pro-forma): non si applica bollo sulla pro-forma. Il bollo si valuta solo sul documento fiscale definitivo.
Marca da bollo su fattura cartacea: cosa fare, passo per passo
Se emetti una fattura cartacea senza IVA sopra 77,47 euro, devi applicare un contrassegno adesivo da 2 euro. Puoi acquistarlo da un rivenditore autorizzato. L’alternativa è il bollo virtuale, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
Il contrassegno va apposto sull’originale della fattura che conservi. Sul duplicato o sulla copia che invii al cliente inserisci una dicitura che dimostra l’assolvimento del bollo.
Requisiti formali sulla marca cartacea
La data riportata sulla marca deve essere uguale o precedente alla data di emissione della fattura. Non postdatare la marca. L’irregolarità espone a sanzioni ai sensi del DPR 642/1972.
Inserisci in fattura una dicitura chiara. Esempio: “Imposta di bollo assolta sull’originale mediante contrassegno telematico da 2 euro, n. [codice], data [gg/mm/aaaa]”. Indica il numero identificativo del contrassegno.
Conserva l’originale bollato per 10 anni, insieme alla copia inviata al cliente. La base è l’art. 2220 del codice civile e le norme fiscali sulla conservazione (DPR 600/1973).
Bollo virtuale su documenti cartacei
Puoi evitare i contrassegni richiedendo l’autorizzazione al bollo virtuale presso l’Agenzia delle Entrate. Presenti un’istanza telematica e indichi una stima dei documenti da bollare in anno.
L’ufficio autorizza e stabilisce tempi e modalità di liquidazione periodica. Di norma versi con F24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. A fine periodo, rendiconti il numero effettivo di documenti e regolarizzi gli scostamenti.
In fattura riporti la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. La dicitura deve essere chiara e sempre presente sui documenti soggetti a bollo.
Fatture elettroniche: come cambia l’assolvimento del bollo
Per le fatture elettroniche il bollo si gestisce nel tracciato XML, valorizzando il campo dedicato. Il Sistema di Interscambio e l’Agenzia delle Entrate determinano l’imposta dovuta per ciascun trimestre.
Il pagamento avviene con F24 nei termini trimestrali fissati dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione del DM 17/06/2014. I codici tributo sono distinti per trimestre.
Scadenze ordinarie attuali: primo trimestre entro il 31 maggio; secondo trimestre entro il 30 settembre; terzo trimestre entro il 30 novembre; quarto trimestre entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo. Se l’importo è contenuto, sono possibili accorpamenti, secondo le regole vigenti.
Importo soglia e dicitura per l’elettronico
La soglia 77,47 euro si valuta sull’importo del documento. Se la fattura elettronica non ha IVA e supera la soglia, abilita il bollo nel file. Inserisci la dicitura nel campo apposito o nel corpo documento.
Le note di credito incidono. Se stornano l’importo e riducono la base sotto soglia, verifica nel portale dell’Agenzia l’aggiornamento del dovuto. Regolarizza nelle scadenze successive, se necessario.
Casi particolari: esempi pratici
Regime forfettario
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato senza IVA in fattura. Se la singola fattura supera 77,47 euro, si applicano 2 euro di bollo. Vale per cartaceo ed elettronico.
Se addebiti il bollo al cliente, i 2 euro aumentano il tuo incasso. In forfettario contano nei ricavi rilevanti per imposta sostitutiva e contributi, ma restano fuori campo IVA.
Prestazioni sanitarie esenti
Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/1972. Per fatture sopra 77,47 euro devi assolvere il bollo. Se emetti documenti attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, verifica le istruzioni aggiornate.
Per ricevute sotto soglia nessun bollo. Se superi la soglia, applica la marca o usa il bollo virtuale. Conserva sempre l’originale bollato.
Fatture miste
Se la fattura contiene almeno un’operazione con IVA, di norma il bollo non è dovuto. Questo perché il documento “reca IVA”. Mantieni coerenza con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Se emetti documenti separati (uno con IVA e uno solo con operazioni senza IVA), valuta il bollo sul documento privo di IVA se supera la soglia. Evita di spezzare artificiosamente le operazioni per eludere la norma.
Spese in nome e per conto
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15 DPR 633/1972) non sono imponibili IVA. La regola del bollo resta legata al fatto che la fattura sia o meno senza IVA e alla soglia dei 77,47 euro.
In pratica: se l’intera fattura è senza IVA e supera la soglia, applichi il bollo anche se la ragione del “senza IVA” è l’art. 15. Se la fattura reca IVA su altre voci, in genere il bollo non è dovuto.
Regola decisionale rapida
In 5 passaggi logici
1) Il documento è una fattura/nota/ricevuta fiscale definitiva? Se no, niente bollo. Se sì, vai al punto 2.
2) La fattura reca IVA su almeno una riga? Se sì, niente bollo. Se no, vai al punto 3.
3) L’importo totale documento supera 77,47 euro? Se no, niente bollo. Se sì, vai al punto 4.
4) Scegli come assolvere: cartacea con contrassegno sull’originale e dicitura in copia; oppure autorizzazione a bollo virtuale con dicitura specifica; per e-fattura, flag nel tracciato XML.
5) Paga correttamente: subito per la marca cartacea; periodico per bollo virtuale; trimestrale con F24 per e-fatture. Conserva per 10 anni. In caso di errore, usa ravvedimento operoso.
Sanzioni, controlli e ravvedimento
La mancata applicazione o il tardivo pagamento dell’imposta di bollo espongono a sanzioni amministrative dal 200% al 500% del tributo dovuto, ai sensi dell’art. 25 del DPR 642/1972.
Puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). La sanzione si riduce in base al ritardo. Devi versare imposta, sanzione ridotta e interessi legali calcolati giorno per giorno.
In sede di controllo, l’ufficio verifica presenza della marca, data, dicitura e congruità con la natura dell’operazione. Per e-fatture, i controlli incrociano i dati di sistema e i versamenti F24.
Addebito dell’imposta di bollo al cliente
Puoi addebitare i 2 euro al cliente, come “rivalsa bollo”. Non è obbligatorio ma è prassi diffusa. La rivalsa non è soggetta a IVA.
Ai fini reddituali, l’importo addebitato concorre ai ricavi. Quindi entra nel calcolo delle imposte dirette e, se dovuti, dei contributi. Vale anche per i contribuenti in regime forfettario.
Conservazione e prova dell’assolvimento
Per i documenti cartacei, conserva l’originale con la marca per 10 anni. Per le copie, riporta sempre la dicitura di assolvimento. In caso di autorizzazione al bollo virtuale, conserva autorizzazioni e rendicontazioni.
Per le e-fatture, la conservazione elettronica a norma garantisce la prova dell’assolvimento. Le posizioni trimestrali e gli F24 completano il fascicolo documentale in caso di verifica.
Riferimenti normativi e prassi
Le basi principali sono: DPR 642/1972 e Tariffa Allegato A (imposta di bollo); DPR 633/1972 (IVA: esenzioni e non imponibilità); DM 17/06/2014 (assolvimento del bollo informatico); provvedimenti e risposte dell’Agenzia delle Entrate sul portale istituzionale; codice civile art. 2220 per la conservazione.
Per gli aspetti sanzionatori e il ravvedimento operoso: D.Lgs. 472/1997. Per l’obbligo di fatturazione elettronica e regole tecniche: D.Lgs. 127/2015 e atti attuativi. Le versioni aggiornate sono consultabili su Normattiva e sui siti istituzionali competenti.
| Scenario | Quando si applica il bollo | Come si paga/assolve | Tempistiche e diciture |
|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario (fattura cartacea) | Fattura senza IVA sopra 77,47 euro | Marca da bollo cartacea da 2 euro sull’originale, oppure bollo virtuale autorizzato | Subito all’emissione; dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale… [ID contrassegno]” oppure “assolta in modo virtuale ai sensi del DPR 642/1972 e DM 17/06/2014” |
| Prestazioni sanitarie esenti (cartaceo) | Esenti art. 10, n. 18; sopra 77,47 euro | Contrassegno da 2 euro o bollo virtuale | Alla data della fattura; stessa dicitura e conservazione decennale |
| Fattura elettronica senza IVA (qualsiasi settore) | Documento senza IVA sopra 77,47 euro | Flag “bollo” nel tracciato; versamento F24 con codici tributo trimestrali | Scadenze: 31/05, 30/09, 30/11, ultimo giorno di febbraio; dicitura in XML o corpo fattura |
| Fattura mista (con almeno una riga con IVA) | Di regola il bollo non è dovuto | Nessun assolvimento del bollo sul documento | Nessuna dicitura richiesta; conserva documenti a supporto |
| Autorizzazione al bollo virtuale su analogici | Per tutti i documenti che sarebbero soggetti a marca | Autorizzazione AE; liquidazione periodica; F24 con codici tributo dedicati | Dicitura “assolta in modo virtuale…”; rendicontazione periodica e regolarizzazione scostamenti |
FAQ
Devo applicare il bollo se emetto una fattura cartacea da 100 euro a esenzione IVA per un cliente estero?
Sì, in linea generale. La regola del bollo non riguarda la residenza del cliente, ma la presenza o meno dell’IVA in fattura e la soglia di 77,47 euro. Se la fattura è senza IVA e supera la soglia, i 2 euro di bollo sono dovuti. Questo vale anche per operazioni non imponibili ex art. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972, salvo specifiche esclusioni previste dalla Tariffa del DPR 642/1972. Se scegli la marca cartacea, apponila sull’originale con data non successiva all’emissione e inserisci la dicitura in copia. In alternativa, puoi usare il bollo virtuale autorizzato, con dicitura “assolta in modo virtuale” e successiva liquidazione periodica.
Come funziona il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche e quali sono i codici tributo?
Nel file XML indichi che il bollo è dovuto. L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo complessivo del trimestre. Paghi con F24 nei termini trimestrali previsti dai provvedimenti direttoriali in attuazione del DM 17/06/2014: di norma 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°) e ultimo giorno di febbraio (4°). I codici tributo sono specifici per i trimestri (serie 2521–2526 secondo le ultime risoluzioni). Se l’importo dei primi due trimestri è contenuto, possono operare regole di differimento e accorpamento, secondo le istruzioni aggiornate dell’Agenzia. Verifica sempre nel cassetto fiscale l’importo proposto e la scadenza esatta.
Se mi dimentico di applicare la marca da bollo su una fattura cartacea, cosa rischio e come rimediare?
In caso di mancato assolvimento del bollo, la sanzione ordinaria va dal 200% al 500% dell’imposta dovuta (art. 25 DPR 642/1972). Puoi però sanare con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), versando: l’imposta di 2 euro, una sanzione ridotta commisurata ai giorni di ritardo e gli interessi legali giornalieri. Esempio: entro 30 giorni, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo; oltre, la riduzione cambia per scaglioni. Prepara anche un’apposita annotazione interna per tracciare l’errore e la regolarizzazione, così da facilitare eventuali controlli. Per il futuro, adotta una checklist di emissione per evitare dimenticanze.
La soglia dei 77,47 euro si riferisce al totale fattura o solo alle righe senza IVA?
La prassi operativa considera il totale documento. La regola generale è: se la fattura è senza IVA e il totale supera 77,47 euro, il bollo è dovuto. Se la fattura reca IVA anche solo su una riga, in via ordinaria il bollo non si applica. Questa interpretazione è coerente con l’impostazione della Tariffa allegata al DPR 642/1972 e con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Per fatture con rimborsi spese in nome e per conto (art. 15 DPR 633/1972) o con diritti e oneri esclusi, resta determinante la presenza o meno dell’IVA in fattura e il superamento della soglia. In caso di dubbi su casi compositi, valuta l’emissione di documenti separati coerenti con la natura fiscale delle operazioni.
Posso addebitare al cliente i 2 euro di bollo? È soggetto a IVA e come incide sul reddito?
Sì, puoi addebitare il bollo al cliente come rivalsa. Non è obbligatorio, ma è prassi diffusa per allineare il costo a chi riceve il documento. La rivalsa non è soggetta a IVA perché è un’imposta. Tuttavia, quell’importo entra nei tuoi ricavi e aumenta il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e, se dovuti, dei contributi previdenziali. Anche nel regime forfettario i 2 euro concorrono alla base imponibile forfettaria. Ricorda di riportare chiaramente la voce in fattura e, se cartacea, di apporre correttamente il contrassegno o indicare l’assolvimento virtuale.
