Tasse con la Partita IVA forfettaria: quante se ne pagano?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Nel forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 5% (start-up) o del 15% sul reddito forfettario, calcolato con coefficiente ATECO e al netto dei contributi. Soglia ricavi 85.000; fuoriuscita immediata oltre 100.000.

  • Base imponibile: ricavi/compensi x coefficiente di redditività ATECO, meno contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno (principio di cassa).
  • Aliquote imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up; altrimenti 15%.
  • Soglie: permanenza fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 in corso d’anno. E-fattura obbligatoria per tutti.

Come funziona il regime forfettario nel 2026

Il regime forfettario è il sistema fiscale semplificato per ditte individuali e professionisti. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’imposta unica. La disciplina è nella Legge 190/2014, commi 54-89, come modificata da leggi successive. Le principali modifiche alle soglie arrivano dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Puoi verificare i testi su portale Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

In pratica non parti dalle spese reali. Parti da un reddito “forfettario”, cioè una quota dei ricavi/compensi annui determinata dal tuo codice ATECO. Applichi poi l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%, dopo aver dedotto i contributi previdenziali obbligatori versati. L’IVA non si applica in fattura. L’imposta di bollo di 2 euro è dovuta sopra 77,47 euro per fattura.

Riferimenti utili: Legge 190/2014 (regime forfettario), Legge 197/2022 (soglie 85.000/100.000), DPR 633/1972 (IVA), circolari INPS annuali sulle aliquote contributive, documentazione Agenzia delle Entrate su quadro LM del Modello Redditi.

Requisiti di accesso e cause di esclusione

Puoi restare nel forfettario se i ricavi/compensi dell’anno non superano 85.000 euro. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito: scatta l’IVA da quel momento e per l’anno successivo. Se stai tra 85.000 e 100.000 euro, esci dall’anno dopo.

Cause tipiche di esclusione (Legge 190/2014): uso di regimi IVA speciali; residenza fuori UE/SEE senza almeno il 75% del reddito prodotto in Italia; cessione prevalente di fabbricati o terreni edificabili; controllo diretto o indiretto di Srl che svolge attività riconducibile alla tua; lavoro dipendente/assimilato oltre 30.000 euro l’anno precedente (salvo cessazione). Inoltre, l’attività non deve essere svolta prevalentemente verso l’ex datore di lavoro degli ultimi due anni, per evitare abusi di forme di pseudo-impresa.

Verifica sempre le condizioni aggiornate nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e sui testi di legge pubblicati su Normattiva.

Coefficiente di redditività e principio di cassa

Il coefficiente di redditività è la percentuale che trasforma i tuoi ricavi/compensi nel “reddito forfettario”. È legato al codice ATECO e sintetizza i costi medi del settore. Esempi frequenti: 40% commercio all’ingrosso/dettaglio; 62% alloggio/ristorazione; 67% manifattura e servizi alla persona; 78% professionisti; 86% attività immobiliari; 54% intermediari del commercio. Le tabelle derivano dall’Allegato alla Legge 190/2014 e successive modifiche.

Si applica il principio di cassa. Contano incassi e pagamenti effettivi dell’anno. Non contano le fatture non incassate o non pagate a fine anno. Questo vale sia per i ricavi/compensi sia per i contributi previdenziali deducibili.

Aliquota 5% start-up e aliquota 15%

L’aliquota 5% è un’agevolazione per i primi cinque anni. È valida se rispetti tre condizioni (Legge 190/2014, comma 65): non hai esercitato attività d’impresa, arti o professioni nei tre anni precedenti; l’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo (fa eccezione il praticantato obbligatorio); se prosegui attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non superano la soglia forfettaria.

Se anche una sola condizione manca, applichi il 15%. Al termine dei cinque anni, passi al 15% automaticamente. L’aliquota è “sostitutiva”: prende il posto di IRPEF e addizionali. Non applichi scaglioni IRPEF, detrazioni o deduzioni ordinarie (salvo contributi).

Contributi previdenziali: Gestione separata, Casse e IVS Artigiani/Commercianti

I contributi dipendono dall’inquadramento:

  • Professionisti senza Cassa: Gestione separata INPS. L’aliquota è intorno al 26% ed è aggiornata ogni anno dalla circolare INPS. Calcolo a percentuale sul reddito forfettario.
  • Professionisti con Cassa (avvocati, ingegneri, ecc.): versi alla tua Cassa. Regole e aliquote sono nei regolamenti delle singole Casse e nelle delibere approvate dai ministeri vigilanti (Ministero del Lavoro e dell’Economia).
  • Artigiani e commercianti: gestione IVS INPS. Paghi contributi fissi minimi più una percentuale sulla parte di reddito oltre il minimale. Nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS (su domanda all’INPS, annuale). Anche qui, aliquote e minimali si trovano nelle circolari INPS di ogni anno.

I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Quindi riducono immediatamente le tasse dovute. Conta quanto versi nell’anno, con il principio di cassa.

IVA, fattura elettronica, ritenute e bollo

Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Scrivi “Operazione in franchigia IVA – regime forfettario – art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”. Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari (riforma introdotta dal DL 36/2022 e successivi aggiornamenti). L’imposta di bollo di 2 euro si applica per fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro. In via ordinaria non subisci ritenute d’acconto e non le applichi in fattura.

Regola decisionale rapida

Usa questa sequenza logica per capire cosa fare, senza perdere tempo.

  • Se i ricavi/compensi previsti sono entro 85.000 euro e non hai cause di esclusione, allora il forfettario è accessibile.
  • Se inizi ora e rispetti i requisiti start-up (nessuna attività negli ultimi 3 anni; non prosecuzione; rispetto soglie del dante causa), allora applichi il 5% per 5 anni; altrimenti 15%.
  • Se superi 100.000 euro durante l’anno, allora esci subito e scatta l’IVA da quell’istante; se resti tra 85.000 e 100.000, esci dall’anno dopo.
  • Se sei professionista, allora calcoli i contributi su tutto il reddito forfettario; se sei artigiano/commerciante, allora versi minimali IVS più percentuale sull’eccedenza (puoi chiedere -35%).
  • Se hai versato contributi nell’anno, allora li deduci dal reddito forfettario prima di applicare il 5%/15%.
  • Se devi pagare acconti, allora usa lo schema 40% a giugno e 60% a novembre, come per IRPEF, riferito all’imposta sostitutiva dovuta l’anno prima.

Esempi di calcolo pratici

Esempio 1: Professionista start-up al 5% (Gestione separata INPS)

Dati: Web designer, ATECO professionale con coefficiente 78%. Incassi annui 30.000 euro. Requisiti start-up rispettati. L’aliquota Gestione separata varia per anno; per l’esempio consideriamo un indicativo 26% (verifica la circolare INPS dell’anno).

  • Reddito forfettario: 30.000 x 78% = 23.400 euro.
  • Contributi previdenziali stimati: 23.400 x 26% = 6.084 euro (principio di cassa).
  • Base imponibile imposta sostitutiva: 23.400 – 6.084 = 17.316 euro.
  • Imposta sostitutiva 5%: 17.316 x 5% = 865,80 euro.

Nota: se versi contributi in date diverse, deduci solo quanto effettivamente paghi nell’anno d’imposta.

Esempio 2: Professionista al 15% (Gestione separata INPS)

Dati: consulente marketing con coefficiente 78%. Incassi 50.000 euro. Non ha i requisiti start-up. Aliquota INPS indicativa 26%.

  • Reddito forfettario: 50.000 x 78% = 39.000 euro.
  • Contributi stimati: 39.000 x 26% = 10.140 euro.
  • Base imponibile imposta: 39.000 – 10.140 = 28.860 euro.
  • Imposta 15%: 28.860 x 15% = 4.329 euro.

Se l’anno precedente l’imposta dovuta era 3.000 euro, gli acconti dell’anno seguente saranno 1.200 euro a giugno (40%) e 1.800 euro a novembre (60%).

Esempio 3: Commerciante (coefficiente 40%)

Dati: negozio al dettaglio, incassi 60.000 euro, coefficiente 40%, aliquota 15%. Per gli artigiani/commercianti i contributi IVS prevedono minimali e percentuale sull’eccedenza. L’importo esatto dipende da minimali, massimali e aliquote annuali INPS.

  • Reddito forfettario: 60.000 x 40% = 24.000 euro.
  • Contributi IVS: somma dei contributi minimi dell’anno più la percentuale sull’eccedenza oltre il minimale (verifica i valori INPS correnti).
  • Base imponibile imposta: 24.000 – contributi IVS pagati nell’anno.
  • Imposta 15% sulla base imponibile così determinata.

Nel forfettario puoi chiedere all’INPS la riduzione del 35% sui contributi IVS. È un beneficio contributivo, non fiscale. Riduce la spesa previdenziale e, di conseguenza, la deduzione disponibile.

Esempio 4: Superamento soglia 100.000 euro

Dati: consulente supera 100.000 euro di incassi il 5 novembre. Da quel giorno esce dal forfettario e applica l’IVA sulle operazioni successive. Per le operazioni fino al 4 novembre resta valido il regime forfettario. Dall’anno successivo passa al regime ordinario, salvo diverse condizioni normative.

Scadenze, modelli e codici

L’imposta sostitutiva segue le stesse scadenze di saldo e acconto dell’IRPEF: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (con eventuale differimento e interesse ridotto), secondo acconto entro il 30 novembre. Versi con modello F24 usando i codici tributo specifici dell’imposta sostitutiva in regime forfettario, indicati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione dei redditi avviene con il Modello Redditi Persone Fisiche, quadro LM. L’IVA non è dovuta, ma la fattura elettronica è obbligatoria. Conservi i registri minimi richiesti e la documentazione dei contributi versati. Per i contributi, segui scadenze INPS comunicate ogni anno con circolare e messaggio istituzionale (Ministero del Lavoro e INPS).

Per i coefficienti ATECO, fai riferimento alle tabelle normative allegate alla Legge 190/2014 e agli aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate. Per i requisiti start-up e cause di esclusione, consulta i commi 54-89 della stessa legge su Normattiva.

Errori comuni e come evitarli

Tre errori ricorrenti creano problemi e sanzioni:

  • Non dedurre i contributi prima di calcolare l’imposta. Soluzione: ricostruisci gli F24 e i pagamenti effettivi dell’anno. Applica il principio di cassa.
  • Ignorare il superamento della soglia in corso d’anno. Soluzione: monitora gli incassi mese per mese. Se superi 100.000, applichi IVA subito sulle operazioni successive.
  • Sbagliare coefficiente ATECO. Soluzione: verifica il codice ATECO corretto in visura o nell’apertura della posizione. Se cambi attività prevalente, rivaluta il codice.

Altre attenzioni: se hai lavorato per l’ex datore di lavoro, verifica l’assenza di prevalenza per non perdere il regime. Se sei dipendente con reddito elevato, controlla il limite dei 30.000 euro dell’anno precedente. Se apri una ditta individuale dopo tirocinio obbligatorio, la prosecuzione non ti esclude dall’aliquota 5%.

Scenario Requisiti chiave Base imponibile e coefficiente Aliquota imposta Scadenze e adempimenti Contributi previdenziali
Start-up professionista al 5% Nessuna attività negli ultimi 3 anni; non prosecuzione; rispetto soglie del dante causa Ricavi/compensi x coefficiente ATECO (es. 78%) – contributi versati 5% per max 5 anni; poi 15% Saldo/1° acconto 30 giugno; 2° acconto 30 novembre; quadro LM Gestione separata INPS a percentuale; aliquota definita da circolare annua
Professionista al 15% Ricavi entro 85.000; nessuna causa di esclusione Ricavi/compensi x coefficiente (es. 78%) – contributi 15% F24 con codici imposta sostitutiva; e-fattura obbligatoria; bollo se dovuto Gestione separata o Cassa ordinistica secondo l’albo
Commerciante/Artigiano Ricavi entro 85.000; attività ATECO commercio/artigianato Ricavi x coefficiente (es. 40% o 67%) – contributi IVS 5% se start-up, altrimenti 15% Acconti 40%/60%; dichiarazione quadro LM; monitoraggio soglie IVS INPS: minimali + percentuale su eccedenza; possibile riduzione -35%
Superamento 100.000 in corso d’anno Incassi oltre 100.000 euro in qualsiasi momento Fino alla soglia: regole forfettario; dopo: IVA ordinaria Forfettario fino al superamento; poi regole ordinarie IVA da applicare subito alle operazioni successive; uscita l’anno dopo Contributi calcolati sull’intero reddito, secondo gestione
Verifica cause di esclusione No regimi IVA speciali; no controllo Srl riconducibile; dipendente >30.000 (salvo cessazione); no prevalenza verso ex datore Non applicabile Non applicabile Controllo annuale requisiti; conservazione documenti Invariate le regole previdenziali; deduzione sempre ammessa

FAQ

Come si calcola esattamente la base imponibile nel forfettario e perché i contributi incidono tanto?

La base imponibile è semplice ma richiede attenzione ai dettagli. Parti dai ricavi/compensi incassati nell’anno (principio di cassa). Applichi il coefficiente di redditività legato al tuo codice ATECO; questo coefficiente stima i costi medi del settore, quindi non porti in deduzione le spese reali voce per voce. Sul risultato, togli i contributi previdenziali obbligatori che hai effettivamente pagato nell’anno. Questi includono Gestione separata, IVS artigiani/commercianti, o contributi alle Casse professionali. I contributi incidono molto perché riducono la base imponibile prima di applicare il 5% o il 15%. In pratica, ogni euro di contributi abbassa l’imposta sostitutiva, oltre a costruire la tua pensione. La fonte è la Legge 190/2014 (commi 64-71) e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate al quadro LM.

Ho avuto 32.000 euro da lavoro dipendente l’anno scorso: posso aderire al forfettario quest’anno?

La regola prevede l’esclusione se nell’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro. C’è però un’eccezione: se il rapporto di lavoro è cessato. Se il rapporto è terminato e non ne hai un altro in corso, puoi accedere se rispetti gli altri requisiti (soglie e cause di esclusione). Verifica sempre la situazione complessiva (ad esempio eventuali trattamenti assimilati, come collaborazioni coordinate e continuative). Il riferimento normativo è nella Legge 190/2014, tra le cause di esclusione, come richiamato dalle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e consultabile su Normattiva.

Posso applicare l’aliquota al 5% se apro la Partita IVA dopo un praticantato o tirocinio?

Sì, il praticantato obbligatorio non è considerato “prosecuzione” di attività ai fini dell’aliquota start-up. Quindi, se non hai esercitato impresa, arte o professione nei tre anni precedenti e non subentri in un’attività con ricavi sopra soglia, puoi applicare il 5% per i primi cinque anni. Se invece avevi un rapporto di lavoro dipendente sostanzialmente identico all’attività che ora svolgi, la norma può qualificare la situazione come prosecuzione e far decadere il 5%. La fonte è il comma 65 della Legge 190/2014 e le prassi interpretative dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se cambio codice ATECO a metà anno o aggiungo un’attività?

Conta l’attività prevalente sull’anno. Se cambi o aggiungi attività, devi verificare quale attività ha generato la quota maggiore di ricavi/compensi. Il coefficiente di redditività da applicare è quello della prevalente. Se nel corso dell’anno la prevalenza cambia, il calcolo corretto è ponderare per attività e periodi, oppure applicare il coefficiente della prevalente a fine anno secondo le istruzioni del quadro LM. È fondamentale aggiornare la posizione in Agenzia delle Entrate e in Camera di Commercio se necessario. Le regole operative sono nelle istruzioni del Modello Redditi, quadro LM, e nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il forfettario è sempre conveniente rispetto al regime ordinario? Come valuto la convenienza reale?

Non sempre. Il forfettario conviene quando hai costi reali bassi rispetto al coefficiente di redditività, quando benefici del 5% start-up, e quando il carico contributivo è sostenibile. Se hai costi reali molto alti (affitti, dipendenti, acquisti con IVA), il regime ordinario può risultare migliore perché deduci i costi effettivi e detrai l’IVA. Valuta anche le detrazioni personali che perdi con l’imposta sostitutiva (familiari, ristrutturazioni, ecc.). Per una valutazione seria, simula entrambi gli scenari: calcola imposta sostitutiva sul reddito forfettario al netto dei contributi e confrontala con IRPEF a scaglioni su reddito ordinario al netto dei costi effettivi e con IVA detraibile. Le basi normative: Legge 190/2014 per il forfettario e TUIR per il regime ordinario, consultabili su Normattiva e documenti dell’Agenzia delle Entrate.

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