Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
La ritenuta d’acconto è un anticipo IRPEF: 20% per residenti, 30% per non residenti. Si applica con prestazione occasionale o Partita IVA ordinaria, solo se il cliente è sostituto d’imposta; esclusi i forfettari.
- Base di calcolo: IVA sempre esclusa. Con cassa previdenziale escluso anche il contributo integrativo; senza cassa inclusa la rivalsa INPS e i rimborsi non ex art. 15.
- Versamento F24 codice 1040 entro il 16 del mese successivo; Certificazione Unica entro il 16 marzo; Modello 770 entro il 31 ottobre.
- Aliquote: 20% a titolo di acconto per residenti (art. 25 DPR 600/1973); 30% a titolo d’imposta per non residenti, salvo convenzioni e regole di territorialità (art. 23 TUIR, art. 25 DPR 600/1973).
Cos’è la ritenuta d’acconto e perché esiste
La ritenuta d’acconto è un anticipo delle imposte sui compensi di lavoro autonomo. Il committente trattiene una quota al pagamento e la versa allo Stato. Si chiama sostituto d’imposta. L’obiettivo è evitare acconti non pagati e distribuire il carico fiscale durante l’anno.
La norma base è l’articolo 25 del DPR 600/1973. Definisce chi deve trattenere, quando, e con quali aliquote. Il TUIR (DPR 917/1986) regola la territorialità dei redditi (art. 23) e cosa rientra nei redditi di lavoro autonomo abituale e occasionale (artt. 53 e 67). Queste fonti sono consultabili su Normattiva.
Per i non residenti, la ritenuta sale al 30% ed è a titolo d’imposta. Questo significa imposizione definitiva in Italia. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni possono ridurre o eliminare la ritenuta. Serve però un certificato di residenza fiscale estera valido e la verifica delle condizioni convenzionali.
Quando si applica e quando no
Casi in cui si applica
Si applica quando il committente è sostituto d’imposta. In pratica: imprese, professionisti in regime ordinario, enti, PA. Rientrano due macro-casi.
Primo, prestazione occasionale. È un lavoro autonomo non abituale. Non serve Partita IVA. La ritenuta è il 20% sul compenso. Base giuridica: art. 25 DPR 600/1973 e art. 67 TUIR.
Secondo, lavoro autonomo con Partita IVA in regime ordinario. Aliquota 20% a titolo d’acconto. Si applica su compensi professionali. Il sostituto versa e certifica la ritenuta.
Casi in cui non si applica
Regime forfettario. Per legge non si subiscono ritenute e non si opera come sostituti d’imposta. Vale con una dichiarazione in fattura. Fonte: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (consultabile su Normattiva) e successive modifiche.
Privati consumatori. Se il cliente è un soggetto privato senza Partita IVA, non è sostituto d’imposta. Quindi non trattiene nulla. Pagherai le imposte in dichiarazione.
Operazioni fuori dal territorio. Se il non residente presta il servizio interamente all’estero, il reddito non è prodotto in Italia. Quindi niente ritenuta qui. Riferimento: art. 23 TUIR sulla territorialità.
Residenti vs non residenti
Residenti in Italia: la ritenuta è il 20% e funziona da acconto IRPEF. Si scomputa in dichiarazione dai saldi.
Non residenti senza stabile organizzazione: ritenuta 30% a titolo d’imposta, salvo Convenzione. Serve certificato di residenza fiscale estera, indicazione del beneficiario effettivo e analisi dell’articolo convenzionale sul lavoro autonomo. In molti trattati moderni non c’è imposizione in Italia se non c’è base fissa nel territorio.
Non residenti con stabile organizzazione in Italia: si applicano le regole ordinarie per residenti. Quindi ritenuta d’acconto del 20% se il committente è sostituto d’imposta e se il professionista la richiede come residente fiscale italiano tramite la stabile organizzazione.
Come si calcola: base, esclusioni e esempi
Regole pratiche sulla base di calcolo
IVA sempre esclusa. La ritenuta si calcola prima dell’IVA. Questo vale in ogni caso.
Professionista con cassa previdenziale (es. avvocati, ingegneri). Escludi dalla base il contributo integrativo (4% o altra aliquota prevista dalla Cassa). Riferimenti: prassi Agenzia delle Entrate.
Professionista senza cassa (Gestione Separata INPS). Includi nella base la rivalsa INPS del 4% se la addebiti. È una maggiorazione in tuo favore. Rientrano anche rimborsi spese non documentati o forfettari.
Anticipazioni in nome e per conto del cliente ex art. 15 DPR 633/1972. Sono fuori base. Esempio: paghi una tassa per conto del cliente e la riaddebiti con documento intestato al cliente. Queste somme non subiscono ritenuta.
Esempio 1: professionista con cassa
Compenso: 1.000 euro. Contributo integrativo 4%: 40 euro. IVA 22% su 1.040: 228,80 euro (arrotonda a 229 euro in fattura). Base ritenuta: solo 1.000 euro. Ritenuta 20%: 200 euro. Totale fattura: 1.269 euro. Netto da incassare: 1.269 – 200 = 1.069 euro.
Esempio 2: professionista senza cassa
Compenso: 1.000 euro. Rivalsa INPS 4%: 40 euro. IVA 22% su 1.040: 228,80 euro (arrotonda a 229 euro). Base ritenuta: 1.000 + 40 = 1.040 euro. Ritenuta 20%: 208 euro. Totale fattura: 1.269 euro. Netto da incassare: 1.269 – 208 = 1.061 euro.
Esempio 3: prestazione occasionale
Compenso: 1.000 euro. Niente IVA. Imposta di bollo da 2 euro se l’importo supera 77,47 euro. Base ritenuta: 1.000 euro. Ritenuta 20%: 200 euro. Totale ricevuta: 1.002 euro. Netto: 1.002 – 200 = 802 euro.
Adempimenti del sostituto d’imposta
Versamento con F24
Il committente trattiene la ritenuta al pagamento. Versa entro il 16 del mese successivo. Usa il codice tributo 1040 per redditi di lavoro autonomo. Indica periodo di riferimento, importo e dati anagrafici corretti. La base normativa è nel DPR 600/1973 e nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate su codici tributo.
Certificazione Unica e Modello 770
Il sostituto consegna e trasmette la Certificazione Unica entro il 16 marzo. Riporta compensi, ritenute e dati fiscali del percipiente. Entro il 31 ottobre invia il Modello 770 con il riepilogo annuale. Le scadenze sono comunicate ogni anno dall’Agenzia delle Entrate.
Fattura elettronica: come compilare il campo ritenuta
Nel tracciato FatturaPA inserisci la sezione DatiRitenuta. TipoRitenuta: RT01 per persone fisiche, RT02 per persone giuridiche. Indica ImportoRitenuta, AliquotaRitenuta, CausalePagamento conforme alle specifiche tecniche del Sistema di Interscambio. Ricorda di escludere l’IVA dalla base.
Regola decisionale rapida
Decidi in 6 passaggi logici
1) Il cliente è un sostituto d’imposta? Se no (privato, o forfettario senza dipendenti), niente ritenuta. Se sì, vai al punto 2.
2) Tu sei in regime forfettario? Se sì, niente ritenuta se rilasci dichiarazione in fattura. Se no, vai al punto 3.
3) Il rapporto è lavoro autonomo abituale o occasionale? In entrambi i casi, se pagatore è sostituto, si applica la ritenuta. Vai al punto 4.
4) Sei residente fiscale in Italia? Se sì, aliquota 20% a titolo d’acconto. Se no, vai al punto 5.
5) Sei non residente senza base fissa in Italia? Se la prestazione è in Italia, 30% a titolo d’imposta, salvo Convenzione. Se tutta all’estero, di regola nessuna ritenuta in Italia.
6) Calcolo base: IVA sempre esclusa. Con cassa escludi contributo integrativo. Senza cassa includi la rivalsa 4%. Anticipazioni ex art. 15 escluse.
Novità e punti di attenzione nel 2026
Fatturazione elettronica estesa a tutti, inclusi i forfettari, già a regime. Compila sempre il blocco ritenuta se la subisci o la applichi nei casi dovuti.
Aliquote immutate: 20% per residenti a titolo d’acconto; 30% per non residenti a titolo d’imposta. Non risultano modifiche strutturali alle percentuali nei provvedimenti fino a giugno 2026.
Prestazione occasionale e soglia INPS: se superi 5.000 euro annui, scatta la contribuzione alla Gestione Separata per l’eccedenza. La ritenuta rimane al 20% sul compenso. Le regole previdenziali sono richiamate dal Ministero del Lavoro e dall’INPS.
Dichiarazione dei redditi: il professionista residente scomputa le ritenute certificate nella dichiarazione (quadro RE o altri quadri di reddito autonomo). L’eventuale eccedenza diventa credito.
Fonti normative e istituzionali
DPR 600/1973, art. 25: ritenute su compensi di lavoro autonomo, inclusi i non residenti. DPR 917/1986 (TUIR), art. 23: territorialità dei redditi; art. 53 e 67: redditi di lavoro autonomo e redditi diversi. Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89: regime forfettario e dichiarazione per non applicare ritenute. Portale Normattiva per i testi aggiornati. Ministero del Lavoro e INPS per soglia e contribuzione sulla prestazione occasionale. Agenzia delle Entrate per specifiche FatturaPA, scadenze CU e Modello 770, e codici tributo F24.
| Scenario | Chi trattiene | Aliquota e titolo | Base di calcolo | Scadenze e modelli | Note operative |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionista con cassa previdenziale (es. avvocato) | Cliente sostituto d’imposta | 20% a titolo d’acconto | Compenso netto; esclusi contributo integrativo e IVA | F24 1040 entro il 16 mese successivo; CU 16 marzo; 770 31 ottobre | In fattura indica contributo integrativo separato; compila DatiRitenuta in e-fattura |
| Professionista senza cassa (Gestione Separata) | Cliente sostituto d’imposta | 20% a titolo d’acconto | Compenso + rivalsa INPS 4%; esclusa IVA | F24 1040 entro il 16; CU e 770 come sopra | I rimborsi non ex art. 15 concorrono; anticipazioni art. 15 escluse |
| Prestazione occasionale (senza Partita IVA) | Cliente sostituto d’imposta | 20% a titolo d’acconto | Compenso; bollo da 2 euro non incide sulla base | F24 1040 entro il 16; CU e 770 come sopra | Se superi 5.000 euro annui, contributi Gestione Separata sulla parte eccedente |
| Professionista non residente senza stabile organizzazione | Cliente sostituto d’imposta | 30% a titolo d’imposta, salvo Convenzione | Compenso prodotto in Italia; IVA normalmente non dovuta se prestatore estero | F24 1040 entro il 16; CU e 770 come sopra | Per applicare la Convenzione serve certificato di residenza estera e verifica della base fissa |
| Vendita a cliente forfettario | Nessuno (cliente non è sostituto, salvo eccezioni per sostituzioni specifiche) | Nessuna ritenuta | Non rilevante | Nessun F24 per ritenute; niente CU | Il forfettario paga l’intero; verserà le sue imposte in dichiarazione |
| Vendita a privato consumatore | Nessuno | Nessuna ritenuta | Non rilevante | Nessun F24 per ritenute; niente CU | Conserva la ricevuta/fattura; imposte pagate dal professionista in dichiarazione |
FAQ
Come devo comportarmi se il cliente ha applicato la ritenuta ma non ha versato l’F24?
La ritenuta si considera comunque subita dal professionista al momento del pagamento. In dichiarazione potrai scomputarla se il cliente rilascia la Certificazione Unica corretta. Se il sostituto non versa l’F24, è lui a essere responsabile, anche con sanzioni e interessi. Tu non devi ripagare la ritenuta. È prudente sollecitare il rilascio tempestivo della CU e verificare i dati. Le regole discendono dagli articoli 35 e 36 del DPR 602/1973 sul ruolo del sostituto d’imposta e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Ho ricevuto una ritenuta in regime forfettario: è corretta? Cosa posso fare?
In regime forfettario, per legge, non si subiscono ritenute se rilasci una dichiarazione in fattura che attesta il regime agevolato. Se il cliente ha trattenuto ugualmente, la ritenuta è tecnicamente non dovuta. Puoi: 1) chiedere la riemissione del documento e la restituzione della trattenuta; 2) in alternativa, indicare la ritenuta nella dichiarazione dei redditi come credito, per recuperarla. La base normativa è nella Legge 190/2014, art. 1, comma 67. Ricorda di inserire sempre la dicitura in fattura per evitare errori futuri.
Come gestisco i rimborsi spese nella base della ritenuta?
Fai una distinzione netta. Anticipazioni in nome e per conto del cliente, con documenti intestati al cliente, rientrano nell’art. 15 del DPR 633/1972: sono fuori base ritenuta e fuori IVA. Tutti gli altri rimborsi (chilometrici, vitto, alloggio, spese generali) concorrono alla base imponibile della ritenuta e anche dell’IVA, se dovuta. In pratica, se alleghi la fattura dell’hotel intestata al cliente, quell’importo non subisce ritenuta. Se la fattura è intestata a te e la riaddebiti, entra nella base.
Per i non residenti, quando non applico il 30%?
Non applichi il 30% in due casi tipici. Primo, se la prestazione è resa interamente fuori dall’Italia: il reddito non è prodotto nel territorio ai sensi dell’art. 23 TUIR. Secondo, se esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni che attribuisce esclusiva tassazione allo Stato di residenza, in assenza di una base fissa in Italia. In tal caso devi acquisire un certificato di residenza fiscale estero valido per l’anno di pagamento e verificare le condizioni dell’articolo convenzionale sul lavoro autonomo. In mancanza di documenti, per prudenza si applica il 30%.
Quali voci devo controllare in dichiarazione per scomputare correttamente le ritenute?
Controlla tre elementi. 1) L’allineamento tra compensi e ritenute riportati nella Certificazione Unica e i tuoi registri o estratti conto. 2) L’inquadramento corretto del reddito nel quadro dichiarativo: RE per professionisti in ordinario, LM per forfettari (che in genere non hanno ritenute), RL per occasionali, se dovuto. 3) La quadratura del credito da ritenute con eventuali eccedenze di versamento o acconti. Conserva le CU, le fatture e le ricevute dei bonifici. Se c’è scostamento, chiedi al sostituto la CU corretta prima dell’invio. Le scadenze e i modelli sono disciplinati dall’Agenzia delle Entrate e consultabili sui portali istituzionali.
